Sentenza del 19/12/2019 n. 33879 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava un avviso di rettifica relativo a dazi doganali antidumping dovuti per l'importazione, nel 2006, di lampade fluorescenti di origine cinese dichiarate come di origine preferenziale malese. La CTR aveva accolto il ricorso del contribuente ritenendo violato il contraddittorio endoprocedimentale. In Cassazione, il resistente ha però eccepito che un altro coobbligato solidale, D. s.p.a., aveva transatto con l'Agenzia delle dogane il medesimo debito e ha dichiarato di volersi avvalere degli effetti della transazione ai sensi dell'art. 1304, comma 1, c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto applicabile anche in materia tributaria il principio secondo cui la transazione conclusa tra il creditore e uno dei condebitori solidali può produrre effetti anche a favore degli altri coobbligati che dichiarino di volerne profittare, purché riguardi l'intero debito. Ha quindi considerato estinta l'obbligazione doganale anche nei confronti di R.C.E., dichiarando la sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Art. 1304, comma 1, codice civile
La transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido giova agli altri debitori, che dichiarino di volerne profittare.
La transazione tra il creditore e un condebitore solidale può estendere i propri effetti agli altri coobbligati che ne chiedano espressamente l'applicazione, purché riguardi l'intero debito.
D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374, art. 11
La CTR aveva ritenuto applicabile il principio del contraddittorio endoprocedimentale anche se la disposizione non lo prevedeva espressamente.
Art. 375, comma 2, codice di procedura civile
La Corte aveva inizialmente disposto il rinvio a nuovo ruolo perché la causa non era ritenuta decidibile secondo il procedimento camerale previsto dalla norma.
Art. 378 codice di procedura civile
La disposizione riguarda il deposito di memorie illustrative nella fase decisionale del giudizio di cassazione.
Art. 380-bis.1 codice di procedura civile
La disposizione disciplina le memorie nel procedimento camerale davanti alla Corte di cassazione.
Principio unionale di effettività del prelievo doganale
L'obbligo degli Stati di garantire la riscossione effettiva dei dazi europei non impedisce l'applicazione di strumenti del diritto nazionale, come una transazione individuale che estingua il debito anche per gli altri coobbligati solidali.
Massime di principio
- In presenza di un'obbligazione tributaria o doganale solidale, una transazione conclusa dall'Amministrazione con uno dei coobbligati può giovare anche agli altri, se riguarda l'intero debito e questi dichiarano espressamente di volerne profittare.
- Il pagamento o la definizione del debito da parte di un coobbligato può determinare la cessazione della materia del contendere anche nel giudizio promosso da un altro coobbligato.
- La transazione non produce automaticamente effetti a favore degli altri debitori: è necessario verificare il contenuto dell'accordo e formulare una chiara richiesta di applicazione dei suoi effetti.
- Il principio di effettività della riscossione dei tributi e dei dazi unionali non esclude, di per sé, rinunce o definizioni individuali previste dal diritto nazionale, purché non si tratti di una rinuncia generale e indiscriminata all'attività di accertamento o riscossione.
- Quando il processo diventa privo di oggetto per l'estinzione dell'obbligazione, il giudice può dichiarare la cessazione della materia del contendere invece di decidere nel merito le questioni originariamente contestate.
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