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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05931/2025 del 13/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, condannato in giudizio abbreviato per un reato in materia di stupefacenti, ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, deducendo violazione di legge in relazione al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva. Il ricorso poggiava sul presupposto dell'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, c.p., nella parte in cui esclude la possibilità di dichiarare prevalenti le attenuanti generiche sulla recidiva. La Corte ha però rilevato che la censura, in realtà, sollecitava una rivalutazione del compendio probatorio e non individuava specifici travisamenti delle emergenze processuali. Inoltre, la decisione di merito aveva già spiegato in modo puntuale la sussistenza della recidiva reiterata specifica e la non concedibilità delle attenuanti generiche, rendendo superflua ogni questione sul divieto di prevalenza.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il motivo fosse generico e non autosufficiente, perché volto a ottenere una diversa lettura delle prove senza indicare travisamenti specifici, e perché la sentenza impugnata aveva già motivato adeguatamente sulla recidiva reiterata specifica e sul diniego delle attenuanti generiche. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990

    norma incriminatrice del reato in materia di stupefacenti per il quale l'imputato era stato condannato.

  • art. 69, quarto comma, cod. pen.

    disciplina il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva, richiamata dal ricorrente come possibile profilo di illegittimità costituzionale, ma ritenuta nel caso concreto non decisiva.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile un motivo che, sotto la veste della violazione di legge, miri soltanto a ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie o una lettura alternativa degli atti, se non vengono dedotti specifici travisamenti delle emergenze processuali.
  • La censura relativa al divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva è irrilevante quando la sentenza di merito abbia escluso in radice la concedibilità delle attenuanti generiche e abbia motivato specificamente sulla sussistenza della recidiva.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiRecidivaParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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