Corte di giustizia, Sentenza C-504/16
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 20 dicembre 2017. — Deister Holding AG e Juhler Holding A/S contro Bundeszentralamt für Steuern. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Finanzgericht Köln. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità diretta – Libertà di stabilimento – Direttiva 90/435/CEE – Articolo 1, paragrafo 2 – Articolo 5 – Società controllante (cd. “società madre”) – Holding – Ritenuta alla fonte su utili distribuiti a una società madre holding non residente – Esenzione – Frode, evasione e abusi in materia tributaria – Presunzione. — Cause riunite C-504/16 e C-613/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha esaminato due rinvii del Finanzgericht Köln relativi al diniego tedesco dell’esenzione dalla ritenuta alla fonte sui dividendi corrisposti a società madri non residenti. Ha ritenuto che la disciplina tedesca introducesse una presunzione generale e assoluta di abuso, non conforme né alla direttiva società madri-figlie né alla libertà di stabilimento. La Corte ha quindi affermato che l’esenzione non può essere negata sulla base di criteri astratti e automatici, ma solo all’esito di una verifica concreta di un’eventuale costruzione artificiosa.
Dividendi corrisposti a società madre non residente: incompatibilità con la direttiva società madri-figlie e con la libertà di stabilimento di una presunzione generale di abuso fondata sulla residenza e sulla struttura del gruppo
La questione giuridica
Se l’articolo 49 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 54 TFUE, e l’articolo 1, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 90/435/CEE ostino a una normativa nazionale che nega l’esenzione dalla ritenuta alla fonte sui dividendi distribuiti da una società figlia residente a una società madre non residente quando: i) i soci della società madre non residente non avrebbero diritto al rimborso/esenzione se percepissero direttamente i dividendi; e/o ii) l’intervento della società madre non residente non sia giustificato da motivi economici; e/o iii) la società madre non residente non superi una certa soglia di ricavi da attività commerciale o non disponga di un’impresa adeguatamente strutturata, con presunzione di abuso non superabile e senza parità di trattamento rispetto alle società madri residenti.
Principio di diritto
Una normativa nazionale che subordina l’esenzione dalla ritenuta sui dividendi pagati a una società madre non residente a condizioni generali e astratte, fondate sulla struttura del gruppo, sulla provenienza dei soci della holding o sulla natura/quantità della sua attività, senza richiedere un esame concreto caso per caso e senza consentire prova contraria, introduce una presunzione generale e assoluta di frode o abuso incompatibile sia con l’articolo 1, paragrafo 2, e l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 90/435/CEE sia con l’articolo 49 TFUE. La società madre non residente, in una situazione comparabile a quella di una residente ai fini dei dividendi, non può quindi essere privata dell’esenzione in base a tali presupposti automatici.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 49 TFUE
- Articolo 54 TFUE
- Direttiva 90/435/CEE
- Direttiva 2006/98/CE
- Articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 90/435/CEE
- Articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 90/435/CEE
- Direttiva 2001/86/CE
- Regolamento (CE) n. 2157/2001
- Direttiva 2003/72/CE
- Regolamento (CE) n. 1435/2003
Dividendi corrisposti a società madre non residente: presunzione di abuso e incompatibilità con il diritto UE
La pronuncia riguarda due rinvii pregiudiziali del Finanzgericht Köln in materia di ritenuta alla fonte sui dividendi distribuiti da società figlie tedesche a società madri stabilite in altri Stati membri. La Corte si pronuncia sull’interpretazione dell’articolo 49 TFUE e della direttiva 90/435/CEE, in particolare dell’articolo 1, paragrafo 2, e dell’articolo 5, paragrafo 1.
Contesto normativo dell’Unione
La direttiva 90/435/CEE mira a eliminare la penalizzazione fiscale delle relazioni infragruppo transfrontaliere e a garantire la neutralità fiscale della distribuzione di utili tra società figlie e società madri di Stati membri diversi. L’articolo 5, paragrafo 1, prevede l’esenzione dalla ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti da una società figlia alla propria società madre. L’articolo 1, paragrafo 2, salva l’applicazione di disposizioni nazionali o convenzionali necessarie per evitare frodi e abusi.
Normativa tedesca controversa
Il giudice del rinvio descrive l’articolo 50d, paragrafo 3, dell’EStG, che limita o esclude l’esenzione/rimborso se:
- i soci della società madre non residente non avrebbero diritto al medesimo beneficio se percepissero direttamente i dividendi;
- l’intervento della società madre non residente non è giustificato da motivi economici o altri motivi rilevanti;
- la società madre non residente non consegue almeno il 10% dei ricavi da una propria attività commerciale;
- la società madre non residente non partecipa all’attività economica generale attraverso un’impresa adeguatamente strutturata. Il giudice del rinvio evidenzia inoltre che la norma tedesca considera solo i rapporti della società madre non residente e non la struttura complessiva del gruppo, con effetto di presunzione automatica di abuso.
