Parere n. 366/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto con deposito diretto ex art. 11, d.P.R. n. 1199/1971, dai signori Francesca Scuderi, Claudia Spatafora, Domenica Gueli, Tiziana Rubino, Monica Morreale, Daniela Canale, Silvia Mazzarella, Rosalba Leggio, Francesca Collesano, Giovanna Poidomani, Maria Grazia Bevinetto, Rosaria Canzoneri, Roberta Pizzullo, Sabina Purpura, Maria Sasso, Beatrice Bonaccorso, Mauro Noto, Vito Barraco, Gaetano Riccobono, Antonina Mezzapelle, Roberta Saviano contro il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca (ora Ministero dell’istruzione e del merito), l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ambito Territoriale Provinciale di Palermo e nei confronti dei signori Giuseppina Chiappara e Giuseppe Li Vigni I. per l'annullamento: - del Decreto Ministeriale n. 495 del 22 giugno 2016 emesso dal MIUR, nella parte in cui non consente ai titolari di diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, l’inserimento nella terza fascia o, in subordine, in una fascia aggiuntiva (quarta) alla medesima, delle graduatorie provinciali ad esaurimento (GAE) del personale docente non di ruolo per le classi di concorso scuola primaria (EEEE) scuola dell'infanzia (AAAA), vigenti a partire dall’a.s. 2014/2015 e fino all’a.s. 2017/2018 compreso; - del Decreto Ministeriale n. 495 del 22 giugno 2016 emesso dal MIUR, nella parte in cui non consente ai titolari di diploma tecnico abilitante (cd. ITP), l’inserimento nella terza fascia o, in subordine, in una fascia aggiuntiva (quarta) alla medesima, delle graduatorie provinciali ad esaurimento (GAE) del personale docente non di ruolo per la scuola secondaria di II grado relativo alle classi di concorso: Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche (B12); Laboratorio di fisica e fisica applicata (B03), vigenti a partire dall’a.s. 2014/2015 e fino all’a.s. 2017/2018 compreso; - del Decreto Ministeriale n. 495 del 22 giugno 2016 emesso dal MIUR, nella parte in cui non prevede l’inserimento dei docenti in possesso del titolo abilitativo, già inseriti nelle GAE e successivamente depennati da parte dell’amministrazione per non aver presentato la domanda di aggiornamento, nella terza fascia, o in eventuali graduatorie aggiuntive a quelle di terza fascia, delle graduatorie provinciali ad esaurimento (GAE) del personale docente non di ruolo della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di I e II grado per le classi di concorso Scuola dell’infanzia (AAAA) e Discipline giuridiche ed economiche (A046) vigenti a partire dall’a.s. 2014/2015 e fino all’a.s. 2017/2018 compreso; - del Decreto Ministeriale n. 495 del 22 giugno 2016 emesso dal MIUR nella parte in cui non prevede l’inserimento dei docenti in possesso del titolo abilitativo per la classe di concorso Scuola primaria - Sostegno, nella terza fascia, o in eventuali graduatorie aggiuntive a quelle di III fascia, delle graduatorie provinciali ad esaurimento (GAE) del personale docente non di ruolo della scuola primaria vigenti a partire dall’a.s. 2014/2015 e fino all’a.s. 2017/2018 compreso; - del Decreto Ministeriale n. 495 del 22 giugno 2016 emesso dal MIUR nella parte in cui, all’art. 4 e all’art. 5, anche rinviando alla norma di cui all’art. 9, commi 2 e 3, e all’art. 10 del Decreto Ministeriale n. 235 del 1° aprile 2014 emesso dal MIUR, stabilisce che la domanda di aggiornamento della graduatoria deve essere presentata esclusivamente nella modalità web ivi prevista, pena l’esclusione dell’istante dalla procedura di aggiornamento della graduatoria; - delle Graduatorie ad Esaurimento (GAE) del personale docente non di ruolo della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di I e II grado dell’Ambito Territoriale della Provincia di Palermo per le classi di concorso di appartenenza attualmente vigenti ovvero: Scuola dell’infanzia (AAAA); Scuola primaria (EEEE); Scuola primaria – Sostegno; Discipline giuridiche ed economiche (A046); Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche (B12); Laboratorio di fisica e fisica applicata (B03); - di tutti i provvedimenti connessi, presupposti e/o conseguenti (anche non conosciuti) che hanno determinato la loro esclusione dalle GAE per cui è causa.; II. nonché per l’accertamento del loro diritto a essere immediatamente inseriti, ad ogni effetto, nelle GAE del personale docente non di ruolo della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di I e II grado per le classi di concorso di loro competenza dell’Ambito Territoriale della Provincia di Palermo vigenti a partire dall’a.s. 2014/2015 e fino all’a.s. 2017/2018 compreso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del decreto ministeriale n. 495 del 22 giugno 2016, delle graduatorie ad esaurimento della provincia di Palermo e degli atti connessi, nella parte relativa all'inserimento o al reinserimento di docenti e aspiranti docenti in possesso di diploma magistrale, diploma tecnico abilitante o altri titoli abilitativi.
