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Sentenza

Sentenza del 17/05/2019 n. 3069 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento - Iva - Tributo armonizzato - Contraddittorio . Invalidità soggetta alla condizione che il contribuente assolva all'onere di elencare le ragioni che avrebbe potuto far valere in contraddittorio ove regolarmente attivato.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l’accertamento IVA e, in particolare, la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo in materia di tributi armonizzati. Secondo i principi richiamati, per l’IVA il contraddittorio è imposto dal diritto dell’Unione europea. La sua omissione può determinare l’invalidità dell’atto, ma il contribuente deve indicare concretamente, nel giudizio, quali argomentazioni e difese avrebbe potuto presentare se fosse stato previamente ascoltato. È inoltre richiamato il principio secondo cui l’attività di radiotelevisione pubblica finanziata dal canone non costituisce prestazione di servizi soggetta a IVA, poiché manca il requisito dell’onerosità diretta.

La decisione

L’accertamento può essere dichiarato invalido quando l’Amministrazione omette il contraddittorio obbligatorio previsto per un tributo armonizzato, purché il contribuente dimostri l’utilità concreta del contraddittorio indicando le ragioni difensive che avrebbe fatto valere. In materia di canone radiotelevisivo, il relativo pagamento non integra, di per sé, il corrispettivo di una prestazione di servizi imponibile IVA, poiché il finanziamento deriva da un obbligo legale e non da un rapporto sinallagmatico diretto tra utente e soggetto radiotelevisivo.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 128 del 2015

    Richiamato nel quadro della disciplina del contraddittorio e degli strumenti di interlocuzione preventiva tra contribuente e Amministrazione finanziaria.

  • Art. 43 del D.P.R. n. 600/1973

    Disciplina i termini per l’accertamento delle imposte sui redditi.

  • Art. 57 del D.P.R. n. 633/1972

    Disciplina i termini per l’accertamento dell’IVA.

  • Direttiva europea in materia di IVA

    Richiede il rispetto del contraddittorio nei procedimenti relativi a tributi armonizzati e considera imponibili solo le prestazioni effettuate a titolo oneroso.

  • Corte di giustizia dell’Unione europea, 22 giugno 2016, causa C-11/15

    Ha escluso che l’attività di radiodiffusione pubblica finanziata dal canone costituisca una prestazione di servizi a titolo oneroso soggetta a IVA, in assenza di un rapporto diretto tra servizio e corrispettivo.

  • Corte di Cassazione, sentenze n. 24823/2015 e n. 12832/2018

    Affermano che l’omesso contraddittorio per i tributi armonizzati può comportare l’invalidità dell’atto solo se il contribuente indica le ragioni concrete che avrebbe potuto far valere nel contraddittorio.

Massime di principio

  • Per i tributi armonizzati, come l’IVA, il contraddittorio preventivo è normalmente obbligatorio in base al diritto dell’Unione europea; per i tributi non armonizzati occorre verificare se l’obbligo sia previsto dalla normativa nazionale.
  • La sola omissione del contraddittorio non comporta automaticamente l’annullamento dell’accertamento: il contribuente deve indicare specificamente quali difese, documenti o chiarimenti avrebbe presentato e dimostrare che avrebbero potuto incidere sull’esito.
  • Le contestazioni sull’IVA devono essere valutate anche alla luce del requisito dell’onerosità: senza un rapporto diretto tra prestazione e corrispettivo non sussiste, in linea generale, una prestazione di servizi imponibile.
  • Un prelievo imposto dalla legge e destinato al finanziamento generale di un servizio pubblico non equivale necessariamente al pagamento di un corrispettivo contrattuale rilevante ai fini IVA.
  • Nel giudizio è opportuno dedurre in modo puntuale sia la violazione del contraddittorio sia le concrete ragioni difensive che sarebbero state prospettate, evitando contestazioni meramente formali.

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