Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18938/2025 del 21/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 29/01/2025 che aveva rigettato l'istanza di revoca o sospensione dell'ordine di esecuzione di pene concorrenti emesso il 18/11/2024 (pena complessiva di 2 anni, 4 mesi e 28 giorni e multa di 309,00 euro). Il ricorrente deduceva: (1) che la pendenza di un'istanza di concessione di pena sostitutiva ex art. 20-bis cod. pen. in relazione alla sentenza n.1 legittimasse la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen.; (2) che il titolo esecutivo complessivo fosse inferiore al limite edittale di quattro anni e quindi soggetto a sospensione ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha respinto. Ha ritenuto che: (i) l'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., così come riformulato dal d.lgs. 150/2022, disciplina la sospensione dell'esecuzione con riferimento alle misure alternative alla detenzione previste dagli artt. 47, 47-ter, 50 loi 354/1975 e affini, ma non estende automaticamente tale regime alle pene sostitutive delle pene detentive brevi introdotte dall'art. 20-bis cod. pen.; pertanto la mera pendenza di una istanza ex art. 20-bis non obbligava il pubblico ministero a sospendere l'ordine di esecuzione. (ii) inoltre, le misure alternative già concesse ed in esecuzione (detenzione domiciliare per le sentenze n.2 e n.3) facevano ricadere la situazione nell'ambito dell'art. 51-bis Ord. pen., secondo cui il magistrato di sorveglianza valuta la prosecuzione o la cessazione della misura in esecuzione in presenza di cumulo: da ciò non derivava obbligo di sospensione dell'ulteriore titolo esecutivo.

Norme richiamate

  • art. 656, comma 5, cod. proc. pen.

    «Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni, quattro anni nei casi previsti dall’articolo 47-ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, o sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l’esecuzione. L’ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell’esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l’avviso che entro trenta giorni può essere presentata istanza, ...»

    La Corte ha interpretato la norma come riferita alle ipotesi specifiche di misure alternative previste dagli artt. richiamati; la sospensione prevista dall'art. 656, comma 5, non si estende automaticamente alle istanze di applicazione delle pene sostitutive ex art. 20-bis cod. pen.

  • art. 20-bis cod. pen.

    Le pene sostitutive delle pene detentive brevi disciplinate da tale articolo non sono ricomprese nel meccanismo di sospensione d'ufficio dell'art. 656, comma 5; la loro richiesta non legittima automaticamente la sospensione dell'ordine di esecuzione da parte del pubblico ministero.

  • art. 51-bis Ord. pen.

    Regola la gestione delle misure alternative in esecuzione quando sopraggiungono ulteriori condanne: il magistrato di sorveglianza valuta, tenuto conto del cumulo delle pene, se proseguire o cessare la misura in corso. Nel caso concreto la presenza di detenzione domiciliare in corso impediva che scattasse un obbligo di sospensione dell'ordine di esecuzione.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Riforma Cartabia), art. 38, comma 1, lett. a), n. 2

    Ha riformulato l'art. 656, comma 5, estendendo taluni limiti edittali; la Corte ha richiamato la riforma per chiarire l'ambito di applicazione della sospensione, sottolineando però che la riforma non estende la sospensione alle pene sostitutive ex art. 20-bis.

  • Corte cost., sent. 6 febbraio 2018, n. 41

    La sentenza costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 656, comma 5, nella parte in cui fissava il limite a 3 anni (anziché 4) per la sospensione; la decisione è richiamata per ricostruire la tradizione normativa cui la riforma si pone in continuità.

  • legge 24 novembre 1981, n. 689; legge 26 luglio 1975, n. 354; DPR 9 ottobre 1990, n. 309 (articoli 47, 47-ter, 50, 90, 94)

    Testi di riferimento per le misure alternative e le fattispecie particolari richiamate dall'art. 656; la Corte utilizza tali richiami per delimitare il campo di applicazione delle sospensioni previste dalla normativa processuale.

Massime di principio

  • La pendenza di una istanza di applicazione di pene sostitutive ex art. 20-bis cod. pen. non determina automaticamente la sospensione dell'ordine di esecuzione ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen.; occorre verificare se la richiesta rientri esplicitamente nelle fattispecie previste dall'art. 656.
  • La sospensione d'ufficio prevista dall'art. 656, comma 5, si applica alle misure alternative specificamente richiamate dalla norma (es. artt. 47, 47-ter, 50 legge 354/1975) e presuppone la notifica dell'ordine con il termine per proporre l'istanza entro 30 giorni.
  • Se sono già in esecuzione misure alternative (es. detenzione domiciliare) per altri titoli irrevocabili, l'entrata in esecuzione di un nuovo titolo si valuta alla luce dell'art. 51-bis Ord. pen.: il magistrato di sorveglianza decide sulla prosecuzione o cessazione della misura in esecuzione tenendo conto del cumulo.
  • Per ottenere la sospensione dell'esecuzione è determinante la qualificazione normativa dell'istanza presentata; le difese devono in primo luogo inquadrare la richiesta nell'ambito delle misure espressamente contemplate dall'art. 656 o, se riferite ad istituti nuovi (es. art. 20-bis), prevedere echievementi e rimedi procedurali specifici ove non sia prevista la sospensione automatica.
  • Il pubblico ministero procedente ha un ruolo attivo nella sospensione prevista dall'art. 656: la mancata sospensione del PM è legittima se la situazione non rientra nell'ambito normativo che impone la sospensione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.