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Ordinanza

Ordinanza n. 1706/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di revoca del nulla osta e per l'effetto il rigetto della domanda di autorizzazione all'ingresso presentata dal Sig. Casaburi in favore del Sig. Helal Ahmed Ibrahim Masry Younes, emesso con decreto dalla Prefettura di Roma - Sportello Unico per l'Immigrazione p- rm5608290203b202031/07/2025,

Giustizia amministrativa202601984

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Revoca del nulla osta e conseguente rigetto della domanda di autorizzazione all'ingresso in Italia per lavoro

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, il provvedimento con cui la Prefettura di Roma ha revocato il nulla osta e respinto la domanda di autorizzazione all'ingresso presentata in suo favore. La revoca era motivata dalla mancata allegazione dell'asseverazione necessaria a dimostrare il requisito economico previsto dall'art. 24-bis del testo unico sull'immigrazione. Inoltre, la richiesta trasmessa dal datore di lavoro al centro per l'impiego risultava riferita a 20 persone, mentre le istanze presentate all'amministrazione erano 39. In giudizio il ricorrente non ha fornito elementi idonei a dimostrare la sussistenza dei requisiti ritenuti carenti dall'amministrazione. È stata inoltre dedotta la non imputabilità della carenza documentale e prospettata la possibilità di rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, valorizzando l'intervenuta occupazione con un diverso datore di lavoro.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare ritenendo, sulla base della cognizione sommaria propria della fase, che mancassero i presupposti per la sospensione e formulando una prognosi sfavorevole sull'esito del ricorso. Ha rilevato che la revoca del nulla osta risultava prima facie giustificata dalla mancata dimostrazione del requisito economico e dalla difformità numerica tra le richieste inoltrate al centro per l'impiego e le istanze presentate. Il ricorrente non aveva dedotto elementi sufficienti a colmare le carenze documentali. La non imputabilità della carenza non escludeva la necessità che, al momento dell'ingresso, sussistessero tutti i requisiti per la corretta instaurazione del rapporto di lavoro con il datore originario. Il giudice ha inoltre escluso che l'amministrazione potesse rilasciare un permesso per attesa occupazione, poiché i requisiti mancavano ab origine, in particolare il rapporto di lavoro con il rappresentante legale della società indicata nella procedura; l'occupazione successiva con altro datore e la permanenza dello straniero in Italia non sono state ritenute sufficienti. Il richiamo a tali circostanze, secondo il TAR, introdurrebbe surrettiziamente una sanatoria non prevista dalla legge. Le spese della fase cautelare sono state compensate. La trattazione della domanda di liquidazione della parcella professionale è stata rinviata in attesa della valutazione della documentazione integrativa da parte della competente Commissione.

Norme richiamate

  • art. 24-bis T.U. immigrazione

    La disposizione è richiamata quale base del requisito economico la cui dimostrazione richiede l'asseverazione necessaria nella procedura di ingresso per lavoro.

  • art. 55 c.p.a.

    È richiamato quale fondamento della domanda e della valutazione cautelare.

  • D.L. 34/2020

    È richiamato quale esempio della necessità di una specifica previsione normativa per sanare situazioni di irregolare presenza dello straniero.

Massime di principio

  • Nella procedura di ingresso in Italia per lavoro, al momento dell'ingresso devono sussistere i requisiti necessari per la corretta instaurazione del rapporto di lavoro con il datore originariamente indicato, inclusi quelli economici la cui dimostrazione sia richiesta dalla normativa applicabile.
  • La mancata allegazione dell'asseverazione necessaria a dimostrare il requisito economico può giustificare la revoca del nulla osta quando l'interessato non fornisca in giudizio elementi idonei a dimostrare la sussistenza del requisito carente.
  • La non imputabilità della carenza documentale non rende irrilevante la mancanza dei requisiti sostanziali richiesti al momento dell'ingresso dello straniero.
  • L'intervenuta occupazione con un datore di lavoro diverso da quello originariamente indicato non consente, in assenza di una specifica previsione normativa, il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione quando i requisiti della procedura di ingresso mancavano ab origine.
  • La presenza dello straniero sul territorio nazionale per alcuni anni e il reperimento postumo di un rapporto di lavoro non possono trasformarsi, in via interpretativa, in una sanatoria della posizione di irregolare presenza.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoPrincipio di legalità e tipicitàTutela cautelare

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