Sentenza n. 4134/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 1903 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 12.07.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto all'indennità sostitutiva per ferie e festività soppresse non godute e condannato il Ministero al pagamento di euro 1.154,00 oltre interessi
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 1903/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, notificata al Ministero il 16 luglio 2025 e divenuta irrevocabile, con la quale era stato accertato il diritto all'indennità sostitutiva per ferie e festività soppresse non godute relative all'anno scolastico 2014/2015 ed era stato imposto al Ministero il pagamento di euro 1.154,00, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, e ha chiesto l'adozione delle misure necessarie per dare integrale esecuzione al giudicato, nonché, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un Commissario ad acta. Il Ministero si è costituito senza contestare il mancato adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo adeguatamente documentata la pretesa e non contestato l'inadempimento dell'Amministrazione. Ha dichiarato l'inottemperanza al giudicato e ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano, mediante il pagamento del capitale e degli interessi, entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l'eventualità di persistente inerzia, ha nominato sin d'ora quale Commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario delegato, con termine di sessanta giorni dalla comunicazione effettuata dalla ricorrente. Il Commissario dovrà adottare gli atti necessari, anche avvalendosi delle strutture amministrative pertinenti, senza compenso. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, spese generali e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di adottare misure sostitutive, inclusa la nomina del Commissario ad acta.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede, per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per completare le procedure di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti il pagamento di somme.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese processuali in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Rilevano per la regolazione delle spese del giudizio amministrativo e per il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile applicabili.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
È richiamato ai fini dell'eventuale rifusione dell'onere relativo al contributo unificato.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato che condanna un'amministrazione al pagamento di una somma è rimasta ineseguita, e sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei titoli nei confronti delle amministrazioni pubbliche, il creditore può proporre ricorso per ottemperanza.
- In presenza di un inadempimento adeguatamente documentato e non contestato dall'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'inottemperanza e ordinare all'amministrazione di dare completa esecuzione al giudicato, comprendendo capitale e accessori dovuti.
- Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin dalla sentenza un Commissario ad acta, condizionando l'esercizio dei poteri sostitutivi al protrarsi dell'inerzia oltre il termine assegnato.
- Il Commissario ad acta nominato per l'esecuzione di un giudicato può essere individuato in un dirigente o funzionario pubblico competente per la gestione della spesa oggetto dell'obbligo, senza che ciò comporti necessariamente il riconoscimento di un compenso.
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