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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4832/2024 del 02/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la conferma della declaratoria di prescrizione pronunciata in primo grado. Furcolo lamenta omessa e insufficiente motivazione sui reati diversi dalla corruzione, deduce lesione del diritto di difesa per revoca di prove ammesse e censura l'utilizzo di prove assunte da diverso collegio; contesta altresì la necessità di una assoluzione nel merito ex art.129 comma 2 cod. proc. pen. Di Spazio sostiene che gli atti probatori non comprovano il suo coinvolgimento nelle gare, nella liquidazione delle fatture né la qualifica di direttore amministrativo, quindi sarebbe emersa ictu oculi la sua estraneità e doveva essere pronunciata l'assoluzione nel merito. In sintesi si deducevano vizio di motivazione e violazione di norme processuali in relazione alla valutazione delle prove e all'istruttoria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui, in presenza di estinzione del reato per prescrizione senza rinuncia, l'assoluzione ai sensi dell'art.129 comma 2 è ammessa solo se l'estraneità o l'insussistenza del fatto emergono dagli atti in modo assolutamente non contestabile (evidenza 'ictu oculi'). Ha inoltre rilevato la sussistenza della cosiddetta "doppia conforme" tra motivazioni di primo e secondo grado e il divieto per la Cassazione di rivedere libero apprezzamento e ricostruzione dei fatti. I motivi che proponevano una diversa lettura delle prove sono stati ritenuti ricadere nell'ambito di valutazioni di merito non sindacabili o generici/insufficientemente specifici. Per tali ragioni i ricorsi sono stati respinti e i ricorrenti condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 129 cod. proc. pen.

    L'assoluzione nel merito in presenza di causa estintiva (prescrizione) è ammessa solo quando l'inesistenza del fatto, la non imputabilità o l'irrilevanza penale risultino dagli atti in modo assolutamente non contestabile (evidenza 'ictu oculi').

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti formali alla articolazione dei motivi di ricorso in Cassazione; i motivi devono essere enunciati nei limiti previsti dalla norma.

  • art. 531 cod. proc. pen.

    Richiamato nel ricorso; norma collegata alla disciplina delle sentenze di proscioglimento e prescrizione e alla necessità di motivazione, utilizzata in sede di doglianza sulla motivazione.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    comma 1, lett. b) e lett. d)

    Limiti di censura in Cassazione; le doglianze che si traducono in mera rivalutazione dei fatti o in generiche critiche sulle prove sono inammissibili se non specificamente dedotte come vizio di diritto.

  • art. 525 cod. proc. pen.

    Norma sulla rinnovazione delle prove e sulla utilizzabilità delle prove rese dinanzi a diverso collegio; la Corte ha valutato la questione alla luce dei consensi e delle rinnovazioni risultanti dagli atti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali e il pagamento di somme alla cassa delle ammende a carico dei ricorrenti in caso di decisione di inammissibilità.

Massime di principio

  • Se la prescrizione estingue il reato e l'imputato non vi rinuncia, il giudice può assolvere solo se l'innocenza o l'insussistenza del fatto risultano dagli atti in modo assolutamente non contestabile (criterio "ictu oculi").
  • Il ricorso per cassazione non è il luogo per una rinnovata valutazione dei fatti: le critiche che chiedono una diversa lettura delle prove sono, in genere, inammissibili.
  • Quando le motivazioni di primo e secondo grado sono conformi ("doppia conforme"), la Cassazione deference la ricostruzione congiunta e richiede censure di diritto chiare e specifiche per intervenire.
  • Le doglianze su prove non assunte o revocate devono indicare in modo preciso la decisività delle stesse; riferimenti generici all'istruttoria omessa sono insufficienti.
  • Obiezioni procedurali relative all'utilizzabilità di testimonianze rese dinanzi a diverso collegio richiedono elementi specifici per dimostrare l'inutilizzabilità; l'esistenza di rinnovazioni o consensi nelle fasi successive può rendere utilizzabili tali prove.
  • In caso di inammissibilità dei ricorsi i ricorrenti possono essere condannati alle spese e a versamenti alla cassa delle ammende ai sensi dell'art.616.

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