Cassazione Penale, Ordinanza n. 24130/2026 del 01/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto entrambi i motivi di ricorso generici, perché meramente riproduttivi di censure già confutate in appello e non specificamente confrontati con la motivazione della sentenza impugnata, che era stata definita puntuale e non illogica. Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la sua responsabilità per detenzione/spaccio di stupefacenti in forma lieve e per ricettazione. I primi due motivi censuravano, da un lato, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione posta a base del giudizio di colpevolezza per i reati contestati e, dall'altro, la violazione del criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio ex art. 533 c.p.p. Il ricorso non si confrontava in modo critico con le argomentazioni della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre questioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice di merito.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Richiamato come base della responsabilità per il reato in materia di stupefacenti in forma di lieve entità, ritenuto integrato dalla Corte di merito.
art. 648 c.p.
Richiamato come base della responsabilità per ricettazione, anch'essa ritenuta integrata dalla Corte di merito.
art. 533 c.p.p.
Invocato dal ricorrente quale parametro dell'oltre ogni ragionevole dubbio; la Corte di cassazione ha rilevato che la censura non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre in forma generica le stesse doglianze già dedotte in appello, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La censura di illogicità o contraddittorietà della motivazione richiede l'indicazione puntuale delle specifiche aporie argomentative della decisione di merito; non è sufficiente una mera dissenting opinion sulla ricostruzione dei fatti.
- La deduzione della violazione del criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio non può risolversi in una contestazione astratta della valutazione probatoria, ma deve individuare concreti errori logici o giuridici nella motivazione di merito.
- Quando la sentenza di appello espone in modo puntuale e non manifestamente illogico le ragioni dell'affermazione di responsabilità, il ricorso che non si misuri con tali argomentazioni è destinato alla declaratoria di inammissibilità.
Come è indicizzato
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