Ordinanza n. 26/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento recante foglio di via obbligatorio con divieto di rientro nel Comune di Tropea per la durata di anni tre, emesso dal Questore della Provincia di Vibo Valentia in data 7 ottobre 2025, prot. n. -OMISSIS-, notificato il 14 ottobre 2025. - di tutti gli atti prodromici, presupposti, connessi, collegati, precedenti e consequenziali, anche se non conosciuti dal ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: foglio di via obbligatorio con divieto di rientro nel Comune di Tropea per tre anni, emesso dal Questore di Vibo Valentia
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il foglio di via obbligatorio e gli atti connessi, chiedendone cautelativamente la sospensione. Ha contestato il quadro istruttorio posto a fondamento della misura, deducendo censure non ulteriormente specificate nel testo dell'ordinanza. Ha inoltre rappresentato un pregiudizio connesso alla propria attività lavorativa.
La decisione
In sede cautelare il TAR ha respinto l'istanza di sospensione, precisando che la valutazione è sommaria e non pregiudica il merito. Il Collegio ha ritenuto che il provvedimento impugnato fosse fondato su un quadro istruttorio idoneo a resistere alle censure prospettate. Ha inoltre escluso il periculum in mora, poiché l'attività lavorativa del ricorrente non risultava di per sé preclusa o impedita dal divieto: il provvedimento prevedeva espressamente la possibilità di ottenere l'autorizzazione al rientro nel Comune per comprovate esigenze di lavoro. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda di sospensione è stata esaminata nella fase cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di un foglio di via obbligatorio può essere negata quando il quadro istruttorio posto a fondamento della misura appare, a un esame sommario, idoneo a resistere alle censure dedotte, restando impregiudicata la valutazione di merito.
- Il periculum in mora non sussiste quando il divieto di rientro non preclude di per sé l'attività lavorativa del destinatario e il provvedimento consente il rientro previa autorizzazione per comprovate esigenze di lavoro.
- La previsione, nel foglio di via, di un meccanismo autorizzatorio per comprovate esigenze lavorative costituisce elemento rilevante nella valutazione cautelare del pregiudizio grave e irreparabile.
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