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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29821/2023 del 27/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (erede)

La controversia

Dopo la morte del padre, la figlia attrice sosteneva che il defunto, in vita, si fosse spogliato di tutti i propri beni tramite una sequenza di atti su due immobili: una divisione con attribuzione in natura e una successiva vendita con riserva di usufrutto, senza effettivo pagamento del prezzo. Chiedeva l'accertamento della simulazione degli atti, assumendo che essi dissimulassero una donazione nulla per difetto di forma e domandando la reintegra del patrimonio ereditario. Il Tribunale aveva accolto la domanda quanto alla vendita, ravvisando una simulazione provata per presunzioni. La Corte d'appello, invece, aveva riformato la decisione ritenendo che l'attrice, avendo speso la qualità di unica erede legittima e non quella di legittimaria, non potesse essere considerata terza rispetto all'atto e quindi non potesse giovarsi della prova testimoniale o per presunzioni ex art. 1417 c.c.; aveva inoltre dichiarato inammissibile l'appello incidentale per tardività. Con il ricorso per cassazione la figlia denunciava: 1) violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. e degli artt. 536, 556, 557 e 564 c.c., sostenendo che la domanda era stata mal interpretata dalla corte di merito e che, pur senza espresso richiamo all'azione di riduzione, era chiaro che l'azione di simulazione mirava alla reintegrazione della legittima in assenza di relictum; 2) violazione degli artt. 533 e 1417 c.c., oltre agli artt. 112 e 113 c.p.c., deducendo che la domanda non era petizione ereditaria ma azione di simulazione proposta dal legittimario per recuperare al relictum i beni apparentemente usciti dal patrimonio del de cuius; 3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell'art. 131 del testo unico spese di giustizia in relazione alla regolazione delle spese di lite e delle consulenze tecniche. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi, affermando la continuità con il principio secondo cui il legittimario, anche se erede legittimo, quando agisce per far valere una lesione della quota di riserva mediante simulazione di atti del de cuius, può essere considerato terzo ai fini probatori se l'accertamento è funzionale alla tutela della legittima, sia per la riunione fittizia sia per il recupero del bene al relictum, anche quando l'azione sia finalizzata a far dichiarare la nullità dell'atto dissimulato per difetto di forma. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma; ha dichiarato assorbito il terzo motivo relativo alle spese.

La decisione

La sentenza della Corte d'appello è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per nuovo esame. La Corte di cassazione ha ritenuto erronea la qualificazione della domanda come estranea alla tutela del legittimario e ha affermato che il riferimento all'eredità legittima non esclude, di per sé, che l'azione di simulazione sia stata proposta per reintegrare la quota di riserva. È stato quindi riconosciuto che il legittimario può avvalersi del più favorevole regime probatorio della simulazione quando agisce contro atti del de cuius lesivi della legittima. Il terzo motivo sulle spese è stato assorbito, poiché il giudice del rinvio dovrà nuovamente regolare anche le spese delle fasi di merito.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per censurare la pretesa omessa o erronea qualificazione della domanda da parte del giudice di merito.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. per contestare l'interpretazione della domanda e l'applicazione del diritto.

  • art. 533 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per escludere che la domanda fosse una petizione ereditaria.

  • art. 536 c.c.

    Richiamato per fondare la tutela della quota di legittima.

  • art. 556 c.c.

    Richiamato per il calcolo della legittima e la riunione fittizia del relictum e delle donazioni.

  • art. 557 c.c.

    Richiamato per la disciplina dell'azione di riduzione e la legittimazione del legittimario.

  • art. 564 c.c.

    Richiamato per i presupposti e le condizioni dell'azione di riduzione.

  • art. 1417 c.c.

    La Corte lo richiama per affermare che il legittimario, quando agisce per la tutela della legittima contro atti del de cuius, può giovarsi della prova della simulazione propria del terzo.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulle spese di lite.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulle spese di lite e sulla compensazione.

  • art. 131 d.P.R. 115/2002

    testo unico spese di giustizia

    Richiamato con riferimento alla regolazione delle spese delle consulenze tecniche.

  • art. 343 c.p.c.

    Richiamato dalla corte territoriale per dichiarare inammissibile l'appello incidentale per tardività.

  • art. 168 bis, quinto comma, c.p.c.

    Richiamato dalla corte territoriale per escludere che il differimento dell'udienza giustificasse la tempestività dell'appello incidentale.

Massime di principio

  • Quando il legittimario agisce per accertare la simulazione di atti dispositivi compiuti dal de cuius, occorre valutare la domanda nel suo complesso: il richiamo alla qualità di erede legittimo non esclude, di per sé, che l'azione sia proposta in funzione della tutela della quota di riserva.
  • Il legittimario che agisca per la reintegrazione della legittima può essere considerato terzo rispetto agli atti del de cuius ai fini della prova della simulazione, con conseguente applicazione del regime probatorio più favorevole di cui all'art. 1417 c.c., quando l'accertamento sia strumentale al recupero dei beni o alla riunione fittizia.
  • La tutela del legittimario comprende non solo la riduzione delle liberalità lesive, ma anche l'accertamento della simulazione o della nullità dell'atto dissimulato, ove ciò sia necessario per ricondurre il bene nel relictum e reintegrare la quota riservata.
  • Non è corretto negare l'azione del legittimario per il solo fatto che nella domanda non sia stato espressamente nominato il rimedio della riduzione, se dalle allegazioni emerge chiaramente la mancanza di relictum e la finalità di reintegrazione della legittima.
  • Il giudice di merito deve verificare la funzione concreta dell'azione e la posizione sostanziale dell'attore, distinguendo tra legittimario che fa valere un diritto proprio e soggetto che subentra nella medesima posizione giuridica del dante causa.

Come è indicizzato

MaterieTutela dei legittimariImpugnazioni
RamiSuccessioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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