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Sentenza

Sentenza n. 130/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l’annullamento - della nota SUAP Patto Territoriale Sangro Aventino n. prot. 10950 del 24 ottobre 2024, recante ad oggetto “DPR 160/10. S.C.I.A. PER ATTIVITA’ DI ‘1.1. Esercizio di vicinato nel settore NON alimentare - Apertura”, con la quale è stato disposto l’annullamento in autotutela della comunicazione SUAP prot. n. 10761 del 18 ottobre 2024, in relazione alla Pratica SUAP 1584/2024; - di ogni altro atto connesso, prodromico e conseguente, in particolare: 1) la nota del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio e Protezione Civile del Comune di Roccaraso prot. n. 11160 del 22 ottobre 2024, prodotta in allegato all’atto di intervento spiegato in data 15 novembre 2024 dalla Pizzalto s.p.a. e dalla Hotel Pizzalto s.r.l.s. nel ricorso contraddistinto dal numero di ruolo generale 373 del 2024, non notificata; 2) l’ordinanza del Responsabile del Settore Amministrativo del Comune di Roccaraso n. 3 del 9 febbraio 2024, avente ad oggetto “Ordine di immediata cessazione di attività commerciale” e degli atti in essa richiamati (nota SUAP del 19 marzo 2014 di sospensione della SCIA relativa alla pratica SUAP 24031 del 5 dicembre 2013; parere del Comune di Roccaraso del 4 marzo 2014; nota del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Roccaraso prot. n. 1071 del 29 gennaio 2024) già impugnati nell’ambito del ricorso contraddistinto dal numero di ruolo generale 68 del 2024; 3) la nota del SUAP - Sportello Unico per le Attività Produttive del Patto Territoriale Sangro Aventino - Associazione tra Enti locali del 23 agosto 2024, notificata il 24 agosto 2024, con la quale è stato comunicato l’esito negativo del procedimento, con effetti inibitori sull’attività segnalata, relativo alla “Pratica SUAP 134/2024 - Ditta Scuola Italiana Sci Roccaraso Aremogna S.r.l. - DPR 160/10. S.C.I.A. alternativa al Permesso di Costruire per attività di ‘LAVORI PER IL CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO DI PORZIONE DELLA SEDE DELLA SCUOLA ITALIANA SCI ROCCARASO AREMOGNA IN LOCALITÀ PIZZALTO’ distinto in catasto urbano al foglio di mappa n. 5, particella n. 855, sub 7. Attività di accertamento ex art. 19 Legge 241/90 e s.m.i.”, già impugnata nell’ambito del ricorso contraddistinto dal numero di ruolo generale 373 del 2024; 4) la nota del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio e Protezione Civile del Comune di Roccaraso prot. n. 8871 del 21 agosto 2024, notificata in data 24 agosto 2024, avente ad oggetto “S.C.I.A. del 26/07/2024 - pratica S.U.A.P. N. 1340/2024 - EDILIZIA PRODUTTIVA, acquisita al protocollo comunale con N. 8390 del 05/08/2024, Scuola Italiana Sci Roccaraso Aremogna S.r.l.”, già impugnata nell’ambito del ricorso contraddistinto dal numero di ruolo generale 373 del 2024; nonché per l’accertamento del diritto della società ricorrente a svolgere l’attività di noleggio di sci e scarponi oggetto della S.C.I.A. del 9 settembre 2024, di cui alla pratica SUAP 1584/2024, nella porzione della sede della Scuola Italiana Sci Roccaraso Aremogna s.r.l., sita in Roccaraso, località Pizzalto, contraddistinta al foglio 5, particella 855, subalterno 4, del catasto comunale.

Giustizia amministrativa202500011

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota del SUAP del Patto Territoriale Sangro Aventino che ha annullato d'ufficio la precedente comunicazione di non assoggettabilità dell'attività di noleggio di attrezzature sciistiche al regime SCIA

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la nota SUAP del 24 ottobre 2024, con cui era stata annullata d'ufficio la precedente comunicazione del 18 ottobre 2024 relativa alla non assoggettabilità al regime SCIA dell'attività di noleggio di sci e scarponi, chiedendo anche l'accertamento del diritto a svolgere tale attività nei locali della propria sede operativa. Ha dedotto: la mancata comunicazione di avvio del procedimento di autotutela e la violazione della disciplina di settore; l'omessa individuazione di uno specifico interesse pubblico all'annullamento; l'erroneità del presupposto secondo cui l'attività commerciale sarebbe vietata nei locali della sede; nonché l'illegittimità derivata dagli atti già impugnati in altri giudizi, mediante un rinvio generico ai relativi motivi. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità per illegittimo cumulo delle impugnazioni e dei motivi aggiunti. È intervenuta ad opponendum un'impresa concorrente autorizzata a svolgere la medesima attività nel comprensorio sciistico, deducendo un interesse qualificato al mantenimento degli effetti inibitori dell'atto impugnato.

