Sentenza n. 2003/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l'accertamento e la conseguente dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dal MAECI: in ordine al procedimento finalizzato al rilascio del visto d'ingresso per motivi di studio, previa formalizzazione della domanda in Ambasciata, stante la regolare pre-iscrizione e trasmissione della richiesta mediante il portale ufficiale ministeriale Universitaly, con relativa condanna a provvedere entro 30 giorni e richiesta di nomina di Commissario ad acta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sul procedimento per la formalizzazione e il rilascio del visto d'ingresso per motivi di studio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal MAECI, a seguito della regolare pre-iscrizione a un percorso di studio e della trasmissione della richiesta mediante il portale ministeriale Universitaly. Ha chiesto che l'amministrazione fosse condannata a provvedere entro trenta giorni e, in caso di inerzia, che fosse nominato un commissario ad acta. Nel corso del giudizio, l'amministrazione ha comunicato che la competente sede diplomatica di Islamabad aveva convocato il ricorrente per formalizzare l'istanza di visto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, nelle more del giudizio, l'amministrazione aveva dato seguito alla richiesta mediante la convocazione del ricorrente per la formalizzazione dell'istanza di visto. Il giudice ha ritenuto ragionevole il termine entro cui la rappresentanza diplomatica aveva riscontrato positivamente la richiesta di appuntamento. Le spese di lite sono state compensate, con salvezza del rimborso del contributo unificato eventualmente versato dal ricorrente.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, l'amministrazione adotta una condotta satisfattiva rispetto all'oggetto della domanda, viene meno l'interesse alla decisione e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- La convocazione dell'interessato da parte della sede diplomatica per la formalizzazione della domanda di visto costituisce riscontro positivo alla richiesta di avvio dell'iter amministrativo, tale da rendere non più attuale la controversia sul silenzio relativo a tale adempimento.
- La ragionevolezza del termine entro cui l'amministrazione fornisce il riscontro positivo può giustificare la compensazione delle spese di lite, fermo il rimborso del contributo unificato eventualmente versato dal ricorrente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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