Sentenza n. 310/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 506/2024 del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, pubblicata in data 30.09.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, n. 506/2024, relativa al pagamento del beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 e delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice privata)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, n. 506/2024, regolarmente notificata all'Amministrazione. La sentenza aveva accertato il diritto della ricorrente a fruire del beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 e aveva condannato il Ministero e le competenti articolazioni territoriali all'assegnazione delle somme dovute per gli anni scolastici considerati, oltre alla rifusione di parte delle spese di lite. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'Amministrazione e ha chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito soltanto formalmente, senza opporre ragioni contrarie alla spettanza o all'azionabilità della pretesa.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché tra la notificazione della sentenza all'Amministrazione e la proposizione del ricorso era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. Nel merito ha accertato l'inottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale non era stato eseguito e che l'Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non aveva contestato la pretesa. Ha quindi ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo quanto eventualmente già corrisposto, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Per l'eventuale persistente inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche mediante gli atti contabili e organizzativi necessari. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 669/1996
Il ricorso per l'esecuzione del giudicato nei confronti dell'Amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo giudiziale all'Amministrazione.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
È la disposizione attributiva del beneficio economico riconosciuto alla ricorrente dal giudice del lavoro, la cui esecuzione è stata richiesta in sede di ottemperanza.
art. 39 c.p.a.
Richiamato, unitamente all'art. 93 c.p.c., quale fondamento della distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari, applicata dal giudice anche per le spese del giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Il ricorso per l'ottemperanza di una sentenza di condanna dell'Amministrazione è procedibile quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo all'Amministrazione, secondo l'art. 14 d.l. 669/1996.
- La mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato che riconosca somme dovute da una pubblica amministrazione integra inottemperanza e legittima il giudice amministrativo a ordinare l'esecuzione integrale del titolo, salvo lo scomputo delle somme eventualmente già corrisposte.
- In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento alla richiesta del creditore dopo la scadenza del termine assegnato per l'adempimento.
- Quando l'Amministrazione non contesta la spettanza o l'azionabilità della pretesa e si costituisce solo formalmente, il giudice può fondare l'accertamento dell'inottemperanza sull'assenza di esecuzione del titolo giudiziale e ordinare l'adempimento entro un termine determinato.
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