Sentenza n. 106/2026 - Roma, Sezione 2B
per la nomina del Commissario ad acta ai fini della esecuzione della sentenza n. 21766 del 3/12/2024 di questa Sezione recante la condanna del Comune di Zagarolo a deliberare – entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte della medesima sentenza – se restituire alla ricorrente l’area identificata al Catasto Terreni alla partita 16094, foglio 45, particella 393, previa rimessione in pristino stato e risarcimento del danno per il periodo di occupazione illegittima a far tempo dal 24/5/1996, ovvero acquisirla al proprio patrimonio indisponibile ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001; e, in difetto della predetta deliberazione, di presentare - entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla scadenza del primo termine - alla ricorrente la proposta di pagamento della somma - elaborata sulla base dei criteri indicati nella medesima sentenza - a titolo di risarcimento del pregiudizio cagionato per lo spossessamento dell’area di che trattasi, che, previa riduzione in pristino stato, andrà restituita alla ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego implicito di esecuzione della sentenza n. 21766/2024 mediante mancata adozione della determinazione relativa alla restituzione dell’area o alla sua acquisizione ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La proprietaria ha chiesto, ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a., la nomina di un commissario ad acta per dare esecuzione alla sentenza n. 21766/2024, che aveva imposto al Comune di scegliere entro termini determinati tra la restituzione dell’area, previa rimessione in pristino e risarcimento del danno da occupazione illegittima, e l’acquisizione dell’area al patrimonio indisponibile ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. 327/2001, con corresponsione dell’indennità prevista. La richiesta si fondava sull’inerzia del Comune, rimasto inadempiente anche dopo la notificazione della sentenza e la scadenza dei termini assegnati. Il giudice ha rilevato d’ufficio, previo avviso ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., che l’istanza era stata proposta mediante il rito speciale dell’esecuzione delle sentenze rese sul silenzio, benché la sentenza da eseguire non fosse stata pronunciata all’esito di un giudizio contra silentium.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile l’istanza di nomina del commissario ad acta. Ha distinto il rito speciale previsto dall’art. 117 c.p.a., applicabile quando la sentenza accerta l’illegittimità del silenzio-inadempimento e ordina all’amministrazione di provvedere, dalla fase esecutiva di una sentenza resa nell’ambito della giurisdizione esclusiva su una pretesa sostanziale alla restituzione di un bene occupato sine titulo o, alternativamente, alla sua acquisizione ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001. La sentenza n. 21766/2024 non aveva accertato un’inerzia rispetto a un’istanza amministrativa, ma aveva riconosciuto la fondatezza della pretesa della proprietaria e imposto al Comune l’adozione di una delle due determinazioni indicate. Pertanto, la fase esecutiva non poteva essere attivata mediante la semplice istanza prevista dall’art. 117, comma 3, c.p.a.; l’istanza è stata quindi dichiarata inammissibile. Nulla è stato disposto sulle spese, considerata la mancata costituzione del Comune.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
prevede l'intervento del commissario ad acta nell'ambito del medesimo processo avverso il silenzio-inadempimento senza necessità di un ricorso ad hoc, essendo sufficiente una semplice istanza al giudice che ha dichiarato l'illegittimità del silenzio
Il rito speciale contro il silenzio consente al giudice che ha accertato l’illegittimità dell’inerzia di provvedere direttamente anche alla fase esecutiva e di nominare, nella stessa sentenza o successivamente su istanza, un commissario ad acta. Tale disciplina presuppone però che la sentenza da eseguire sia stata resa in un giudizio contra silentium.
art. 42-bis d.P.R. 327/2001
La disposizione costituisce il fondamento del potere discrezionale dell’amministrazione di acquisire al patrimonio indisponibile il bene occupato illegittimamente, in alternativa alla restituzione, con corresponsione dell’indennità prevista dalla norma.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di decidere sulla questione rilevata d’ufficio dopo averla sottoposta al contraddittorio delle parti; nel caso concreto l’avviso ha riguardato l’inammissibilità dell’istanza proposta con il rito dell’art. 117 c.p.a.
Massime di principio
- La nomina del commissario ad acta mediante la semplice istanza prevista dall’art. 117, comma 3, c.p.a. è ammissibile quando la sentenza da eseguire è stata pronunciata all’esito di un giudizio contro il silenzio-inadempimento e ha accertato l’obbligo dell’amministrazione di provvedere.
- La fase esecutiva prevista dall’art. 117 c.p.a. costituisce una prosecuzione interna e speciale del giudizio sul silenzio, senza necessità di un autonomo ricorso di ottemperanza, ma non è utilizzabile per eseguire sentenze rese in controversie sostanziali diverse dal giudizio contra silentium.
- Quando una sentenza, nell’ambito della giurisdizione esclusiva, riconosce la pretesa alla restituzione di un bene occupato sine titulo e impone all’amministrazione di scegliere tra restituzione e acquisizione ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001, la successiva esecuzione non rientra nella speciale disciplina dell’art. 117 c.p.a. per il solo fatto che l’amministrazione sia rimasta inerte.
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