Fatti essenziali dei procedimenti principali
Nella causa C‑504/16, Traxx Investments NV (poi Deister Holding AG), società con sede nei Paesi Bassi, deteneva una partecipazione del 26,5% in una società tedesca e percepiva dividendi soggetti a ritenuta; la domanda di esenzione fu respinta. Nella causa C‑613/16, Juhler Holding A/S, holding danese, possedeva il 100% di una società tedesca; anche in questo caso l’amministrazione respinse la richiesta di rimborso della ritenuta.
Questioni pregiudiziali
Il giudice nazionale chiede se il diritto UE osti a una disciplina che nega il beneficio fiscale alle società madri non residenti in presenza di alcune condizioni, mentre le società madri residenti non subiscono la stessa restrizione. Le questioni sono formulate sia con riferimento alla direttiva 90/435/CEE sia con riferimento alla libertà di stabilimento.
Ricevibilità
La Corte respinge l’eccezione del governo tedesco secondo cui le questioni eccederebbero quanto necessario. Ricorda che spetta al giudice nazionale valutare la necessità del rinvio e che le questioni sono presunte rilevanti, salvo manifesta irrilevanza, ipoteticità o insufficienza degli elementi forniti. Nel caso concreto, il giudice del rinvio aveva motivato in modo sufficiente la necessità delle questioni.
Applicabilità del diritto primario
La Corte precisa che l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 90/435/CEE non realizza un’armonizzazione esauriente della materia, sicché la normativa nazionale può essere valutata anche alla luce dell’articolo 49 TFUE.
Interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 2, e dell’articolo 5 della direttiva
La Corte ribadisce che la direttiva ha lo scopo di sgravare fiscalmente i gruppi transfrontalieri e che l’articolo 5, paragrafo 1, sancisce il divieto di ritenuta alla fonte sui dividendi distribuiti da una figlia residente alla madre stabilita in un altro Stato membro. La facoltà di invocare l’articolo 1, paragrafo 2, è però limitata a misure necessarie per prevenire frodi e abusi e deve essere interpretata restrittivamente.
La Corte afferma che:
- le autorità nazionali non possono limitarsi a criteri generali predeterminati;
- occorre un esame caso per caso della concreta operazione;
- una presunzione generale di frode o abuso non è sufficiente;
- una presunzione assoluta, che non consenta prova contraria, va oltre quanto necessario.
Applicando tali principi, la Corte osserva che la norma tedesca non mira specificamente a combattere costruzioni puramente artificiali, ma colpisce in modo generale tutte le ipotesi in cui i soci della holding non residente non avrebbero diritto al rimborso/esenzione se percepissero direttamente i dividendi. Inoltre, criteri come la soglia del 10% dei ricavi, la natura dell’attività commerciale o l’assenza di una struttura organizzativa adeguata non bastano, di per sé, a dimostrare un abuso. La Corte rileva anche che la direttiva non impone requisiti sul tipo di attività svolta dalla holding o sulla provenienza dei suoi ricavi.
Ne consegue che l’articolo 1, paragrafo 2, in combinato con l’articolo 5, paragrafo 1, osta alla disciplina nazionale in questione.
Qualificazione della libertà applicabile
La Corte esamina se la causa ricada nella libertà di stabilimento o nella libera circolazione dei capitali. Poiché la normativa tedesca si applica alle partecipazioni di almeno il 15% e, nel caso concreto, la Traxx deteneva il 26,5% e la Juhler il 100% del capitale delle società figlie, la partecipazione attribuiva una sicura influenza sulle decisioni delle figlie. La controversia va dunque valutata alla luce della libertà di stabilimento.
Libertà di stabilimento: restrizione e giustificazione
La Corte afferma che la disparità di trattamento tra società madri residenti e non residenti può dissuadere queste ultime dall’esercitare attività in Germania tramite controllate, costituendo una restrizione alla libertà di stabilimento. Le società madri non residenti si trovano, per quanto riguarda i dividendi, in una situazione comparabile a quella delle società madri residenti, poiché la Germania ha scelto di esercitare la propria potestà impositiva anche nei loro confronti.
Quanto alle giustificazioni, la Corte riconosce in astratto che la lotta contro frode ed evasione fiscale e la salvaguardia di una ripartizione equilibrata del potere impositivo possono costituire motivi imperativi di interesse generale. Tuttavia, per le stesse ragioni già esposte nell’interpretazione della direttiva, la normativa tedesca non è proporzionata e introduce una presunzione generale e assoluta di abuso. Inoltre, la ripartizione del potere impositivo è già disciplinata dalla direttiva stessa, sicché non può essere invocata per giustificare la restrizione.
Decisione
La Corte dichiara che l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 90/435/CEE, in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 1, e l’articolo 49 TFUE ostano a una normativa nazionale che, al ricorrere di una delle condizioni previste, nega a una società madre non residente l’esenzione dei dividendi dall’imposta sui redditi da capitale, quando le partecipazioni nella società madre sono detenute da soggetti che non avrebbero diritto al rimborso o all’esenzione se percepissero direttamente i dividendi di una società figlia residente.
Principio affermato
Non è compatibile con il diritto UE una disciplina fiscale che, per negare l’esenzione sui dividendi infragruppo transfrontalieri, si fondi su criteri automatici e astratti, senza prova concreta di una costruzione artificiosa e senza consentire al contribuente di dimostrare l’assenza di abuso.
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