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Sentenza

Sentenza n. 1505/2026 - Catania, Sezione 2

per l'esecuzione del giudicato nascente dalla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 2830 del 6 ottobre 2025, notificata in data 7 ottobre 2025.

Giustizia amministrativa202600369

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del TAR Sicilia, Catania, n. 2830 del 6 ottobre 2025, relativa al pagamento delle spese di giudizio

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditore del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La società ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo che il Comune, nonostante la notificazione del titolo esecutivo il 7 ottobre 2025 e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, non aveva integralmente adempiuto all'obbligo di pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi € 1.100,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato. In corso di causa il Comune ha pagato la sola sorte capitale di € 1.100,00, omettendo il pagamento delle spese generali del 15%, del contributo previdenziale integrativo del 4% e del rimborso del contributo unificato. La ricorrente ha quindi insistito per l'ottemperanza limitatamente alle somme residue e per la condanna alle spese del giudizio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente al pagamento della sorte capitale di € 1.100,00, essendo stata corrisposta in corso di causa. Ha invece accolto il ricorso per le somme residue, rilevando che gli accessori di legge e il rimborso del contributo unificato costituiscono parte integrante del debito derivante dal titolo giudiziale e che l'obbligo di eseguire il giudicato si estende non solo alla sorte capitale, ma anche agli interessi e agli oneri accessori. Ha ordinato al Comune di pagare, entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, le spese generali nella misura del 15% e il CPA nella misura del 4% sulla sorte capitale, nonché il contributo unificato relativo al giudizio definito dalla sentenza n. 2830/2025. Per l'ulteriore inadempimento ha nominato quale commissario ad acta il Segretario generale del Comune, incaricato di provvedere in via sostitutiva, su istanza della ricorrente, entro i successivi 60 giorni e senza oneri. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 500,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo è richiamato quale termine decorso il quale l'amministrazione non aveva ancora provveduto al pagamento integrale.

  • art. 112 c.p.a.

    La decisione applica l'obbligo di esecuzione del giudicato, esteso alla sorte capitale, agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, nonché la possibilità di nominare un commissario ad acta per l'esecuzione sostitutiva.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento in corso di causa della sola sorte capitale determina la cessazione della materia del contendere limitatamente a tale voce, ma non esclude la prosecuzione del giudizio per gli accessori e le ulteriori somme dovute in base al titolo giudiziale.
  • L'obbligo di eseguire un giudicato di condanna al pagamento comprende, oltre alla sorte capitale, gli accessori di legge e il rimborso delle spese o degli oneri espressamente riconosciuti dal titolo; l'adempimento parziale non esaurisce l'obbligo di ottemperanza.
  • In caso di perdurante inadempimento dell'amministrazione dopo l'ordine giudiziale di pagamento, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il compito di provvedere in via sostitutiva entro un termine ulteriore.
  • La condotta inadempiente dell'amministrazione che rende necessario il giudizio di ottemperanza giustifica la condanna dell'amministrazione alle spese del relativo processo, anche quando una parte dell'obbligazione sia stata adempiuta durante il giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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