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Sentenza

Sentenza n. 6529/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento della deliberazione Giunta regionale Lazio del 29 settembre 2022, n. 779, pubblicata sul B.U.R.L. in data 04 ottobre 2022, recante “esecuzione sentenza del Consiglio di Stato, -OMISSIS- – Fondazione -OMISSIS- – Definizione del finanziamento delle funzioni assistenziali-ospedaliere, ai sensi dell’art. 8-sexies, comma 2, del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. per strutture pubbliche e private accreditate, Biennio 2017- 2018, di cui al DCA n. -OMISSIS-”; e di ogni altro atto collegato, presupposto, connesso, consequenziale e successivo, anche non cognito;

Giustizia amministrativa202215938

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione della Giunta regionale del Lazio del 29 settembre 2022, n. 779, adottata in esecuzione di una sentenza del Consiglio di Stato, con cui è stato rideterminato il finanziamento delle funzioni assistenziali-ospedaliere della Fondazione per il biennio 2017-2018

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (Regione e azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Fondazione ha impugnato la deliberazione regionale deducendo, in sintesi, la violazione e falsa applicazione dell'art. 8-sexies del d.lgs. n. 502/1992, il difetto di istruttoria e di motivazione, il travisamento dei fatti, l'illegittima determinazione del livello massimo di finanziamento per il biennio 2017-2018, l'illegittima rideterminazione del finanziamento a funzione e del presunto rischio di disavanzo, l'errata allocazione delle risorse, la violazione degli artt. 32, 97 e 117 Cost. e della disciplina sui LEA, nonché la violazione delle norme internazionali ed eurounitarie sui servizi di interesse economico generale e sulla tutela patrimoniale. La ricorrente sosteneva che la Regione, dopo aver riconosciuto negli anni precedenti una remunerazione aggiuntiva per i programmi assistenziali ad alto grado di personalizzazione, non potesse eliminarla o ridurla senza adeguata motivazione e senza garantire la copertura dei maggiori costi sostenuti. Contestava inoltre che le tariffe ordinarie potessero comprendere ogni onere e negava che l'appartenenza delle prestazioni al codice 75 consentisse alla Regione di ridurre il finanziamento. Nel corso del giudizio la Regione ha chiesto l'interruzione in ragione dell'ammissione della Fondazione all'amministrazione straordinaria; entrambe le parti hanno chiesto il rinvio dell'udienza per trattative in corso.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente respinto l'istanza congiunta di rinvio, rilevando che il rinvio è rimesso alla valutazione del giudice e che le generiche trattative non documentate, riferite all'intero contenzioso e non alla singola causa, non giustificavano la dilazione, anche considerando l'anzianità del giudizio e l'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato. Ha inoltre respinto l'istanza di interruzione: l'amministrazione straordinaria, pur essendo una procedura concorsuale, non rientra tra le cause di interruzione previste dall'art. 300 c.p.c. Nel merito, il ricorso è stato respinto. Il giudice ha ritenuto che la Regione, in sede di riedizione del potere conseguente al precedente giudicato, avesse adeguatamente motivato la riduzione del finanziamento, collegandola alla programmazione sanitaria, agli standard nazionali, al piano di rientro, agli indirizzi dei Ministeri vigilanti e alla necessità di contenere la spesa e garantire l'equilibrio finanziario. La deliberazione non aveva escluso la Fondazione dal finanziamento, ma aveva ridotto la remunerazione delle funzioni assistenziali, in modo uniforme per gli erogatori pubblici e privati. L'art. 8-sexies del d.lgs. n. 502/1992 non imponeva il mantenimento delle precedenti scelte regionali né garantiva una remunerazione aggiuntiva automatica per tutte le prestazioni rese da una struttura accreditata. Le funzioni assistenziali sono remunerabili in base al costo standard dei relativi programmi, mentre le altre attività sono remunerate secondo tariffe predefinite; la Regione conserva il potere di programmare il fabbisogno e di fissare i tetti massimi di spesa in rapporto alle risorse disponibili. L'accreditamento e l'appartenenza al codice 75 non comportano automaticamente il diritto alla tariffa massima né a un ulteriore finanziamento a funzione: la tariffa deve essere determinata secondo i criteri ministeriali e regionali, con riguardo alla complessità assistenziale e alla specifica patologia. Il TAR ha escluso il difetto di istruttoria, rilevando che la Regione aveva rinnovato l'istruttoria dopo il precedente annullamento e aveva dato conto delle ragioni della nuova determinazione. Ha escluso anche l'irragionevolezza del riferimento al rischio di disavanzo, poiché l'accoglimento della pretesa avrebbe comportato una maggiore spesa e inciso sugli equilibri di bilancio e sugli altri operatori. La Fondazione non ha dimostrato che la remunerazione risultante dagli atti fosse insufficiente a coprire i costi necessari, né ha fornito un'analisi economico-finanziaria idonea; la tabella dei costi del personale, la relazione tecnica e la situazione di crisi non sono state ritenute sufficienti. È stata altresì esclusa la lesione del legittimo affidamento, poiché la precedente prassi regionale non vincolava l'amministrazione in presenza di motivate esigenze di riequilibrio finanziario. Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese per la complessità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 8-quater d.lgs. 502/1992