Esito
La questione giuridica
I ricorrenti hanno impugnato il decreto ministeriale n. 495 del 22 giugno 2016 e le GAE della provincia di Palermo, chiedendo l'inserimento o il reinserimento nelle graduatorie per gli anni scolastici dal 2014/2015 al 2017/2018. I motivi riguardavano: il riconoscimento del valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002; l'inserimento dei titolari di diploma tecnico abilitante, cd. ITP; il reinserimento dei docenti già iscritti e successivamente depennati per mancata presentazione della domanda di aggiornamento; l'inserimento dei docenti abilitati per la scuola primaria e il sostegno; la legittimità dell'obbligo di presentare la domanda di aggiornamento esclusivamente tramite modalità telematica; nonché la violazione dei principi di legalità, buon andamento, imparzialità, uguaglianza, partecipazione, motivazione e legittimo affidamento. Il Ministero aveva eccepito l'inammissibilità per tardività e contestato la fondatezza del ricorso. Nel 2024 i ricorrenti hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione, richiamando le sentenze dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 2017 e n. 5 del 2019.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, valorizzando la dichiarazione espressa dei ricorrenti del 10 settembre 2024. La Sezione ha ritenuto applicabile anche al ricorso straordinario il principio dispositivo, secondo cui la parte può manifestare la sopravvenuta inutilità della decisione e determinare la definizione del procedimento in assenza di un interesse attuale. La domanda cautelare è stata assorbita. Non è stato quindi esaminato il merito dei motivi, né sono state valutate le eccezioni ministeriali di tardività o le questioni relative all'inserimento nelle GAE.
Osservazioni
Sopravvenuta carenza di interesse
La dichiarazione dei ricorrenti di non avere più interesse alla decisione, resa alla luce delle sentenze dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 2017 e n. 5 del 2019, comporta l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Domanda cautelare
La domanda di sospensione dell'efficacia degli atti impugnati è assorbita dalla declaratoria di improcedibilità.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. 1199/1971
deposito diretto al Consiglio di Stato
La disposizione è richiamata quale base procedurale del deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.
d.P.R. 1199/1971
Il ricorso straordinario è trattato come rimedio giustiziale cui si applica il principio dispositivo, secondo quanto affermato dalla Sezione.
art. 1, comma 605, lettera c), l. 296/2006
inserimento nelle neo-formate GAE per i docenti già in possesso di abilitazione
La disposizione è richiamata dai ricorrenti a sostegno della pretesa di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, ma non viene esaminata nel merito per l'intervenuta improcedibilità.
art. 1, comma 1-bis, l. 143/2004
La disposizione è richiamata tra i parametri asseritamente violati, senza una valutazione di merito da parte della Sezione.
art. 3 Cost.
Richiamato dai ricorrenti quale parametro costituzionale di uguaglianza; la relativa censura non è esaminata.
art. 4 Cost.
Richiamato dai ricorrenti quale parametro costituzionale relativo al diritto al lavoro; la relativa censura non è esaminata.
art. 97 Cost.
Richiamato dai ricorrenti quale parametro di buon andamento e imparzialità; la relativa censura non è esaminata.
art. 51, comma 1, Cost.
