Cassazione Civile, Ordinanza n. 20100/2023 del 13/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione di una sentenza tributaria passata in giudicato che aveva riconosciuto il rimborso di una somma di denaro pignorata presso la Banca d'Italia a seguito di un pignoramento ex art. 72-bis d.P.R. n. 602/1973. La Corte tributaria di primo grado aveva dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere, ritenendo satisfattivo un precedente giudizio di ottemperanza e una comunicazione dell'Agenzia delle entrate sulla asserita attuazione dei provvedimenti. La ricorrente ha impugnato tale decisione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 1199 c.c., 112, 115 e 100 c.p.c., sostenendo: che la cessazione della materia del contendere presuppone una comune presa d'atto delle parti del mutamento della situazione sostanziale, mentre l'agente della riscossione era contumace; che la comunicazione dell'ente impositore non integrava una quietanza né prova del pagamento; che nel precedente giudizio era stato disposto solo lo sgravio della cartella, non la restituzione della somma dovuta; e che, dunque, la sentenza aveva erroneamente ritenuto inesistente l'interesse alla prosecuzione del giudizio di ottemperanza.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui, nel giudizio di ottemperanza tributario, l'impugnazione della sentenza resa all'esito del procedimento consente di denunciare non solo la violazione delle norme speciali sul rito, ma anche ogni error in procedendo, incluso il mancato o difettoso esercizio del potere-dovere del giudice di interpretare ed eventualmente integrare il giudicato o l'omesso esame di una pretesa che doveva trovare ingresso in quella sede. Ha quindi rilevato che il giudice di merito aveva dato rilievo a una comunicazione dell'Agenzia delle entrate, non parte di quel giudizio, senza accertare un effettivo pagamento satisfattivo del credito azionato. La dichiarazione di cessazione della materia del contendere è stata quindi considerata erronea. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 72-bis d.P.R. n. 602/1973
richiamato come base del pignoramento presso terzi da cui era derivata la controversia esecutiva tributaria
art. 70, comma 10, d.lgs. n. 546/1992
le censure contro la sentenza resa nel giudizio di ottemperanza non sono limitate alle sole violazioni procedimentali in senso stretto, ma possono investire ogni error in procedendo del giudice dell'ottemperanza
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
utilizzato come norma processuale per veicolare la censura di violazione e falsa applicazione di legge
art. 2697 c.c.
richiamato dalla ricorrente in tema di riparto dell'onere della prova sull'effettiva satisfazione del credito
art. 1199 c.c.
richiamato dalla ricorrente in relazione al valore della quietanza o della dichiarazione di avvenuto pagamento
art. 112 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente sotto il profilo della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del corretto esercizio del potere decisorio
art. 115 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente in relazione alla valutazione delle risultanze istruttorie e documentali
art. 100 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente in punto di interesse ad agire e persistenza della materia del contendere
artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c.
citate per la fissazione del ricorso in camera di consiglio
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza tributario, la sentenza resa all'esito del procedimento può essere censurata in cassazione non solo per violazioni delle norme specifiche che lo disciplinano, ma per qualsiasi error in procedendo del giudice dell'ottemperanza, compreso il mancato esercizio del potere-dovere di interpretare o integrare il giudicato.
- Il giudice dell'ottemperanza deve dare attuazione effettiva al comando contenuto nel giudicato entro i limiti dell'oggetto della controversia definita: può chiarirne il significato e renderlo effettivo, ma non può attribuire un diritto nuovo né negare il diritto già riconosciuto.
- La cessazione della materia del contendere non può essere dichiarata sulla base di una mera comunicazione dell'ente, se non risulta in modo certo e satisfattivo l'avvenuto adempimento dell'obbligazione oggetto del giudicato.
- In sede di ottemperanza, la valutazione sull'adempimento deve fondarsi su un accertamento concreto dell'effettiva esecuzione del giudicato, non su relazioni o atti che non attestino il pagamento o la soddisfazione integrale della pretesa azionata.
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