Sentenza n. 9347/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della deliberazione del Direttore Generale della ASL Viterbo n. 1990 del 16 dicembre 2025, comunicata alla ricorrente in data 24 dicembre 2025 con la quale, in relazione al lotto n. 2 della procedura aperta telematica per la fornitura di sistemi diagnostici per la ricerca rapida qualitativa dell’antigene specifico del Virus Sars Cov-2 + RSV + FLU A/B con strumentazione con metodo di lettura in 1 fluorescenza, è stata disposta l’aggiudicazione in favore della Roche Diagnostics S.p.a., nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenziali o comunque connessi inclusi, in particolare, la nota di comunicazione della predetta delibera e i verbali di gara tutti e, per quanto possa occorrere, il disciplinare di gara, il Capitolato tecnico e tutti gli atti con i quali la gara è stata indetta, svolta e aggiudicata, limitatamente al lotto 2, con base d’asta pari ad €. 1.500.000,00 e CIG B7A0BE58A9; nonché per la declaratoria dell’inefficacia del contratto/dei contratti ove medio tempore stipulato/i dall’ASL Viterbo con l’aggiudicataria e del diritto della ricorrente a subentrare nell’aggiudicazione e nell’esecuzione dello stipulando contratto, con effetti dalla data della stipula o, in via subordinata, dal diverso momento che verrà individuato dall’Ecc.mo T.A.R. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A. il 16\2\2026: per l annullamento, in via incidentale, della deliberazione del Direttore Generale della ASL Viterbo n. 1990 del 16 dicembre 2025 di aggiudicazione a Roche Diagnostics S.p.A. del Lotto 2 della procedura aperta telematica per la fornitura di sistemi diagnostici per la ricerca rapida qualitativa dell’antigene specifico del Virus Sars-Cov-2 + RSV + FLU A/B con strumentazione con metodo di lettura in fluorescenza, nella parte in cui non ha disposto l’esclusione di A. Menarini Diagnostics S.r.L. (doc. 1) dei verbali di gara, nella parte in cui non hanno disposto l’esclusione di A. Menarini Diagnostics S.r.L. dalla procedura in ragione dell’incompletezza della sua offerta (doc. 2) ove occorrer possa, della lex specialis, ivi inclusi i chiarimenti della Stazione Appaltante, nelle parti di cui in esposizione (docc. 3, 4, 5 e 5bis) per quanto occorrer possa, e in parte qua, di tutti gli atti connessi, presupposti o conseguenti a quelli sopra citati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del lotto 2 di una procedura aperta telematica per la fornitura di sistemi diagnostici rapidi per SARS-CoV-2, RSV e influenza A/B
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La seconda classificata ha impugnato l'aggiudicazione del lotto 2 in favore dell'impresa prima classificata, deducendo l'illegittimità dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche. Con il primo motivo ha contestato il punteggio attribuito al criterio n. 7, relativo alla possibilità di eseguire contemporaneamente la ricerca degli altri virus richiesti, sostenendo che soltanto il proprio sistema consentisse di svolgere tutti i test contemporaneamente con un unico test e da un unico tampone. Ha dedotto errore di fatto, difetto di istruttoria e motivazione, disparità di trattamento e violazione della lex specialis e dell'art. 108 d.lgs. 36/2023. Con il secondo motivo ha contestato il punteggio attribuito al criterio n. 1, relativo a semplicità, immediatezza e velocità di esecuzione dei test e delle calibrazioni e all'immediatezza nell'interpretazione dei risultati positivi, sostenendo che il proprio prodotto fosse più semplice e veloce. Con il terzo motivo ha contestato il punteggio relativo al criterio n. 6, concernente il tempo di analisi, sostenendo che il tempo complessivo dei test offerti dall'aggiudicataria dovesse essere calcolato sommando le singole tempistiche indicate per i diversi virus. L'aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale, chiedendo l'esclusione della seconda classificata per la mancata indicazione o garanzia della disponibilità immediata di dispositivi di backup e, in subordine, contestando la legittimità della lex specialis nella parte in cui non imponeva espressamente tale indicazione a pena di esclusione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso principale. Quanto al criterio n. 7, ha ritenuto