Richiamato dai ricorrenti in relazione all'accesso agli uffici pubblici; la censura non è esaminata.
art. 4 d.P.R. 68/2005
Richiamato dai ricorrenti tra le disposizioni concernenti la partecipazione alle procedure; non esaminato nel merito.
art. 4, commi 1 e 2, d.P.R. 487/1994
Richiamato dai ricorrenti in relazione alle procedure di accesso; non esaminato nel merito.
art. 38, comma 1, d.P.R. 445/2000
Richiamato dai ricorrenti in relazione alle modalità di presentazione delle domande; non esaminato nel merito.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica trova applicazione il principio dispositivo: quando il ricorrente dichiara espressamente di non avere più interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta carenza di interesse, dichiarata dalla parte prima della decisione, impedisce l'esame del merito delle censure e delle eccezioni non necessarie alla definizione del procedimento.
- Nel ricorso straordinario, la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse assorbe la domanda cautelare proposta insieme al ricorso.
Improcedibilità del ricorso straordinario sulle graduatorie ad esaurimento del personale docente
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una pluralità di docenti e aspiranti docenti contro il Ministero dell'istruzione e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ambito Territoriale Provinciale di Palermo. L'impugnazione concerneva il decreto ministeriale n. 495 del 22 giugno 2016, le GAE della provincia di Palermo e gli atti connessi, con riferimento agli anni scolastici dal 2014/2015 al 2017/2018.
Domande e motivi di ricorso
I ricorrenti chiedevano l'annullamento degli atti nella parte in cui non consentivano:
- l'inserimento in GAE dei titolari di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002;
- l'inserimento dei titolari di diploma tecnico abilitante, cd. ITP;
- il reinserimento dei docenti già iscritti nelle GAE e successivamente depennati per mancata presentazione della domanda di aggiornamento;
- l'inserimento dei docenti abilitati per la scuola primaria e il sostegno;
- la presentazione della domanda di aggiornamento con modalità diverse da quella esclusivamente telematica prevista dal decreto ministeriale.
Le censure invocavano, tra l'altro, l'art. 1, comma 605, lettera c), della legge n. 296 del 2006, l'art. 1, comma 1-bis, della legge n. 143 del 2004, i principi della legge n. 241 del 1990, gli artt. 3, 4, 51 e 97 della Costituzione e il principio del legittimo affidamento.
Svolgimento del procedimento
Il ricorso, notificato il 20 ottobre 2016 e depositato direttamente presso il Consiglio di Stato il 30 marzo 2017 ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 1199 del 1971, era accompagnato da un'istanza cautelare. Il Ministero, nella relazione istruttoria, aveva eccepito la tardività del ricorso e ne aveva contestato la fondatezza.
Con il parere interlocutorio n. 1426 del 2017 erano stati disposti incombenti istruttori per assicurare il pieno rispetto del contraddittorio. Nel 2017 i ricorrenti avevano inoltre chiesto copia della relazione ministeriale per predisporre eventuali controdeduzioni.
Sopravvenuta carenza di interesse
Nel 2024 la Sezione ha invitato le parti a comunicare la permanenza dell'interesse alla definizione dell'affare o l'eventuale sopravvenienza di cause di improcedibilità. Con comunicazione del 10 settembre 2024, il difensore dei ricorrenti ha dichiarato che gli assistiti non avevano più interesse alla decisione, richiamando le sentenze dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 2017 e n. 5 del 2019.
Valutazione del Consiglio di Stato
La Sezione ha ritenuto decisiva la dichiarazione espressa dei ricorrenti. In applicazione del principio dispositivo, operante anche nel ricorso straordinario, la sopravvenuta mancanza di interesse attuale alla decisione impedisce la prosecuzione dell'esame del ricorso.
Non sono stati pertanto esaminati nel merito i motivi relativi al valore abilitante dei titoli, all'inserimento o reinserimento nelle GAE, alla legittimità delle modalità telematiche di presentazione delle domande, alla tardività eccepita dal Ministero o agli ulteriori profili di legittimità dedotti dalle parti.
Esito
Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La domanda cautelare è rimasta assorbita dalla definizione del ricorso.
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