Cassazione Civile, Sentenza n. 20526/2020 del 29/09/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente censurava l'interpretazione data dalla Corte d'appello all'art. 29, comma 1‑bis, L. 27/2/1985 n.52 (introdotto dall'art.19, comma 14, d.l. 78/2010) sotto tre profili: (a) la presunta non applicabilità della norma ai casi perfezionatisi o ai giudizi instaurati anteriormente all'entrata in vigore del decreto legge; (b) la possibilità di applicare la disciplina del contenuto necessario del contratto (con la sanzione di nullità) alle sentenze traslative ex art. 2932 c.c.; (c) la distinzione tra "conformità catastale oggettiva" (corrispondenza stato di fatto/ rappresentazione catastale) e "conformità catastale soggettiva" (identità tra autore dell'atto e intestatario catastale) e la conseguente incidenza di quest'ultima sulla trasferibilità mediante sentenza ex art. 2932 c.c.. Il ricorrente sosteneva altresì questioni di legittimità costituzionale connesse agli artt. 3, 24, 111, 117 Cost. e norme CEDU nella parte in cui l'applicazione della norma dopo l'entrata in vigore potrebbe incidere sui diritti in controversia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha: rigettato i primi due motivi (riguardanti la non applicabilità ratione temporis della norma ai trasferimenti giudiziali e la presunta retroattività) ritenendo invece che la disposizione si applica ai trasferimenti (compresi quelli realizzati con sentenza ex art. 2932 c.c.) e alle sentenze emesse dopo l'entrata in vigore del d.l. 78/2010; accolto il quinto motivo (distinzione tra conformità catastale oggettiva e soggettiva) ritenendo che la "conformità catastale soggettiva" non costituisce condizione dell'azione ex art. 2932 c.c., né impone adempimenti a carico del giudice: la sua mancanza non preclude l'emissione della sentenza costitutiva di trasferimento; ha dichiarato inammissibili per carenza di interesse il terzo e il quarto motivo; ha assorbito il sesto. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinviato alla Corte d'appello di Roma, enunciando il principio di diritto che la verifica/individuazione degli intestatari catastali prevista dal comma 1‑bis è un obbligo del notaio e non può essere imposto al giudice in sede di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c.; inoltre ha precisato che la conformità catastale oggettiva costituisce condizione dell'azione (deve sussistere al momento della decisione), mentre la conformità soggettiva no. Spese compensate con liquidazione da parte del giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 29, comma 1‑bis, legge 27 febbraio 1985, n. 52
"Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari."
La Corte distingue due profili: (i) la parte che impone contenuti necessari (identificazione, riferimento alle planimetrie e dichiarazione/attestazione di conformità oggettiva) è presidiata da sanzione di nullità e costituisce condizione dell'azione per le sentenze ex art.2932; (ii) la parte che impone la verifica della corrispondenza degli intestatari (conformità soggettiva) è un obbligo del notaio senza sanzione di nullità, e non è condizione dell'azione.
decreto‑legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122
Ha introdotto il comma 1‑bis all'art.29; la Corte interpreta la norma come operante per il futuro: si applica ai contratti traslativi stipulati dopo l'entrata in vigore e alle sentenze traslative emesse dopo tale data (non retroattiva).
art. 2932 c.c.
Le sentenze traslative emesse ai sensi dell'art.2932, se pronunciate dopo l'entrata in vigore del d.l.78/2010, sono soggette alle disposizioni dell'art.29 comma 1‑bis nella parte relativa alla conformità catastale oggettiva (che costituisce condizione dell'azione) ma non nella parte relativa alla conformità soggettiva.
art. 11 disposizioni preliminari al codice civile
Principio che la legge non dispone che per l'avvenire: utilizzato per escludere efficacia retroattiva della disposizione sui contratti traslativi.
art. 17 e art. 40 legge 28 gennaio 1985, n. 47; art. 46 d.P.R. n. 380/2001
Richiamate nella giurisprudenza come esempi di norme che richiedono dichiarazioni/documentazione (es. conformità edilizia) a pena di nullità o come condizione dell'azione; la Corte trae analogia con la disciplina della conformità catastale oggettiva.
art. 360 n. 3 c.p.c.
Il mancato accertamento in decisione della condizione dell'azione (p.es. mancanza delle menzioni catastali oggettive) costituisce error in judicando censurabile ai sensi di questa norma.
articoli costituzionali e convenzionali citati (art.3, 24, 111, 117 Cost.; artt.6,13 CEDU; art.1 Prot. 1 CEDU)
Le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal ricorrente sono state valutate infondate o assorbite: la Corte ha ritenuto non violati i principi invocati in quanto la norma non è retroattiva e non annulla l'effettività della tutela giurisdizionale.
Massime di principio
- La norma introdotta dall'art.19, comma 14, d.l. 78/2010 (art.29 comma 1‑bis L.52/1985) opera pro futuro: si applica ai trasferimenti e alle sentenze traslative che si perfezionano/determinano dopo la sua entrata in vigore e non retroagisce sui contratti già perfezionati.
- Distinguere sempre tra "conformità catastale oggettiva" (corrispondenza stato di fatto/risultati catastali e planimetrie) e "conformità catastale soggettiva" (allineamento intestazioni catastali con registri immobiliari): la prima incide sulla validità/condizione dell'azione (può determinare nullità o essere condizione dell'azione per il giudice), la seconda è un obbligo di verifica del notaio senza sanzione di nullità e non impedisce il trasferimento giudiziale.
- Nel giudizio ex art.2932 c.c. la presenza delle menzioni catastali relative alla conformità oggettiva deve sussistere al momento della decisione; la loro mancata acquisizione o la mancata verifica in decisione è vizio di giudizio impugnabile (art.360 n.3 c.p.c.).
- Al giudice che decide sull'adempimento in forma specifica non possono essere imposti adempimenti tipici del notaio (p.es. obbligo di "pre‑allineamento" catastale/ipotecario): il giudice accerta le condizioni dell'azione ma non sostituisce il munus pubblico del notaio.
- Se emerge una difformità catastale soggettiva (diversa intestazione in catasto rispetto ai registri), ciò non osta in via automatica al trasferimento con sentenza ex art.2932 c.c.; l'allineamento delle risultanze catastali può essere eseguito successivamente mediante volture e altri atti istruttori.
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