Sentenza n. 9287/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento della deliberazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) del 23.9.2025 n. 31673, proc. 1864, con cui si è deliberato “a) che le società ENI, KUWAIT, ESSO, TAMOIL, IP e SARAS hanno posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell’articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea consistente in una pratica concordata avente ad oggetto l’applicazione di aumenti simultanei e coordinati del valore della componente bio; b) che ENI, KUWAIT, ESSO, TAMOIL, IP e SARAS si astengano in futuro dal porre in essere comportamenti analoghi a quelli oggetto dell’infrazione accertata di cui al punto a); che, in ragione della gravità e durata dell’infrazione di cui al punto a) alle società riportate nella tabella che segue siano applicate le sanzioni amministrative pecuniarie rispettivamente e complessivamente pari”, per quanto riguarda la ricorrente, ad euro 172.592.363,00; nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione AGCM che ha accertato la partecipazione a un’intesa restrittiva della concorrenza ex art. 101 TFUE e ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di 172.592.363 euro
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la deliberazione AGCM con cui è stata accertata, insieme ad altre compagnie petrolifere, una pratica concordata orizzontale avente a oggetto aumenti simultanei e coordinati della componente bio del prezzo dei carburanti nel periodo 1° gennaio 2020-30 giugno 2023. Ha dedotto: contraddittorietà tra gli esiti dell’indagine conoscitiva IC54 e il successivo procedimento sanzionatorio; tardività e incompletezza dell’accesso alla segnalazione del whistleblower e alla data room, con lesione del diritto di difesa; erronea ricostruzione del contesto economico e giuridico, sostenendo che la componente bio fosse una mera voce di costo priva di autonoma rilevanza concorrenziale; difetto, carenza e superficialità dell’istruttoria; travisamento dei presupposti; insufficienza degli elementi endogeni, costituiti dal parallelismo dei prezzi e degli aumenti; insufficienza degli elementi esogeni, costituiti da contatti, comunicazioni interne e pubblicazioni sulla stampa specializzata; mancata considerazione di spiegazioni alternative, tra cui i costi dei biocarburanti, gli obblighi normativi e i vincoli contrattuali; assenza di prova di incontri o di scambi diretti di informazioni strategiche; inidoneità della condotta a pregiudicare la concorrenza; difetto di nesso causale tra gli elementi indiziari e il comportamento di mercato; sproporzione della sanzione, per erronea individuazione del valore delle vendite, gravità e durata; difetto assoluto di motivazione nel rigetto degli impegni presentati ai sensi dell’art. 14-ter della legge n. 287/1990.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha escluso la contraddittorietà tra l’indagine conoscitiva IC54 e il procedimento I-864, rilevando che i due procedimenti perseguivano finalità diverse ed erano fondati su distinti poteri dell’AGCM, rispettivamente quelli previsti dagli artt. 12, comma 2, e 14 della legge n. 287/1990. Ha ritenuto non decisive le censure relative all’accesso e alla data room, senza ravvisare una lesione del diritto di difesa idonea a inficiare il provvedimento. Nel merito, ha affermato che la componente bio, pur costituendo un costo, rappresentava una parte significativa del margine lordo e quindi una componente del prezzo sottoposta a pressione concorrenziale, sicché poteva costituire oggetto di coordinamento anticoncorrenziale. Ha ritenuto sufficiente un compendio probatorio indiziario, composto dal simultaneo allineamento a 26 euro/mc all’inizio del 2020, dalla successiva convergenza e correlazione degli aumenti, dalle comunicazioni e-mail e dagli annunci su Staffetta Quotidiana, nonché dal comportamento di monitoraggio e adeguamento della ricorrente. Il Collegio ha valorizzato la struttura oligopolistica e trasparente del mercato, l’omogeneità del prodotto e il ruolo degli annunci pubblici quali strumenti idonei a facilitare e monitorare la collusione. Ha applicato la presunzione di causalità secondo cui le imprese che partecipano a una concertazione e restano attive sul mercato tengono conto delle informazioni scambiate, salvo prova contraria, ritenendo non fornita una spiegazione alternativa plausibile né una dissociazione pubblica dalla pratica. Ha qualificato la condotta come restrizione della concorrenza per oggetto, per la quale non è necessaria la prova di effetti concreti sul mercato. Ha giudicato proporzionata la sanzione, pari all’1,13% del fatturato mondiale e comunque inferiore al limite del 10% previsto dalla legge, escludendo presupposti per una riduzione giudiziale. Ha respinto anche la censura relativa al rigetto degli impegni. Spese compensate per la novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 101 TFUE
Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza.
La pratica concordata può integrare una restrizione della concorrenza per oggetto quando, considerati il contenuto, gli obiettivi e il contesto economico e giuridico, sia concretamente idonea a restringere la concorrenza; non è necessaria la prova di effetti anticoncorrenziali concreti.
art. 2 l. 287/1990
Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante.