La decisione

Il TAR ha ammesso l'intervento ad opponendum dell'impresa concorrente, ritenendo sussistente un interesse qualificato, contrario e dipendente rispetto a quello della ricorrente, poiché l'eventuale accoglimento avrebbe inciso sul sistema concorrenziale nel quale l'interveniente svolge la medesima attività. Il Collegio ha deciso di prescindere dall'eccezione preliminare di inammissibilità per manifesta infondatezza del ricorso. I primi due motivi sono stati respinti: il divieto di esercitare attività commerciali nei locali della sede operativa risultava da una serie di atti amministrativi non impugnati tempestivamente ed era stato accettato dalla società negli atti negoziali relativi all'area gravata da uso civico; pertanto, l'amministrazione ha dimostrato che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, con applicazione dell'art. 21-octies, comma 2, secondo periodo, l. 241/1990. Per la stessa ragione, ai sensi dell'art. 21-nonies, comma 1, l. 241/1990, non erano necessari i requisiti ordinari dell'annullamento d'ufficio, quali l'individuazione di ragioni di pubblico interesse, il termine ragionevole e la ponderazione degli interessi. Anche il terzo motivo è stato respinto: il divieto di attività commerciali era correttamente fondato sulla conformazione del bene gravato da uso civico e sulla destinazione dei locali a funzioni di pubblica utilità e strumentali al completamento dell'offerta della scuola sci; il noleggio sci rientrava tra le attività compatibili con l'uso civico, ma non legittimava lo svolgimento di una generale attività commerciale nei locali considerati. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per violazione dell'art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a., poiché la ricorrente si era limitata a richiamare integralmente i motivi di altri ricorsi senza indicarli distintamente e specificamente. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese in favore del Comune e dell'interveniente, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori per ciascuno; nulla è stato disposto per le spese nei confronti del SUAP non costituito.

Norme richiamate

  • art. 28, comma 2, c.p.a.

    Consente l'intervento nel giudizio amministrativo di chi, pur non essendo parte, vanti un interesse qualificato, contrario, dipendente e accessorio rispetto a quello dedotto dal ricorrente.

  • art. 40, comma 1, lettera d), c.p.a.

    i motivi specifici su cui si fonda il ricorso

    Impone al ricorrente di indicare specificamente i motivi di impugnazione; il mero rinvio integrale ai motivi formulati in altri ricorsi non soddisfa tale requisito e rende il motivo inammissibile.

  • art. 21-octies, comma 2, secondo periodo, l. 241/1990

    Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato

    La dimostrata inevitabilità del contenuto del provvedimento esclude l'annullabilità per omessa comunicazione di avvio del procedimento.

  • art. 21-nonies, comma 1, l. 241/1990

    i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2

    Quando ricorre l'ipotesi di cui all'art. 21-octies, comma 2, sono esclusi i requisiti ordinari dell'annullamento d'ufficio relativi a interesse pubblico, termine ragionevole e considerazione degli interessi dei destinatari e dei controinteressati.

  • art. 18, commi 3, lettera f), e 6, l.r. Abruzzo 31 luglio 2012, n. 39

    Il noleggio di sci è ricompreso tra le attività strumentali al completamento dell'offerta delle scuole sci, compatibili con l'esercizio dell'uso civico, senza che ciò comporti la legittimazione allo svolgimento di qualsiasi attività commerciale nei locali della sede.

Massime di principio

  • L'omessa comunicazione di avvio del procedimento non determina l'annullabilità del provvedimento quando l'amministrazione dimostri in giudizio che, alla luce dei presupposti vincolanti accertati, il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso.
  • Quando l'annullamento d'ufficio ricade nell'ipotesi di cui all'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, non è necessario verificare autonomamente la sussistenza dell'interesse pubblico, la ragionevolezza del termine e la ponderazione degli interessi richiesti ordinariamente dall'art. 21-nonies, comma 1.
  • I vincoli di destinazione connessi a beni gravati da uso civico conformano il bene e possono precludere lo svolgimento di attività commerciali incompatibili con la destinazione pubblicistica del bene, anche nei confronti dell'acquirente che abbia accettato tali limitazioni negli atti amministrativi e negoziali relativi all'alienazione.
  • Nel processo amministrativo, il motivo d'impugnazione è inammissibile quando il ricorrente si limiti a richiamare integralmente i motivi dedotti in altri giudizi senza indicarli, almeno in forma riassuntiva, in modo specifico e distinto.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziIndustria, artigianato e attività produttiveAutotutela
RamiEdiliziaCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaVizi formali non invalidantiPrincipio di legalità e tipicitàConcorrenza ed evidenza pubblica

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