Cassazione Penale, Sentenza n. 8897/2025 del 04/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) censura per violazione di legge e carenza/illogicità della motivazione sul diniego della messa alla prova ex art. 168-bis cod. pen., invocando l'effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 174/2022 e richiedendo la sospensione del procedimento per connessione con altro reato per cui era stata concessa la messa alla prova; (2) secondo motivo relativo all'inammissibilità della domanda di messa alla prova per presunta mancanza della dichiarazione di disponibilità dell'Ente e per giudizio prognostico sfavorevole e questione di condotta riparatoria; (3) contestazione della determinazione del reato più grave ai fini della continuazione e della conseguente modulazione della pena, contestando l'aumento della pena detentiva anziché della pena pecuniaria e la conferma di sanzioni accessorie non presenti nel decreto penale
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte di appello che aveva riconosciuto il vincolo di continuazione tra i reati ma aveva respinto la richiesta di messa alla prova per assenza del programma di lavori di pubblica utilità previsto dall'art. 464-bis c.p.p., per mancanza di un giudizio prognostico favorevole e per la questione risarcitoria non risolta. Il terzo motivo è stato giudicato generico e infondato rispetto alla determinazione del reato più grave e alla modulazione della pena; la Corte ha altresì ribadito principi sul carattere sostitutivo della sanzione pecuniaria del decreto penale e sulla correttezza della motivazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende
Norme richiamate
D.lgs. 74/2000 art. 10-ter
art. 10-ter D.lgs. 74/2000
Norma delittuosa contestata al ricorrente quale capo di imputazione originario; la sentenza di merito ha confermato la responsabilità per tale fattispecie
art. 168-bis cod. pen.
riferimento alla declaratoria di costituzionalità parziale connessa alla sentenza Corte Costituzionale n. 174/2022
Richiamata dalla difesa in relazione alla messa alla prova; la Corte ha invece ritenuto che la pronuncia di inammissibilità fosse corretta nonostante la questione costituzionale invocata, in quanto mancava il programma e il giudizio prognostico favorevole
art. 12 cod. proc. pen.
art. 12 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.
Norma sulla connessione e sulla continuazione fra reati connessi; la Corte di appello ha riconosciuto la continuazione fra le annualità consecutive ai fini dell'unificazione del disegno criminoso
art. 464-bis cod. proc. pen.
art. 464-bis cod. proc. pen.
Stabilisce che la domanda di messa alla prova deve essere corredata del programma di trattamento elaborato dall'UEPE o della motivazione per l'assenza dello stesso; la mancata produzione del programma è motivo di inammissibilità della domanda
art. 53 L. 689/81
Riferimento alla natura sostitutiva della sanzione pecuniaria applicata con il decreto penale rispetto alla pena base; la Corte ha sottolineato la diversa natura delle sanzioni rilevante nella determinazione della continuazione
art. 619 comma 1 cod. proc. pen.
art. 619 comma 1 cod. proc. pen.
Richiamato per il principio secondo cui la Suprema Corte può correggere la motivazione quando la decisione in diritto sia comunque corretta
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che prevede l'onere delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente alle spese
Sentenza Corte Costituzionale n. 174/2022
Corte Costituzionale, sentenza n. 174/2022
La difesa invocava l'effetto di tale sentenza per ampliare l'accesso alla messa alla prova quando esiste connessione con reati per i quali il beneficio era già stato concesso; la Corte di cassazione ha valutato comunque i requisiti formali e sostanziali della domanda
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Corte Costituzionale, sentenza n. 186/2000 del 13/06/2000
Richiamata in relazione al criterio di valutazione della colpa nella determinazione dell'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende; la Corte di cassazione ha comunque disposto il versamento equitativo
Massime di principio
- Per l'ammissione alla messa alla prova è requisito di ammissibilità allegare il programma di lavori di pubblica utilità elaborato dall'UEPE o motivare l'impossibilità di produrlo: la sua assenza può determinare l'inammissibilità della domanda
- La sentenza della Corte Costituzionale che amplia l'accesso alla messa alla prova non elimina gli altri requisiti procedurali e di merito: occorre comunque dimostrare un giudizio prognostico favorevole e, se rilevante, l'assenza di condizioni ostative
- La connessione o continuazione fra reati (art. 12 c.p.p.) può incidere sulla possibilità di applicare benefici già concessi per altri procedimenti, ma non sostituisce i requisiti formali della domanda di messa alla prova
- Le doglianze generiche sulla determinazione del reato più grave o sulla modulazione della pena sono inefficaci: il ricorrente deve articolare concretamente le ragioni giuridiche e fattuali su cui si basa la censura
- Nella valutazione della pena in caso di continuazione è necessario motivare quale sia il reato più grave e perché, e non è possibile trasformare sommariamente la natura della sanzione (pecuniaria vs detentiva) senza adeguata motivazione
- Se il ricorso in cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente è normalmente condannato alle spese processuali e, se nonè ravvisabile colpa grave nell'atto di impugnazione, può comunque essere gravato da un versamento equitativo alla Cassa delle Ammende
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