Cassazione Penale, Sentenza n. 3389/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame del 23/04/2024 che aveva confermato il sequestro preventivo funzionale alla confisca del profitto (euro 58.834,86) per reati di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74/2000. Il ricorrente, tramite difensore, deduce violazione di legge (art. 606, co.1, lett. c) c.p.p.) per mancato esame e travisamento dei documenti prodotti in riesame: sostiene errori nelle rilevazioni dei redditi e degli addebiti IVA (difetto o confusione tra liquidazioni periodiche e dichiarazioni annuali), prova di un miglioramento reddituale nel 2023, regolarità di rateizzazioni IVA, discrepanze sugli importi vincolati nei precedenti sequestri e allega 14 documenti tecnici che, a suo dire, smentiscono il periculum di dispersione del profitto. Contestazione dell'uso, da parte del Tribunale, di elementi relativi alla presunta partecipazione pluriennale al meccanismo fraudolento come base per il periculum.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso per cassazione avverso ordinanze di sequestro sia ammissibile solo per specifiche violazioni di legge o vizi motivazionali radicali; non può sostituirsi al giudice di merito per una diversa valutazione dei fatti economico-finanziari. La Corte ha giudicato incontestato il fumus commissi delicti e congrua la valutazione del periculum anche sulla base di elementi sia oggettivi (entità del profitto, natura fungibile del denaro, valore dell'immobile) sia soggettivi (pregresse inadempienze, diminuzione delle disponibilità sui conti tra il primo e il secondo sequestro). Conseguentemente il ricorrente è stato dichiarato inammissibile, condannato al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p. e a versare la somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, come determinato in via equitativa ai sensi dell'art. 1, comma 64, L. n.103/2017.
Norme richiamate
D.lgs. n. 74/2000
Norma che configura il reato tributario contestato (operazioni inesistenti/fatture fittizie). La Corte si limita a richiamarne il carattere del profitto confiscabile che giustifica il sequestro per equivalente.
Codice di procedura penale
Previene i rimedi impugnatori in materia di sequestro preventivo/probatorio; la Corte ricorda che il ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro è ammesso solo per violazione di legge.
Codice di procedura penale
art. 606, comma 1, lett. c)
Motivo invocato dal ricorrente (violazione di legge); la Corte chiarisce i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di merito e quando sia configurabile la violazione di legge richiesta per ammettere il ricorso.
Codice di procedura penale
Norma che dispone l'addebito delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
Legge n. 103/2017
Consente alla Corte di aumentare la sanzione oltre il massimo previsto per l'inammissibilità; la Corte ha disposto il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende in via equitativa.
Decisione della Corte Costituzionale
sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata a supporto della decisione sul trattamento sanzionatorio dell'inammissibilità, nel quadro della valutazione sull'assenza di colpa grave del ricorrente.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021 (Ellade)
Richiamata per i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità del sequestro funzionale alla confisca e per l'onere motivazionale del periculum in mora; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia fornito motivazione sufficiente sulle ragioni di possibile dispersione dei beni.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017
Cita il principio che il ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro è ammesso solo per violazione di legge o vizi motivazionali tanto gravi da rendere inintelligibile il provvedimento.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso ordinanze di sequestro preventivo è limitato: ammesso principalmente per violazione di legge o vizi motivazionali radicali; non è lo strumento per riesaminare valutazioni di fatto e questioni probatorie tipiche del merito.
- Il periculum in mora può fondarsi su elementi oggettivi (entità del profitto, natura dei beni, valore del patrimonio) o soggettivi (comportamento del soggetto, pregresse inadempienze, decremento delle disponibilità), e tali elementi sono alternativi e non necessariamente cumulativi.
- La prova documentale prodotta in sede di riesame deve essere valutata dal giudice del riesame, ma la Cassazione verifica la correttezza giuridica della motivazione più che la ricostruzione fattuale; contestazioni che chiedono una diversa pesatura dei dati finanziari raramente superano il vaglio di legittimità.
- La misura cautelare reale funzionale alla confisca richiede motivazione adeguata sul pericolo di dispersione: la mera durata della condotta o la partecipazione alla fattispecie non sostituiscono la specifica valutazione del periculum.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte può irrogare sanzioni economiche e decidere l'addebito delle spese processuali; l'esercizio della facoltà di aumentare la sanzione ai sensi della L. n.103/2017 è possibile quando la inammissibilità risulti giustificata dalle ragioni indicate.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 3354/2025 del 28/01/2025
- Sentenza penale · 28 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 3355/2025 del 28/01/2025
- Sentenza penale · 28 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 3358/2025 del 28/01/2025
- Sentenza penale · 28 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 3359/2025 del 28/01/2025
- Sentenza penale · 28 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 3360/2025 del 28/01/2025
- Sentenza penale · 28 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 3365/2025 del 28/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →