Cassazione Civile, Ordinanza n. 30357/2022 del 14/10/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una precedente sentenza passata in giudicato che aveva riconosciuto a un contribuente il diritto al rimborso del 90% dell'IRPEF versata in eccedenza per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992, in applicazione della disciplina sui benefici fiscali per i soggetti colpiti dal sisma del 1990. Il contribuente ha poi promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'attuazione del giudicato. L'Amministrazione si è difesa sostenendo di avere già adempiuto soltanto nei limiti del 50% dell'importo riconosciuto, invocando lo ius superveniens di cui all'art. 1, comma 665, L. n. 190/2014, come modificato dall'art. 16-octies del d.l. n. 91/2017 e attuato con provvedimento direttoriale, che prevede la riduzione percentuale dei rimborsi in caso di insufficienza delle risorse stanziate. La CTR ha ritenuto non adempiuto il rimborso e ha accolto l'ottemperanza nominando un commissario ad acta. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto violazione e falsa applicazione delle norme indicate, sostenendo che la disciplina sopravvenuta dovesse applicarsi anche ai giudizi pendenti e alla fase di ottemperanza, in quanto relativa alle modalità di erogazione del rimborso e non al diritto sostanziale in sé.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha affermato che la disciplina sopravvenuta sui limiti di stanziamento e sulla riduzione percentuale dei rimborsi è applicabile alla fase di ottemperanza, perché incide sulle modalità procedimentali di attuazione del giudicato e non sul diritto sostanziale al rimborso già accertato. La CTR, dunque, ha errato nel negare l'applicabilità dell'art. 16-octies del d.l. n. 91/2017 e nel non verificare la capienza delle risorse e le conseguenti modalità di esecuzione del giudicato, eventualmente mediante commissario ad acta. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame conforme ai principi affermati.
Norme richiamate
art. 1, comma 665, L. 23 dicembre 2014, n. 190
come modificato dall'art. 16-octies d.l. 20 giugno 2017, n. 91 e dall'art. 29 d.l. n. 162 del 2019
la norma disciplina le modalità di effettuazione dei rimborsi entro i limiti delle risorse stanziate; in caso di incapienza, i rimborsi sono ridotti del 50% e, esaurite le risorse, non si procede ad ulteriori rimborsi, senza però incidere sul diritto sostanziale già accertato in giudicato
art. 16-octies d.l. 20 giugno 2017, n. 91
convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2017, n. 123
costituisce ius superveniens applicabile alla fase di esecuzione/ottemperanza dei rimborsi fiscali per eventi calamitosi, quale disciplina procedimentale di attuazione del credito
art. 9, comma 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289
base del diritto al rimborso riconosciuto al contribuente per l'IRPEF versata in eccedenza nei confronti dei soggetti colpiti dal sisma del 1990
artt. 62-bis e 70, comma 10, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
l'art. 70, comma 10, delimita il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa in ottemperanza alle violazioni di norme del procedimento, ricomprendendo gli errori in procedendo e il mancato/difettoso esercizio del potere-dovere di dare attuazione al giudicato
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
parametri di deduzione del motivo di ricorso per cassazione fondato su violazione di legge e vizi processuali
art. 380-bis c.p.c.
richiamato solo in relazione alla valutazione sulla trattazione in camera di consiglio o in pubblica udienza
art. 24 Cost.
esclusa la sua violazione perché la disciplina non incide sul diritto sostanziale del contribuente, ma solo sulle modalità di attuazione del rimborso
art. 3 Cost.
esclusa la sua violazione; la disciplina attuativa è ritenuta frutto di un legittimo bilanciamento tra risorse pubbliche limitate e diritti dei singoli aventi diritto
art. 1, Protocollo n. 1 CEDU
la soluzione interpretativa è ritenuta conforme al principio del giusto equilibrio tra interesse pubblico e tutela patrimoniale del singolo
art. 70, comma 7, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
il giudice dell'ottemperanza non può limitarsi a formule generiche, ma deve specificare il quomodo dell'attuazione del giudicato
art. 29 d.l. 30 dicembre 2019, n. 162
convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2020, n. 8
ulteriore modifica della disciplina dei limiti di stanziamento per i rimborsi fiscali, richiamata come parte del quadro normativo vigente
Massime di principio
- Nel giudizio tributario di ottemperanza, il giudice può e deve verificare anche gli effetti dello ius superveniens che incida sulle modalità di attuazione del giudicato, quando la nuova disciplina riguardi il procedimento di pagamento e non il diritto sostanziale già accertato.
- Le disposizioni che subordinano il rimborso fiscale alla disponibilità di fondi e prevedono una riduzione percentuale delle somme dovute, in caso di incapienza, non estinguono né riducono in senso sostanziale il credito riconosciuto con sentenza passata in giudicato; disciplinano soltanto il quomodo dell'esecuzione.
- Quando l'amministrazione non si sia adeguata al giudicato, il giudice dell'ottemperanza ha il potere-dovere di integrare il comando giudiziale, accertando i presupposti necessari all'attuazione concreta e, se occorre, nominando un commissario ad acta.
- Nel giudizio di ottemperanza tributaria non valgono rigidamente gli schemi probatori del processo di cognizione: la verifica della capienza delle risorse e delle modalità di pagamento rientra nell'attività attuativa del giudice, che sostituisce l'ufficio inerte.
- La limitazione delle risorse stanziate per i rimborsi fiscali, ove interpretata come criterio di riparto procedimentale e proporzionale tra aventi diritto, è compatibile con i parametri costituzionali e convenzionali, purché non determini una compressione definitiva del credito giudizialmente accertato.
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