Cassazione Penale, Sentenza n. 16530/2023 del 18/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che lo aveva condannato per detenzione e spendita di banconote contraffatte (in concorso), con due motivi: 1) vizio di motivazione per travisamento del fatto e violazione del principio dell'"oltre il ragionevole dubbio" per insufficienza degli indizi; 2) violazione dell'art. 62-bis c.p. per mancato riconoscimento delle attenuanti generiche
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che non sia possibile in sede di legittimità rinnovare la valutazione del quadro probatorio già ricostruito dal giudice di merito e che la motivazione d'appello fosse logica e coerente: l'imputato era stato riconosciuto anche attraverso filmato di videosorveglianza e riscontri con i tabulati telefonici. Sul secondo motivo ha ritenuto che la censura fosse, in realtà, un vizio di motivazione non sindacabile in questa sede e che il giudice d'appello aveva adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti generiche alla luce della spiccata capacità a delinquere dimostrata dai precedenti. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, conv. L. 18/12/2020 n. 176
Regola procedurale richiamata in relazione all'istanza di trattazione orale presentata dal difensore
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale che disciplina le formalità di impugnazione e l'esposizione dei motivi; il ricorso è stato articolato nei limiti da essa previsti
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Fondamento della censura per vizio di motivazione e travisamento del fatto rispetto alla valutazione degli indizi
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Norma invocata per la censura relativa all'erronea applicazione della legge penale (attenuanti)
art. 192 cod. proc. pen.
Criteri di valutazione degli indizi (gravità, precisione e concordanza): la Corte ha verificato che il giudice di merito abbia applicato correttamente tali criteri e abbia motivato il convincimento
art. 62-bis cod. pen.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche: il ricorso lamentava il mancato riconoscimento, ma la Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse motivato adeguatamente il rifiuto
art. 133 cod. pen.
Elenco dei criteri che il giudice deve considerare nella valutazione delle attenuanti generiche; la Corte ha rilevato che il giudice d'appello ha richiamato elementi previsti da questa norma (precedenti e capacità a delinquere)
pronuncia di legittimità citata
Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Atoè, Rv. 268404
Giurisprudenza che distingue l'erronea applicazione della legge penale dall'inadeguatezza motivazionale e ribadisce i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione di merito
Massime di principio
- La Corte di cassazione non può in sede di legittimità rivalutare ex novo le prove: il sindacato è limitato al controllo logico della motivazione e della corretta applicazione dei criteri di valutazione degli indizi
- Per far valere un vizio in Cassazione relativo agli indizi occorre dimostrare che la motivazione del giudice di merito sia contraddittoria, illogica o carente nel prendere in considerazione elementi rilevanti (non basta chiedere una diversa valutazione dei fatti)
- L'identificazione tramite filmati di videosorveglianza e riscontri con tabulati telefonici costituisce elemento probatorio di rilievo che, se ben motivato, può fondare la condanna
- La mancata concessione delle attenuanti generiche è sindacabile limitatamente al punto in cui la motivazione omette di indicare i criteri (art. 133 c.p.) rilevanti; richiamare precedenti e una "spiccata capacità a delinquere" può essere sufficiente per motivare il diniego
- Le censure che si risolvono principalmente in una diversa ricostruzione dei fatti sono inammissibili in Cassazione; tali profili devono essere trattati nei gradi di merito
- Il rigetto del ricorso può comportare l'onere di rifondere le spese processuali e il pagamento di somme alla cassa delle ammende
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