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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49283/2022 del 27/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso mirava a contestare l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva riconosciuto la continuazione dei reati soltanto in via parziale: aveva infatti suddiviso le quattro condanne irrevocabili in due gruppi separati (sentenze sub 1) e 4) da un lato, sub 2) e 3) dall'altro), escludendo la possibilità di riunire tutti i reati sotto il vincolo della continuazione. Il ricorrente deduceva che le sentenze - e le risultanze probatorie in esse contenute - dimostravano continuità temporale e unitarietà del disegno criminoso (medesime modalità esecutive, uso di fatture per operazioni inesistenti, partecipazione con lo stesso soggetto Dotti Giuseppe) con fatti che si estendevano oltre il 2009 fino al 2014; denunciava inoltre errori nella determinazione della pena in esecuzione in violazione delle norme sul cumulo/continuazione e relativa motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso per vizio di motivazione. Ha osservato che dalle sentenze richiamate emergeva che le condotte illecite non cessarono nel 2009 ma proseguirono negli anni successivi (2010-2014), con medesime modalità e talvolta con lo stesso coautore, il che rendeva errata la qualificazione dei fatti come "episodi slegati nel tempo". Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo esame al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia in diversa persona fisica, affinché, in piena autonomia, tenga conto dei rilievi esposti; il secondo motivo (calcolo pena) è stato assorbito.

Norme richiamate

  • art.671 cod. proc. pen.

    Disciplina la riconoscibilità della continuazione in sede esecutiva tra reati già definiti: la Corte ha richiamato la necessità di valutare la contiguità temporale, l'identità o analogia delle modalità esecutive e la partecipazione degli stessi soggetti per riconoscere un disegno criminoso unitario

  • art.81 cod. pen.

    Norma sul cumulo delle pene; richiamata nel ricorso in relazione al modo corretto di determinare la pena complessiva in presenza di più reati, sebbene la Cassazione abbia deciso sul vizio di motivazione relativo alla continuazione

  • art.133 cod. pen.

    Principio dell'individuazione della pena base e degli aumenti; evocato dal ricorrente in ordine al metodo di calcolo ma non risolto dalla Corte, che ha rimesso la decisione al giudice di rinvio

  • art.187 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata tra le norme applicabili in materia esecutiva; la Corte non fornisce un'elaborazione autonoma, ma la citazione colloca il tema nell'ambito delle disposizioni procedurali sull'esecuzione

  • art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione/contraddittorietà): la Corte ha ritenuto fondato il vizio di motivazione dedotto ai sensi di tali norme

  • art.173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti formali della gravame in cassazione: usata per delimitare l'oggetto del ricorso, come richiamato in motivazione

  • Corte costituzionale, sentenza n.183/2013

    Richiamata per il principio secondo cui, in caso di annullamento, il rinvio deve avvenire a giudice dell'esecuzione in diversa persona fisica

Massime di principio

  • Per riconoscere la continuazione tra reati già definiti è necessario valutare la contiguità temporale, l'unità del disegno criminoso e l'identità o analogia delle modalità esecutive; la semplice omogeneità formale di violazioni non è di per sé sufficiente se non sussistono elementi di continuità fattuale
  • Se dalle sentenze che hanno già definito i reati emergono periodi temporali sovrapposti o successivi e modalità esecutive costanti (stesso modus operandi, uso delle stesse società o degli stessi coautori), ciò rafforza l'argomentazione per il riconoscimento della continuazione
  • Il giudice dell'esecuzione deve motivare in modo puntuale la decisione di escludere la continuazione quando le sentenze richiamate sembrano indicare continuità di condotte; una motivazione generica che si limiti a dire che gli episodi sono "slegati nel tempo" può essere viziata
  • In caso di dubbi o valutazioni erronee sul vincolo della continuazione, la cassazione può annullare e rinviare al giudice dell'esecuzione per nuovo esame, che dovrà tener conto anche della partecipazione degli stessi soggetti e delle modalità operative ricavate dalle sentenze
  • Sulle questioni di calcolo della pena in presenza di continuazione/cumulo: occorre prima determinare la pena per il reato più grave (scorporando eventuali reati già uniti) e poi applicare gli aumenti previsti dalla normativa e dalla giurisprudenza; se questa materia è contestata, il giudice dell'esecuzione dovrà motivare espressamente il metodo adottato
  • Proceduralmente, se la Corte annulla l'ordinanza, il nuovo esame deve essere svolto da diverso giudice dell'esecuzione per rispettare i principi di imparzialità e rinnovazione del giudizio

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