corretta l'attribuzione del massimo punteggio a entrambe le concorrenti: la lex specialis richiedeva la possibilità di eseguire contemporaneamente la ricerca degli altri virus richiesti e, secondo i chiarimenti della stazione appaltante, non imponeva che un unico test consentisse di ricercare simultaneamente tutti e tre i virus. Il sistema dell'aggiudicataria consentiva di utilizzare contemporaneamente due card, una per SARS-CoV-2 e influenza A/B e l'altra per SARS-CoV-2 e RSV, mediante un unico campione. Una diversa interpretazione, restrittiva e riferita a un unico supporto reattivo, sarebbe stata contraria al favor partecipationis. Quanto al criterio n. 1, il Collegio ha ritenuto adeguata e logicamente coerente la valutazione comparativa della commissione, che aveva considerato la maggiore semplicità e immediatezza del sistema dell'aggiudicataria rispetto a quello della ricorrente, valorizzando, tra l'altro, minore ingombro, minore complessità operativa, calibrazione automatica e assenza di interventi manuali richiesti dal sistema concorrente. Il TAR ha ritenuto inoltre che, a fronte di una griglia di valutazione analitica e articolata, il punteggio numerico fosse sufficiente a motivare il giudizio tecnico. Quanto al criterio n. 6, ha ritenuto corretta la valutazione del tempo di analisi per singolo virus o combinazione di virus: i tempi dell'aggiudicataria erano di 5 minuti per SARS-CoV-2 e 12 minuti per SARS-CoV-2 associato a influenza A/B o RSV, mentre il prodotto della ricorrente richiedeva 20 minuti per ciascun test. Non era quindi corretto sommare le singole tempistiche dell'aggiudicataria per effettuare il confronto. Il giudice ha ribadito di non poter sostituire la propria valutazione tecnica a quella della stazione appaltante, in assenza di illogicità, irragionevolezza o travisamento. Il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché era diretto a paralizzare gli effetti di un eventuale accoglimento del ricorso principale, risultato invece infondato. La ricorrente principale è stata condannata alle spese in favore della ASL e dell'aggiudicataria, liquidate in euro 2.500,00 per ciascuna parte, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 108 d.lgs. 36/2023
La disposizione è richiamata dalla ricorrente in relazione alla dedotta violazione dei criteri di valutazione delle offerte, ma il giudice non ravvisa violazioni della lex specialis o dell'art. 108 d.lgs. 36/2023.
artt. 1 e 2 d.lgs. 36/2023
Sono richiamati nel ricorso incidentale in relazione ai principi applicabili alla procedura di gara e alla dedotta violazione della par condicio, senza che il giudice esamini nel merito tali censure.
art. 73 c.p.a.
Richiamato quale disposizione relativa alle memorie depositate dalle parti in vista dell'udienza pubblica.
Massime di principio
- Nell'interpretazione della lex specialis di gara occorre privilegiare il significato letterale e una lettura coerente con il favor partecipationis; non può essere imposta un'interpretazione restrittiva che introduca, senza una formulazione chiara, requisiti tecnici ulteriori rispetto a quelli espressamente richiesti.
- Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione tecnica a quella della commissione di gara; il sindacato sui giudizi tecnici è ammesso nei limiti della manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti, carenza di istruttoria o incoerenza rispetto alla lex specialis.
- Il punteggio numerico può costituire motivazione sufficiente del giudizio tecnico quando la lex specialis prevede criteri e sottocriteri chiari, analitici e articolati, idonei a delimitare la valutazione della commissione e a rendere controllabile l'iter logico seguito.
- Quando un criterio di gara riguarda il tempo di analisi di prodotti destinati a rilevazioni differenti, il confronto deve essere effettuato in relazione al tempo richiesto per ciascuna analisi o combinazione prevista, senza sommare artificialmente tempi riferiti a prestazioni alternative o distinte.
- Il ricorso incidentale proposto dall'aggiudicatario per paralizzare gli effetti di un eventuale accoglimento del ricorso principale diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando il ricorso principale è respinto nel merito.
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