Cassazione Penale, Sentenza n. 12672/2023 del 27/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Le ricorrenti erano state dichiarate colpevoli dal Tribunale di Cosenza del reato previsto dall'art. 650 c.p. per non avere osservato l'ordinanza contingibile e urgente n. 32/2019 del Sindaco di Cosenza che imponeva la immediata messa in sicurezza di un fabbricato di loro proprietà; ciascuna era stata condannata a 100 euro di ammenda. In cassazione hanno dedotto (1) vizio di diritto e di motivazione lamentando che la fattispecie andava qualificata, se ricorreva un concreto e attuale pericolo per le persone, come reato di cui all'art. 677, comma 3, c.p., e non come residuale art. 650 c.p.; e (2) vizio in relazione all'elemento soggettivo, osservando di aver intrapreso azioni civili per ottenere la messa in sicurezza dall'effettivo responsabile del crollo e dunque di non aver agito con colpa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha confermato che la distinzione tra art. 650 c.p. e art. 677, comma 3, c.p. dipende dalla sussistenza di un pericolo concreto e attuale per la pubblica incolumità: se tale pericolo è accertato opera la fattispecie di cui all'art. 677, comma 3 (che assorbe l'art. 650), altrimenti resta applicabile la norma residuale dell'art. 650. Nel caso di specie la sentenza e l'imputazione non contenevano elementi specifici idonei ad attestare il concreto pericolo richiesto per l'integrazione dell'art. 677, comma 3; pertanto la qualificazione sotto art. 650 è corretta. Quanto al secondo motivo, è stato ritenuto generico e inammissibile: l'aver promosso azioni civili non esclude, di per sé, la colpa richiesta dall'art. 650, a meno che non sia dimostrata l'esistenza di situazioni oggettive che rendevano concretamente impossibile l'adempimento dell'ordinanza. La Corte ha inoltre condannato le ricorrenti al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 650 cod. pen.
Norma residuale: sanziona l'inottemperanza ad ordini dell'autorità quando non ricorra una fattispecie più grave; applicabile se non è stato accertato un pericolo concreto e attuale per la pubblica incolumità
art. 677 cod. pen., comma 3
Sanziona la mancata esecuzione di lavori necessari su edifici pericolanti quando dal fatto derivi un concreto pericolo per le persone; se sussiste questo pericolo assorbe la fattispecie dell'art. 650
art. 677 cod. pen., comma 1
Rilevata nella sentenza come riferimento per la distinzione tra illecito amministrativo e reato penale; la clausola di sussidiarietà opera tra norme entrambe penali
art. 616 cod. proc. pen.
art. 616, comma 1, c.p.p.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di reiezione del ricorso in Cassazione
Giurisprudenza: Cass. Sez. I, 25 novembre 2014, n. 51186 (Penitente)
Affermato il principio sulla sussidiarietà tra art. 650 e art. 677, comma 3: la contravvenzione di cui all'art. 650 è assorbita dal reato più grave quando dal fatto derivi concreto pericolo per le persone
Giurisprudenza: Cass. Sez. I, 17 gennaio 2008, n. 6596 (Corona)
Chiarito che per la configurabilità dell'art. 677, comma 3, è necessario che non siano stati eseguiti i lavori indispensabili per rimuovere il pericolo attuale e concreto per la pubblica incolumità; non rileva l'ignoranza dello stato di pericolo
Giurisprudenza: Cass. Sez. n. 34549 del 19/05/2022 (Traina)
Ribadito che l'esistenza di un pericolo concreto per la pubblica incolumità deve essere oggetto di specifico accertamento; non può virtuosamente ritenersi implicita solo perché l'ordinanza indica misure urgenti
Giurisprudenza: Cass. Sez. I, 06/07/1994, n. 11187 (Hochberger)
Sottolinea che, per escludere la colpa delle persone obbligate dalla norma, rilevano situazioni oggettive che rendono concretamente ineseguibile l'adempimento dell'ordine
Massime di principio
- La distinzione tra art. 650 c.p. e art. 677, comma 3, c.p. dipende dall'accertamento di un pericolo concreto e attuale per la pubblica incolumità: se è accertato opera l'art. 677(3), altrimenti resta applicabile l'art. 650 come norma residuale
- L'emissione di un'ordinanza definita 'contingibile e urgente' non sostituisce l'obbligo per il giudice di specificamente accertare i fatti idonei a dimostrare il pericolo concreto richiesto per qualificare il reato come art. 677(3)
- La promozione di azioni civili da parte dell'obbligato non esclude automaticamente la responsabilità penale per inottemperanza all'ordinanza: per escludere la colpa occorre provare situazioni oggettive che rendessero materialmente impossibile l'adempimento
- In sede di cassazione le censure generiche o non ancorate a fatti concreti e specifici sono spesso ritenute inammissibili; è necessario puntare a vizi di diritto ben argomentati o a carenze logico-giuridiche nella motivazione
- Chiunque sia destinatario di un ordine di messa in sicurezza deve valutare e documentare tempestivamente eventuali cause oggettive di impossibilità di esecuzione, poiché l'assenza di tale prova favorisce la sussunzione sotto art. 650
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