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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18625/2026 del 22/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna il rigetto dell'istanza di revoca dell'ordine di esecuzione per la carcerazione emesso il 16/12/2025 in esecuzione della condanna per reati di cui agli artt. 73 e 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Alla data del passaggio in giudicato (4/12/2025) il ricorrente era stato posto agli arresti domiciliari con ordinanza della Corte d'appello del 4/12/2025 applicativa dell'art. 89, comma 2, d.P.R. n. 309/1990 (sostituzione della custodia in carcere con arresti domiciliari per soggetti tossicodipendenti in programma terapeutico). La difesa ha lamentato che, ai sensi dell'art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen., l'esecuzione non poteva essere immediatamente eseguita (sospensione) in favore di chi si trovi agli arresti domiciliari ex art. 89 d.P.R. 309/1990; la Procura e la Corte d'appello hanno ritenuto invece che il richiamo all'art. 89 riportato nell'art. 656, comma 9, lett. a) fosse omnicomprensivo e includesse anche il comma 4 di tale articolo (che esclude l'applicazione dei commi 1 e 2 per i delitti di cui all'art. 4-bis ord. pen.), escludendo quindi l'eccezione per i cd. reati ostativi.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che l'espressione dell'art. 656, comma 9, lett. a) "coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'art. 89 d.P.R. n. 309" va interpretata restrittivamente come riferita ai commi 1 e 2 dell'art. 89 (applicazione o sostituzione della misura cautelare per soggetti tossicodipendenti/alcooldipendenti in programma terapeutico), e non come richiamo omnicomprensivo anche del comma 4 (clausola di esclusione). Ne consegue che, se al momento del passaggio in giudicato il condannato si trovava realmente agli arresti domiciliari ai sensi dell'art. 89, comma 2, la sospensione dell'esecuzione prevista dall'art. 656 può trovare applicazione anche per reati ricadenti nell'art. 4-bis (salvo verifiche sul programma terapeutico). Per tali ragioni la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, per nuovo esame dell'istanza di revoca, con l'indicazione di verificare l'esistenza al momento dell'esecuzione di un idoneo programma terapeutico e se la sua interruzione possa pregiudicarne il recupero.

Norme richiamate

  • art. 656 cod. proc. pen. (comma 5 e comma 9, lett. a)

    9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta: a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni nonché di cui agli articoli 423-bis e 624-bis del codice penale, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni; [...]

    La Corte interpreta il richiamo all'art. 89 come circoscritto ai casi in cui i soggetti siano effettivamente sottoposti agli arresti domiciliari secondo le modalità previste dai commi 1 e 2 dell'art. 89 (applicazione o sostituzione della misura per tossicodipendenti/alcooldipendenti in programma terapeutico), e non come richiamo omnicomprensivo che recepisca anche la clausola di esclusione del comma 4.

  • art. 89 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (commi 1-4)

    1. Qualora ricorrano i presupposti per la custodia cautelare in carcere il giudice, ove non sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, dispone gli arresti domiciliari quando imputata è una persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero nell'ambito di una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116, e l'interruzione del programma può pregiudicare il recupero dell'imputato. ... 2. Se una persona tossicodipendente o alcooldipendente, che è in custodia cautelare in carcere, intende sottoporsi ad un programma di recupero ... la misura cautelare è sostituita con quella degli arresti domiciliari ove non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. ... 3. Il giudice dispone la custodia cautelare in carcere o ne dispone il ripristino quando accerta che la persona ha interrotto l'esecuzione del programma ... 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano quando si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 4-bis ... ad eccezione di quelli di cui agli articoli 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale purché non siano ravvisabili elementi di collegamento con la criminalità organizzata od eversiva.

    La Corte osserva che l'art. 89 contiene distinte fattispecie: commi 1 e 2 prevedono l'applicazione o la sostituzione con arresti domiciliari per soggetti in programma terapeutico; il comma 4 è una clausola di esclusione delle predette disposizioni per i delitti di cui all'art. 4-bis. Il rinvio operato dall'art. 656 deve riguardare i casi di arresti domiciliari previsti dai commi 1 e 2, non la clausola di esclusione del comma 4.

  • art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)

    Rilevato come categoria normativa che individua i cd. reati ostativi rispetto ad alcuni benefici/exceptions (richiamata dall'art. 656 comma 9). La Corte precisa che l'eccezione prevista da art. 656, comma 9, lett. a) non è automaticamente inefficace per i condannati per reati 4-bis se questi, al momento del passaggio in giudicato, si trovano agli arresti domiciliari ai sensi dell'art. 89, commi 1 o 2.

  • art. 73 e art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (legge stupefacenti)

    Individuano i reati per i quali il ricorrente è stato condannato (tra cui l'art. 74, considerato reato ostativo ai sensi dell'art. 4-bis). La rilevanza è che trattandosi di reato ostativo la sospensione dell'esecuzione è di regola esclusa, salvo che il soggetto si trovi agli arresti domiciliari ex art. 89 commi 1-2 al momento del passaggio in giudicato.

  • art. 628, comma terzo e art. 629, comma secondo cod. pen. (eccezioni)

    Sono citati come eccezioni previste espressamente nell'art. 89, comma 4, che consentono comunque l'applicabilità dei commi 1 e 2 in assenza di collegamenti con criminalità organizzata o eversiva.

Massime di principio

  • Se il condannato è, al momento del passaggio in giudicato, effettivamente sottoposto agli arresti domiciliari ai sensi dell'art. 89, commi 1 o 2, d.P.R. n. 309/1990 (applicazione o sostituzione per soggetti in programma terapeutico), l'eccezione di cui all'art. 656, comma 9, lett. a) può consentire la sospensione dell'esecuzione anche per reati considerati ostativi (art. 4-bis), previa verifica dell'esistenza e della rilevanza del programma terapeutico e del danno derivante dalla sua interruzione.
  • Il richiamo normativo operato dall'art. 656, comma 9, lett. a) va interpretato restrittivamente: non ricomprende automaticamente la clausola di esclusione di cui all'art. 89, comma 4; il riferimento riguarda i casi in cui gli arresti domiciliari sono stati effettivamente disposti ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 89.
  • Prima di eseguire un ordine di carcerazione su condannati per reati ostativi, la Procura deve verificare con attenzione lo stato giuridico-reale del soggetto (esistenza di provvedimenti di arresti domiciliari ex art. 89, eventuali programmi terapeutici, data di notifica) perché l'errore su questi elementi è sindacabile e può portare all'annullamento dell'esecuzione.
  • La prova dell'esistenza di un programma terapeutico idoneo e della possibile pregiudiziale ripresa terapeutica (se interrotto) è centrale: in caso positivo il giudice dell'esecuzione deve valutare la sospensione dell'esecuzione o altre misure di tutela.
  • I giudici devono attenersi al tenore letterale della norma quando è chiaro; interpretazioni estensive che travalicano la lettera della legge non sono consentite. In tema di conflitti normativi tra agevolazioni cautelari e norme ostative, prevale l'interpretazione rigorosa del testo.

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