Ordinanza n. 2072/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale relativo a un impianto fotovoltaico/agrovoltaico e alle opere connesse, comprensivo dell’Autorizzazione Unica ex art. 12 d.lgs. 387/2003, nonché gli atti della conferenza di servizi; nel ricorso del proprietario, anche gli atti implicanti dichiarazione di pubblica utilità e apposizione del vincolo preordinato all’esproprio
Esito
La controversia
Il Comune di Melilli ha impugnato il P.A.U.R. regionale, il verbale conclusivo e gli ulteriori verbali della conferenza di servizi, nonché gli atti presupposti e connessi, relativi alla realizzazione e all’esercizio di un impianto fotovoltaico denominato “Paradiso”, con opere connesse e infrastrutture da realizzarsi nei Comuni di Carlentini e Melilli. Un proprietario di aree incluse nel piano particellare ha impugnato il medesimo P.A.U.R., l’Autorizzazione Unica ex art. 12 d.lgs. 387/2003 e gli atti connessi, deducendo che essi implicassero la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. Con precedente ordinanza istruttoria n. 3405 del 27 novembre 2025, il TAR aveva riunito i ricorsi e disposto una verificazione tecnica. I quesiti riguardavano, in particolare, se dagli elaborati progettuali relativi alla stazione elettrica “CAR 380”, allegati all’istanza originaria e alle successive modifiche connesse alla conversione dell’impianto da fotovoltaico ad agrovoltaico, fossero ricavabili le caratteristiche tipologiche e strutturali dell’opera e gli elementi necessari al rilascio della VIA, nonché con quali modalità e tempistiche gli elaborati fossero stati pubblicati sui portali regionali o trasmessi agli enti interessati, tra cui il Comune di Melilli.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito le impugnazioni. Preso atto della richiesta del verificatore, motivata da oggettive difficoltà nell’accesso, nella consultazione e nella verifica della documentazione disponibile sui portali della Regione Siciliana, ha concesso la proroga richiesta per il deposito della relazione finale sino al 31 luglio 2026. Ha quindi rinviato la prosecuzione del giudizio all’udienza pubblica del 4 novembre 2026. L’ordinanza non contiene una valutazione definitiva sui motivi di ricorso, sulla legittimità del P.A.U.R. o dell’Autorizzazione Unica, né sulla dichiarazione di pubblica utilità o sul vincolo espropriativo.
Norme richiamate
art. 66 c.p.a.
verificazione ai sensi dell’art. 66 cod. proc. amm.
La disposizione è richiamata quale base processuale della verificazione tecnica disposta dal TAR per accertare caratteristiche progettuali dell’opera e modalità di pubblicazione o trasmissione della relativa documentazione.
art. 27-bis d.lgs. 152/2006
Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ex art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006
È indicata quale disciplina del procedimento autorizzatorio unico regionale relativo al progetto dell’impianto.
art. 12 d.lgs. 387/2003
Autorizzazione Unica ex art. 12 D. Lgs. n. 387/2003
È richiamata quale base dell’autorizzazione unica per l’impianto e le opere connesse, comprensiva degli effetti dichiarativi di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza.
art. 14-ter comma 7 l. 241/1990
art. 14-ter comma 7 della legge n. 241/1990
È richiamata nel provvedimento impugnato in relazione alla conclusione favorevole della conferenza di servizi sulla base delle posizioni motivate prevalenti.
art. 14-quater l. 241/1990
articoli 14-ter e 14-quater della legge n. 241/1990
È richiamata, unitamente all’art. 14-ter, quale disciplina della determinazione conclusiva della conferenza di servizi.
art. 19 comma 6 l.r. Sicilia n. 7/2019
art. 19, comma 6, della legge regionale n. 7/2019
È richiamata nel verbale della conferenza di servizi quale fondamento regionale della conclusione favorevole del procedimento.
Massime di principio
- Quando la decisione della controversia dipende da accertamenti tecnici sui contenuti degli elaborati progettuali e sulle modalità di pubblicazione o trasmissione della documentazione amministrativa, il giudice amministrativo può disporre una verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a. prima di definire nel merito le impugnazioni.
- La proroga del termine assegnato al verificatore può essere concessa quando siano documentate oggettive difficoltà nell’accesso, nella consultazione e nella verifica della documentazione necessaria all’espletamento dell’incarico.
- In presenza di una verificazione ancora in corso, il giudice può rinviare la prosecuzione del giudizio a un’udienza successiva senza pronunciarsi sui motivi di ricorso né sull’illegittimità degli atti impugnati.
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