Sentenza n. 1002/2026 - Catania, Sezione 1
per l'annullamento - del decreto del Prefetto della Provincia di Catania datato 22 novembre 2024, prot. n.-OMISSIS-, notificato in data 23 novembre 2024, con il quale è stata rigettata l’istanza di riesame e revoca del provvedimento n.-OMISSIS- D.D.A./Area 1^ Ter del 18/02/2013, con cui è stato disposto il divieto di detenzione armi e munizioni nei confronti del ricorrente, nonché di ogni atto connesso e consequenziale, anche allo stato non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di rigetto dell'istanza di riesame e revoca del divieto di detenzione di armi e munizioni
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva già chiesto nel 2021 il riesame e la revoca del divieto di detenzione di armi e munizioni adottato nel 2013, sostenendo il mutamento della situazione di fatto. Dopo una precedente sentenza che aveva imposto alla Prefettura di provvedere sull'istanza, l'Amministrazione ha acquisito informazioni aggiornate dal Commissariato di pubblica sicurezza e ha confermato il divieto. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 39 TULPS e degli artt. 1, 11, 39 e 43, comma 2, TULPS, nonché dei canoni di buon andamento, ragionevolezza e proporzionalità, lamentando difetto di istruttoria e motivazione, travisamento dei fatti, sviamento e mancata valutazione dell'attualità degli episodi. In particolare, ha sostenuto che i fatti valorizzati fossero risalenti, non collegati all'uso delle armi e non idonei a dimostrare un rischio concreto e attuale di abuso. La Prefettura ha invece fondato il diniego su due condanne per violazioni edilizie e in materia di sicurezza sul lavoro, sul rigetto della richiesta di porto di fucile per uso sportivo e, soprattutto, su una vicenda di minaccia in ambito familiare, conclusasi con estinzione del reato per remissione di querela.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ribadito che, in materia di porto e detenzione di armi, la Prefettura dispone di ampia discrezionalità nel valutare l'affidabilità dell'interessato, nei limiti della congruità e della ragionevolezza. Il divieto ha natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria, e può fondarsi su una valutazione prognostica di elementi anche privi di rilevanza penale, senza che sia necessario provare un precedente concreto abuso delle armi. Nel caso concreto, la Prefettura ha svolto un riesame effettivo acquisendo informazioni aggiornate e ha motivato il diniego valorizzando la vicenda di minaccia maturata in un contesto familiare. L'estinzione del reato per remissione di querela non ha eliminato, sul piano storico e fattuale, il comportamento valutato dall'Amministrazione, né impediva di considerarlo quale indice di conflittualità, scarsa capacità di controllo e insufficiente affidabilità. La valutazione è stata ritenuta attuale, non illogica né irrazionale e adeguatamente motivata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 1.500 euro di spese di lite, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 39 regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)
Attribuisce il potere prefettizio di vietare la detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti quando non ricorrano condizioni di affidabilità; il potere è esercitato con ampia discrezionalità, soggetta ai limiti di congruità e ragionevolezza.
art. 43, comma 2, regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)
È richiamato quale parametro della valutazione dell'affidabilità e della capacità del soggetto di non abusare delle armi.
art. 1 regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)
È richiamato tra le disposizioni invocate dal ricorrente, senza una specifica interpretazione autonoma nella decisione.
art. 11 regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)
È richiamato tra le disposizioni invocate dal ricorrente, nel quadro dei requisiti di affidabilità rilevanti in materia di armi.
art. 699 cod. pen.
È richiamato per evidenziare che la detenzione di armi costituisce un fatto eccezionale rispetto al generale divieto di portare e detenere armi.
art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110
È richiamato quale conferma del carattere eccezionale della detenzione di armi rispetto al generale divieto.
Massime di principio
- Il divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti ha natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria, e può essere adottato sulla base di una valutazione prognostica del rischio di abuso.
- Per adottare o confermare il divieto di detenzione di armi non è necessario che sia stato accertato un concreto abuso delle armi o un precedente reato connesso al loro impiego; è sufficiente un ragionevole rischio desunto da elementi di fatto idonei a porre in dubbio l'affidabilità del soggetto.
- La Prefettura dispone di ampia discrezionalità nel valutare l'affidabilità del detentore di armi, ma deve esercitarla mediante una motivazione congrua, razionale e fondata su elementi attuali e concretamente riferibili alla persona interessata.
- La remissione della querela o l'estinzione del reato non impediscono all'Amministrazione di valutare il comportamento storico sottostante, purché tale valutazione sia autonomamente motivata e rilevante per il giudizio prognostico di affidabilità.
- Le situazioni di conflittualità familiare possono giustificare il divieto di detenzione di armi quando evidenzino una tensione interpersonale e una capacità di controllo non sufficienti a garantire l'assenza di un rischio, anche solo potenziale, di abuso.
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