Cassazione Civile, Ordinanza n. 26904/2022 del 13/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione المالية)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria, mediante accertamento sintetico redditometrico, aveva rettificato il reddito dichiarato per l’anno d’imposta 2008. Il primo grado era favorevole al contribuente. In appello la CTR aveva confermato l’annullamento ritenendo, da un lato, che l’Ufficio fosse decaduto dal potere di accertare perché non avrebbe accertato i redditi entro il 31 dicembre 2013 e, dall’altro, che il contribuente avesse fornito risposta idonea al questionario, dichiarando di non avere altre fonti di reddito, mentre alcuni beni indicativi di capacità contributiva non sarebbero stati significativi (vetustà dei veicoli, riduzione del valore dell’auto). L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 43, comma 2, e 1, comma 4, d.P.R. n. 600/1973, per avere la CTR erroneamente ritenuto decaduto l’Ufficio; 2) violazione dell’art. 38, commi 4, 5 e 6, d.P.R. n. 600/1973, dei decreti ministeriali sul redditometro e degli artt. 2728 e 2697 c.c., per avere la CTR annullato l’accertamento pur in assenza di una prova contraria concreta e valida da parte del contribuente.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi del ricorso. Ha escluso la decadenza dell’Amministrazione dal potere di accertamento, rilevando che per l’anno d’imposta 2008, in caso di omessa dichiarazione, il termine ultimo era il 31 dicembre 2014 e che l’avviso era stato notificato il 20 giugno 2014. Ha inoltre ritenuto erronea la valutazione della CTR sul merito dell’accertamento sintetico, ribadendo che la disponibilità dei beni-indice previsti dalla legge costituisce presunzione legale di capacità contributiva e che spetta al contribuente dimostrare la provenienza non reddituale delle somme necessarie al loro mantenimento; nel caso concreto, il contribuente non aveva offerto prova adeguata della disponibilità di mezzi finanziari e la CTR aveva svalutato impropriamente solo la vetustà di alcuni veicoli, omettendo di considerare anche l’incidenza dell’immobile detenuto in locazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Puglia in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 43 d.P.R. n. 600/1973
Per i casi di omessa dichiarazione l’avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del sesto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata; nel caso esaminato non vi era decadenza perché la notifica era avvenuta entro il termine.
art. 1, comma 4, d.P.R. n. 600/1973
Richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata, senza autonoma elaborazione ulteriore nel dispositivo motivazionale.
art. 38 d.P.R. n. 600/1973
L’accertamento sintetico fondato sul redditometro è legittimo quando siano individuati gli elementi indicatori di capacità contributiva; incombe sul contribuente l’onere di provare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore, dimostrando la provenienza non reddituale delle somme impiegate.
art. 2 d.P.R. n. 600/1973
Gli elementi indicativi di capacità contributiva comprendono, tra l’altro, la disponibilità di autoveicoli e di residenze principali o secondarie; tale disponibilità integra una presunzione legale di capacità contributiva.
art. 2728 c.c.
La presunzione di capacità contributiva derivante dalla disponibilità dei beni-indice è qualificata come presunzione legale, perché la legge collega direttamente al fatto della disponibilità la capacità contributiva.
art. 2697 c.c.
La prova contraria dei fatti idonei a superare la presunzione redditometrica grava sul contribuente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale richiamata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 380 bis c.p.c.
Richiamato solo per la trattazione camerale sulla base della proposta del relatore.
Massime di principio
- In tema di accertamento sintetico dei redditi, la disponibilità dei beni-indice previsti dalla legge costituisce una presunzione legale di capacità contributiva: una volta provata dall’Ufficio l’effettiva disponibilità del bene, il giudice non può neutralizzare la presunzione con valutazioni discrezionali sulla maggiore o minore significatività del bene, ma deve verificare solo se il contribuente abbia fornito prova contraria idonea.
- Nel redditometro l’Amministrazione non deve offrire ulteriore prova oltre all’esistenza degli specifici fattori-indice; l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore grava sul contribuente, il quale deve provare la disponibilità di risorse non reddituali, la loro entità e la loro durata.
- La prova contraria all’accertamento sintetico non può risolversi in affermazioni generiche o nella mera dichiarazione di assenza di ulteriori redditi, ma richiede documentazione o elementi sintomatici concreti da cui risulti la possibile provenienza non imponibile delle somme utilizzate.
- Nel caso di omessa dichiarazione, il termine di decadenza per la notifica dell’avviso di accertamento decorre dal sesto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata; la notifica effettuata entro tale termine è tempestiva.
- Il giudice di merito, nel valutare l’accertamento sintetico, deve considerare l’insieme degli elementi posti a base dell’atto impositivo e non limitarsi ad isolati profili di contestazione, ove altri fattori-indice rilevanti risultino completamente trascurati.
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