    La Regione può acquistare prestazioni sanitarie in rapporto al fabbisogno e alle risorse disponibili, anche in misura inferiore all'offerta corrispondente alla capacità di accreditamento della struttura.

  • art. 8-quinquies, comma 2, d.lgs. 502/1992

    La sottoscrizione dell'accordo contrattuale costituisce il presupposto per l'erogazione a carico del Servizio sanitario regionale e per l'assegnazione del corrispettivo preventivato; l'accreditamento non attribuisce da solo il diritto a remunerare tutte le prestazioni rese.

  • art. 8-sexies, commi 1, 2 e 4, d.lgs. 502/1992

    Le strutture accreditate sono finanziate secondo un ammontare globale predefinito indicato negli accordi contrattuali; le funzioni assistenziali sono remunerate in base al costo standard del programma, mentre le attività diverse sono remunerate secondo tariffe predefinite.

  • art. 15 d.l. 95/2012

    Per le Regioni sottoposte a piano di rientro, le tariffe ministeriali recepite costituiscono un limite massimo inderogabile.

  • art. 300 c.p.c.

    L'ammissione di una parte a una procedura di amministrazione straordinaria non integra, secondo il giudice, una delle cause di interruzione del processo previste dalla disposizione.

  • art. 32 Cost.

    La tutela della salute deve essere considerata nell'ambito della programmazione sanitaria e della compatibilità con le risorse finanziarie disponibili.

  • art. 97 Cost.

    Le scelte di programmazione sanitaria devono essere esercitate secondo criteri di buon andamento, razionalità e sostenibilità finanziaria.

  • art. 14 TFUE

    La disciplina dei servizi di interesse economico generale non impone una remunerazione aggiuntiva quando non sia dimostrato che quella riconosciuta comprometta l'equilibrio economico-finanziario della gestione.

  • art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    La disposizione è ricondotta dal giudice a un generale dovere di trasparenza e intelligibilità dell'azione amministrativa, non a un principio di immutabilità delle scelte nel tempo.

  • art. 296, comma 2, TFUE

    Richiede una motivazione intelligibile degli atti, ma non sancisce un principio di uguaglianza diacronica che impedisca all'amministrazione di modificare le proprie precedenti scelte.

Massime di principio

  • L'accreditamento istituzionale di una struttura sanitaria privata non attribuisce il diritto a ottenere la remunerazione di tutte le prestazioni effettuate né a un finanziamento commisurato alla capacità produttiva accreditata; l'erogazione a carico del servizio sanitario presuppone l'accordo contrattuale e resta condizionata al fabbisogno programmato e alle risorse disponibili.
  • La Regione può fissare autoritativamente i tetti massimi di spesa e rideterminare il finanziamento delle strutture accreditate, anche modificando precedenti modalità di remunerazione, quando la scelta sia adeguatamente motivata da esigenze di programmazione sanitaria, contenimento della spesa ed equilibrio finanziario.
  • L'appartenenza di una prestazione o di una struttura al codice assistenziale 75 non comporta automaticamente il diritto alla tariffa massima né a un finanziamento aggiuntivo per funzioni; la tariffa deve essere determinata applicando i criteri ministeriali e regionali relativi alla complessità assistenziale e alla specifica patologia.
  • Il precedente riconoscimento di un finanziamento regionale aggiuntivo non consolida un diritto alla sua perpetuazione: il legittimo affidamento nella continuità della remunerazione può essere superato da una nuova scelta programmatoria sorretta da motivazione adeguata e da esigenze di riequilibrio finanziario.
  • In una controversia sulla sufficienza della remunerazione sanitaria, la struttura privata deve fornire una prova concreta e analitica dell'inadeguatezza dei corrispettivi rispetto ai costi necessari; allegazioni generiche, una tabella parziale dei costi, una relazione tecnica non specificamente dimostrativa o la mera situazione di crisi non sono sufficienti.
  • L'ammissione di una parte a una procedura di amministrazione straordinaria, non rientrando tra le ipotesi previste dall'art. 300 c.p.c., non determina l'interruzione del processo amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoOrganizzazione del servizio sanitarioMotivazione del provvedimentoAutotutela
RamiSanitàProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneLegittimo affidamento

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