Cassazione Civile, Ordinanza n. 04778/2023 del 15/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente aveva ottenuto dal giudice ordinario il riconoscimento della qualifica di vittima del dovere e, in un successivo giudizio, una sentenza passata in giudicato che gli attribuiva il diritto all’assegno previsto dalla L. n. 407 del 1998 e "tutti i benefici" previsti dalle L. n. 302 del 1990 e n. 206 del 2004, oltre alla condanna del Ministero al pagamento di quanto dovuto. Ritenendo che il Ministero, nell’esecuzione del giudicato, avesse adempiuto solo parzialmente, egli aveva promosso ottemperanza davanti al TAR; dopo alterne vicende processuali, il Consiglio di Stato, in sede di revocazione, aveva accolto la revocazione per omessa pronuncia ma, nella fase rescissoria, aveva comunque rigettato l’appello, interpretando il giudicato in senso restrittivo. Con il ricorso per cassazione il ricorrente deduceva violazione dell’art. 111, ottavo comma, Cost., sostenendo che il Consiglio di Stato, nel giudizio di ottemperanza, aveva oltrepassato i limiti esterni della giurisdizione: invece di limitarsi a dare esecuzione a un giudicato chiaro e inequivoco, avrebbe reinterpretato il decisum alla luce della disciplina sostanziale, negando l’estensione alla sua posizione dei benefici della L. n. 206 del 2004 e così modificando il contenuto precettivo della sentenza da eseguire.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo e ha rigettato il ricorso. Ha osservato che, pur essendo di regola censurabile ex art. 111 Cost. l’eccesso di potere giurisdizionale del giudice amministrativo quando in ottemperanza attribuisca al giudicato un contenuto diverso sulla base di elementi esterni, nel caso concreto il giudicato del Tribunale di Bologna era del tutto generico e richiedeva necessariamente un’interpretazione. Il Consiglio di Stato ha quindi legittimamente interpretato la formula "tutti i benefici" in coerenza con il dato normativo e con la mancanza di una disposizione che estendesse alle vittime del dovere i benefici previsti per le vittime del terrorismo ex L. n. 206 del 2004. Non vi è stata, dunque, esorbitanza dai limiti esterni della giurisdizione. Nessuna statuizione sulle spese, per difetto di attività difensiva del Ministero; è stato inoltre dato atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111, ottavo comma, Cost.
consente il ricorso per cassazione contro le decisioni del Consiglio di Stato solo per violazione dei limiti esterni della giurisdizione, non per contestare il merito dell’interpretazione del giudicato quando il giudice amministrativo operi entro il proprio potere di ottemperanza
art. 362 cod. proc. civ.
delimita, insieme all’art. 111 Cost., il sindacato delle Sezioni Unite ai soli casi di eccesso di potere giurisdizionale
L. 13 agosto 1980, n. 466
richiamata quale prima disciplina di riconoscimento di benefici a favore di soggetti colpiti in servizio o per fatti analoghi
L. 20 ottobre 1990, n. 302
citata come normativa attributiva di benefici ulteriori rispetto alla disciplina base
L. 23 novembre 1998, n. 407
nel giudicato del Tribunale di Bologna fondava il diritto all’assegno riconosciuto al ricorrente
L. 3 agosto 2004, n. 206
si applica alle vittime di azioni terroristiche; la Corte esclude che, in assenza di una norma espressa, i relativi benefici possano essere estesi alle vittime del dovere
L. 23 dicembre 2005, n. 266
art. 1, commi 562, 563, 564 e 565
non ha unificato integralmente le categorie delle vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata, ma ha avviato una progressiva estensione nei limiti delle risorse disponibili
d.P.R. 7 luglio 2006, n. 243
richiamato nel contesto del riconoscimento di benefici già attribuiti al ricorrente
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a una sentenza del giudice ordinario, il giudice amministrativo può interpretare il giudicato sulla base dei suoi elementi interni per verificarne l’esatta esecuzione e prevenire violazioni o elusioni, ma non può attribuirgli un contenuto precettivo diverso fondato su elementi estranei.
- L’eccesso di potere giurisdizionale censurabile in cassazione sussiste solo quando il Consiglio di Stato esorbiti dai limiti esterni della giurisdizione; non sussiste, invece, quando l’interpretazione adottata sia necessaria per dare esecuzione a un giudicato generico e coerente con il quadro normativo.
- Se il giudicato da ottemperare contiene formule ampie o indeterminate, il giudice dell’ottemperanza deve ricostruirne il significato in modo sistematico e conforme alla legge, evitando di far derivare da espressioni generiche prestazioni non previste dalla disciplina sostanziale.
- Le provvidenze previste per categorie diverse di beneficiari, anche se accomunate da finalità solidaristiche o perequative, non sono automaticamente estensibili in assenza di una previsione legislativa espressa; l’eventuale tendenza all’equiparazione non equivale a piena identità di regime.
- In presenza di una decisione giudiziale che riconosca "tutti i benefici" di determinate leggi, l’interpretazione del comando deve coordinarsi con la normativa vigente e con la categoria effettivamente riconosciuta al beneficiario, se il testo della sentenza non chiarisce in modo specifico quali prestazioni siano dovute.
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