Cassazione Civile, Ordinanza n. 31203/2023 del 09/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia origina da un intreccio tra due giudizi: in un primo procedimento la società in concordato preventivo aveva ottenuto che le fosse pagata, tramite pignoramento presso terzi, anche una somma di euro 144.812,47 qualificata come interessi ex art. 1284, comma 4, c.c.; in quel giudizio il Tribunale di Roma aveva poi accertato che tale somma non era compresa nel titolo esecutivo, disponendo la restituzione in favore del soggetto che l'aveva pagata. In un secondo procedimento, instaurato con opposizione a decreto ingiuntivo relativo al saldo di un appalto, la società aeroportuale, opposta, aveva eccepito litispendenza e chiesto in subordine la sospensione del giudizio ex artt. 295 o 337, comma 2, c.p.c., valorizzando il giudizio di appello pendente sulla decisione che aveva escluso la debenza di quella somma e aveva ritenuto sussistente un proprio controcredito da indebito. Il Tribunale di Roma aveva sospeso il processo per evitare un conflitto di giudicati. Con il regolamento di competenza la società in concordato ha censurato tale sospensione, sostenendo che mancassero i presupposti della pregiudizialità e, comunque, che la sospensione fosse stata disposta senza una motivazione specifica sulla plausibile controvertibilità della decisione pregiudicante.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il regolamento di competenza e ha ordinato la prosecuzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ritenendo illegittima la sospensione disposta dal Tribunale di Roma. La Corte ha ricondotto il provvedimento all'art. 337, comma 2, c.p.c., ma ha rilevato che il giudice di merito non aveva svolto l անհրաժեշտaria valutazione, sia pure sommaria, delle ragioni per cui non intendeva condividere l'ordinanza pregiudicante già emessa in altro giudizio e impugnata. Non essendo sufficiente il mero richiamo al possibile conflitto di giudicati, la sospensione è stata cassata e il procedimento deve proseguire avanti al Tribunale.
Norme richiamate
art. 1284, comma 4, c.c.
richiamato come fonte degli interessi pretesi, ma la Corte valorizza il fatto che tali interessi non risultavano compresi nel titolo esecutivo azionato.
art. 2033 c.c.
evocato quale base dell'azione di ripetizione di indebito relativa alla somma pagata e ritenuta non dovuta.
art. 1243 c.c.
richiamato in relazione alla compensazione del presunto controcredito con il credito azionato in via monitoria.
artt. 56 e 169 L.F.
richiamati dalla parte resistente a sostegno della compensazione in ambito concorsuale.
art. 702 bis c.p.c.
richiamato come rito sommario introduttivo del primo giudizio di ripetizione di indebito.
art. 36 c.p.c.
menzionato quanto alla dichiarazione di inammissibilità della domanda riconvenzionale incrociata proposta nel primo giudizio.
art. 337, comma 2, c.p.c.
norma ritenuta effettivamente applicabile alla sospensione disposta dal tribunale; richiede una motivazione sulla plausibile controvertibilità della decisione pregiudicante.
art. 295 c.p.c.
richiamato solo per definire la nozione di pregiudizialità in senso tecnico; la Corte esclude che fosse la base corretta della sospensione nel caso concreto.
art. 42 c.p.c.
menzionato quale rimedio del regolamento di competenza avverso il provvedimento di sospensione.
art. 702 ter, comma 3, c.p.c.
richiamato con riferimento all'ordinanza pregiudicante impugnata nel giudizio di appello.
art. 47, comma 4, c.p.c.
citato nella procura depositata dalla parte resistente.
art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002
richiamato dalla parte ricorrente come base degli interessi pretesi sul saldo del corrispettivo d'appalto.
Massime di principio
- La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. presuppone una vera pregiudizialità-dipendenza tra cause e, secondo il riparto tracciato dalla giurisprudenza di legittimità, opera quando entrambe le controversie pendono in primo grado; non è lo strumento corretto quando la decisione pregiudicante è già stata resa ed è impugnata.
- La sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c. è legittima solo se il giudice del processo dipendente esplicita, anche sinteticamente ma in modo reale, le ragioni per cui ritiene non condivisibile la decisione pregiudicante impugnata e preferisce sospendere invece di aderire all'accertamento già compiuto.
- Il mero rischio di conflitto di giudicati non basta, da solo, a giustificare la sospensione ex art. 337, comma 2, c.p.c., se manca una motivazione sulla plausibile controvertibilità della decisione invocata.
- Ai fini della sospensione facoltativa non è indispensabile l'identità soggettiva tra i due processi, ma occorre che la decisione pendente in impugnazione sia potenzialmente idonea a incidere sul giudizio da sospendere.
- La valutazione di legittimità in sede di regolamento di competenza non può trasformarsi in un riesame di merito della soluzione adottata dal giudice di merito, ma consente di verificare l'esistenza e l'effettività della motivazione che sorregge l'esercizio del potere di sospensione.
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