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Sentenza

Sentenza n. 1740/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 2238/2025, resa tra le parti,

Giustizia amministrativa202505711

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro la graduatoria e gli atti della procedura di progressione per 690 posti di funzionario di Polizia locale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti contestavano la sentenza del TAR, deducendo che non vi fosse né carenza di interesse né conflitto di interessi tra i ricorrenti, poiché avevano domandato l'annullamento dell'intera procedura selettiva e la sua rinnovazione. Contestavano inoltre la necessità di dimostrare la prova di resistenza. Nel merito lamentavano l'illegittimità della procedura per l'attribuzione arbitraria dei punteggi relativi alla competenza professionale, alla valutazione dei curricula e ai colloqui orali, per la mancata verbalizzazione delle domande, per l'utilizzo di quesiti ritenuti irrilevanti o generici e per l'attribuzione di punteggi a titoli estranei al profilo professionale. Deducevano genericamente la violazione dei principi di buon andamento, imparzialità, trasparenza, parità di trattamento e meritocrazia, nonché eccesso di potere, difetto di motivazione, adeguatezza e proporzionalità. Sostenevano che tali vizi imponessero l'annullamento e la riedizione integrale della procedura, senza necessità di allegare l'incidenza individuale dei vizi sui risultati conseguiti.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR, mantenendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso in primo grado. Ha chiarito che una domanda diretta alla rinnovazione integrale della procedura, se effettivamente proposta e adeguatamente sostenuta, non richiede il superamento della prova di resistenza e non determina, di per sé, un conflitto di interessi tra ricorrenti. Tuttavia, nel caso concreto, tale domanda era stata formulata in termini generici e non trovava corrispondenza negli atti impugnati né nelle censure dedotte. Gli appellanti avevano impugnato la graduatoria definitiva, gli atti e i verbali della Commissione, ma non gli atti di indizione della procedura; la clausola relativa agli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché non conosciuti, non era idonea a estendere l'impugnazione agli atti non specificamente individuati. Le censure specificamente formulate riguardavano soltanto la valutazione dei curricula e i colloqui, cioè il macro-criterio della competenza professionale, cui erano attribuibili 19 punti su 100. Tali doglianze avrebbero potuto, al più, sostenere un annullamento parziale degli atti della Commissione e della graduatoria, non la caducazione dell'intera procedura. Di conseguenza, ciascun ricorrente avrebbe dovuto allegare e dimostrare l'incidenza concreta dei vizi sulla propria posizione, anche ai fini della prova di resistenza e della verifica dell'eventuale conflitto di interessi nel ricorso cumulativo. Il ricorso era inoltre generico e perplesso: le espressioni relative a una procedura 'farsa', ai 'premiati sospetti' e agli 'esclusi eccellenti' non erano supportate da elementi specifici. Il Collegio ha altresì rilevato che i motivi devono essere collocati nella parte dell'atto dedicata alle censure di diritto; i cosiddetti 'motivi intrusi', inseriti in altre parti dell'atto, sono inammissibili. Le ulteriori questioni sono state assorbite. Le spese del grado d'appello sono state compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 52, comma 1-bis, d.lgs. 165/2001

    Costituisce la base normativa della procedura di progressione tra aree oggetto della controversia.

  • art. 13, comma 6, CCNL Funzioni locali 2019-2021

    Disciplina contrattuale richiamata per la procedura di progressione tra aree.

  • art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a.

    Richiede la specifica esposizione dei motivi di ricorso; la collocazione delle censure in parti dell'atto diverse da quella dedicata ai motivi di diritto può determinarne l'inammissibilità.

  • art. 100 c.p.c.

    È richiamato in relazione alla necessità di un interesse concreto e attuale alla domanda giudiziale.

Massime di principio

  • La domanda di annullamento diretta alla rinnovazione integrale di una procedura selettiva non richiede, in linea di principio, la prova di resistenza e non determina di per sé un conflitto di interessi tra i ricorrenti, purché sia formulata in modo chiaro e sia coerente con gli atti impugnati e con le censure dedotte.
  • Quando le censure riguardano soltanto specifiche operazioni della commissione e incidono su una parte delimitata del punteggio o della procedura, esse non possono sostenere automaticamente l'annullamento dell'intera selezione; l'effetto conformativo può essere limitato all'annullamento parziale degli atti viziati e della graduatoria.
  • Se il ricorrente intende ottenere l'annullamento integrale e la riedizione della procedura, deve impugnare gli atti necessari a tale risultato, inclusi gli atti di indizione ove rilevanti; la clausola di stile relativa agli atti presupposti, connessi e conseguenti non estende l'impugnazione ad atti non specificamente individuati.
  • Quando la domanda è in realtà diretta a contestare soltanto specifiche valutazioni della commissione, ciascun ricorrente deve allegare l'incidenza concreta dei vizi sulla propria posizione, anche ai fini della prova di resistenza e della verifica dell'eventuale conflitto di interessi in un ricorso cumulativo.
  • Le censure di ricorso devono essere esposte nella parte dell'atto specificamente dedicata ai motivi di diritto e con adeguata specificità; affermazioni generiche, colorite o allusive, non collegate a elementi concreti, non sono idonee a sostenere l'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàEffetto conformativo e riedizione del potereEccesso di potere

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