Cassazione Penale, Sentenza n. 16485/2022 del 28/04/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Avila, detenuto agli arresti domiciliari presso un dato luogo dopo un permesso-premio, si era allontanato da quel luogo e non era rientrato in istituto alla scadenza del permesso. Impugnava la sentenza d'appello che confermava la condanna per il reato di evasione. Due censure: (1) vizio di motivazione sull'elemento psicologico del reato (contestava che mancasse l'intenzione di sottrarsi ai controlli); (2) violazione del divieto di reformatio in peius perché la Corte d'appello aveva ravvisato una pluralità di reati di evasione e applicato un aumento di pena per continuazione, nonostante il Pubblico Ministero non avesse impugnato sotto tale profilo.
La decisione
Primo motivo: dichiarato inammissibile perché infondato; la Corte ha richiamato il principio secondo cui l'evasione è integrata dal volontario allontanamento dal luogo di restrizione domiciliare e che il dolo generico richiede solo la consapevolezza e volontà di allontanarsi, rendendo irrilevanti i motivi dell'allontanamento. Secondo motivo: accolto parzialmente per errore di diritto; la Corte di cassazione ha rilevato che l'allontanamento e il mancato rientro costituiscono un unico reato di evasione (reato istantaneo ad effetti permanenti) salvo che ci sia stato un stabile rientro che interrompa l'effetto elusivo. Di conseguenza ha annullato senza rinvio la statuizione sull'aumento di pena per continuazione e ha eliminato l'aumento, rideterminando la pena complessiva in sei mesi e venti giorni di reclusione. Sulle altre censure il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
Giurisprudenza - Sez. 6, n. 36518 del 27/10/2020 (Rodio)
Conferma il principio che integra il reato di evasione il volontario allontanamento dal luogo di restrizione domiciliare; i motivi dell'allontanamento sono irrilevanti ai fini dell'elemento psicologico (dolo generico).
Giurisprudenza - Sez. 6, n. 27900 del 22/09/2020 (Harfachi)
Sancisce che l'allontanamento dal luogo di detenzione costituisce reato istantaneo ad effetti permanenti e che, salvo un stabile rientro che interrompa gli effetti, si configura un unico reato di evasione per tutta la durata dell'assenza.
Giurisprudenza - Sez. 6, n. 14401 del 05/11/2020 (Fieschi)
Ulteriore conferma della qualificazione dell'evasione come reato istantaneo ad effetti permanenti e dei criteri per escludere la pluralità di reati in caso di unica assenza non interrotta.
Principio processuale - Divieto di reformatio in peius
presupposto fattuale enunciato nella sentenza: assenza di impugnazione da parte del Pubblico Ministero sul punto
Il motivo denunciava la violazione del divieto secondo cui, in assenza di impugnazione da parte del PM su specifici profili, l'organo di appello non dovrebbe aggravare la posizione dell'imputato; qui però la Corte ha risolto la questione sul piano del diritto sostanziale (unicità del reato), non riconoscendo legittima la continuazione e quindi l'aumento di pena.
Massime di principio
- Per il reato di evasione l'elemento psicologico (dolo) è soddisfatto dalla mera volontà e consapevolezza di allontanarsi dal luogo di detenzione domiciliare; le ragioni dell'allontanamento sono generalmente irrilevanti.
- L'evasione è un reato istantaneo ad effetti permanenti: un unico allontanamento non rientrante costituisce un unico reato per tutta la sua durata, salvo che vi sia stato un rientro stabile tale da interrompere l'elusione dei controlli.
- Non è corretta la ricostruzione che articoli la stessa condotta in più reati di evasione da un unico episodio di allontanamento non interrotto; la qualificazione come pluralità di reati per continuazione può essere illegittima e deve essere esclusa dal giudice di legittimità se risulta un unico episodio persistente.
- In Cassazione il giudice può rilevare d'ufficio errori di diritto (come la illegittima applicazione della continuazione) e annullare o correggere la statuizione sanzionatoria anche se la parte resistente non ha sollevato specifiche questioni procedurali.
- Se l'appellante ottiene l'accoglimento parziale (es. eliminazione di un aumento di pena), il giudizio può determinare la rideterminazione della pena complessiva senza rinvio quando l'eliminazione dell'aggravante consente la nuova determinazione in base agli elementi già presenti nel provvedimento impugnato.
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