La disposizione vieta anche il coordinamento avente a oggetto la fissazione diretta o indiretta dei prezzi o di altre condizioni contrattuali.
art. 12, comma 2, l. 287/1990
L'Autorità può procedere ad indagini conoscitive di natura generale nei settori economici nei quali l'evoluzione degli scambi, il comportamento dei prezzi, o altre circostanze facciano presumere che la concorrenza sia impedita, ristretta o falsata.
Il potere di indagine conoscitiva ha finalità generale e distinta dal potere istruttorio e sanzionatorio esercitato nei procedimenti per presunta infrazione.
art. 14, comma 1, l. 287/1990
Nei casi di presunta infrazione degli articoli 101 o 102 del TFUE ovvero degli articoli 2 o 3 della presente legge, svolge l'istruttoria in tempi ragionevoli e ne notifica l'apertura alle imprese e agli enti interessati.
Costituisce la base del procedimento istruttorio sanzionatorio per l’accertamento delle infrazioni antitrust.
art. 14-ter l. 287/1990
Consente la presentazione di impegni; il loro rigetto è legittimo quando l’Autorità ravvisi un interesse a procedere all’accertamento dell’infrazione, in ragione della natura delle condotte contestate.
art. 15, comma 1-bis, l. 287/1990
Il 10% del fatturato totale realizzato a livello mondiale realizzato dall’impresa nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida.
Il limite edittale della sanzione è stato ritenuto rispettato, poiché l’importo irrogato corrispondeva all’1,13% del fatturato mondiale della ricorrente.
art. 3 l. 241/1990
È richiamato in relazione agli obblighi di motivazione dell’atto sanzionatorio e del provvedimento di rigetto degli impegni; le censure sono state ritenute infondate.
art. 2 del Regolamento (CE) n. 1/2003
In tutti i procedimenti nazionali o comunitari relativi all’applicazione degli articoli 81 e 82 del Trattato, l’onere della prova dell’infrazione incombe alla parte o all’autorità che asserisce tale infrazione.
L’onere della prova dell’infrazione grava sull’autorità, ferma la possibilità di utilizzare presunzioni relative e un compendio di indizi gravi, precisi e concordanti.
art. 2-quater d.l. 2/2006, convertito dalla l. 81/2006
Prevede l’obbligo di immissione in consumo di una quota minima di biocarburanti, il cui costo concorre alla componente bio del prezzo dei carburanti.
art. 6, comma 1, DM 2 marzo 2018
È richiamato con riferimento al meccanismo di fornitura dei certificati di immissione in consumo a prezzo fisso.
art. 3 DM ambiente e sicurezza energetica n. 107/2023
Disciplina le modalità di assolvimento degli obblighi di immissione di biocarburanti, mediante miscelazione diretta o acquisto di certificati di immissione in consumo.
Massime di principio
- La distinzione tra indagine conoscitiva generale e procedimento istruttorio sanzionatorio impedisce di ravvisare una contraddittorietà invalidante solo perché i due procedimenti, fondati su poteri diversi e aventi finalità diverse, pervengono a valutazioni differenti sul medesimo settore economico.
- Una pratica concordata restrittiva per oggetto può essere accertata mediante un compendio di indizi gravi, precisi e concordanti, senza necessità di provare effetti concreti sul mercato; la prova deve tuttavia risultare dall’esame complessivo e reciprocamente correlato degli elementi endogeni ed esogeni.
- Lo scambio, anche indiretto o unilaterale, di informazioni commercialmente sensibili mediante comunicati stampa o pubblicazioni specializzate può integrare una pratica concordata quando, per contenuto, frequenza e contesto di mercato, sia idoneo a eliminare l’incertezza dei concorrenti sulle rispettive condotte future e a facilitare il coordinamento.
- Quando un’impresa partecipa a una concertazione e resta attiva sul mercato, opera una presunzione relativa che essa abbia tenuto conto delle informazioni scambiate nel determinare il proprio comportamento; l’impresa può superarla fornendo una prova contraria plausibile o dimostrando una dissociazione pubblica e inequivocabile.
- L’allineamento simultaneo e reiterato dei prezzi o degli aumenti, soprattutto in un mercato oligopolistico, trasparente e caratterizzato da un prodotto omogeneo, può costituire un elemento indiziario di eccezionale consistenza se non adeguatamente spiegato da fattori economici autonomi e coerenti.
- La sanzione antitrust è proporzionata quando è determinata considerando gravità e durata dell’infrazione, resta entro il limite percentuale del fatturato previsto dalla legge e non emergono specifiche condizioni economiche che giustifichino una riduzione giudiziale.
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