Sentenza del 04/04/2018 n. 1475 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Accertamento doganale - Onere della prova - Rapporto OLAF - Sufficienza - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'accertamento doganale era stato fondato sul riferimento a un'indagine dell'OLAF e alla relativa relazione, presumibilmente per contestare l'origine preferenziale delle merci e la validità del certificato di origine modulo A. Il ricorrente ha contestato che tale relazione, considerata isolatamente, potesse dimostrare in modo giuridicamente sufficiente l'inesattezza del certificato e l'imputabilità della stessa a una presentazione non veritiera dei fatti da parte dell'esportatore.
La decisione
La pretesa dell'Amministrazione non è stata ritenuta adeguatamente provata. Il solo richiamo alla relazione OLAF non è sufficiente a fondare validamente l'accertamento: le autorità doganali dello Stato di importazione devono fornire ulteriori elementi probatori idonei a dimostrare sia l'inesattezza del certificato di origine sia che essa dipenda da dichiarazioni inesatte dell'esportatore. In assenza di tali elementi supplementari, l'accertamento non può essere confermato.
Norme richiamate
Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza 16 marzo 2017, causa C-47/16
Spetta alle autorità doganali dello Stato di importazione fornire la prova, mediante elementi supplementari, che il rilascio da parte delle autorità doganali dello Stato di esportazione di un certificato di origine modulo A inesatto è imputabile alla presentazione inesatta dei fatti da parte dell'esportatore.
La relazione o l'indagine dell'OLAF può costituire un elemento istruttorio, ma non dimostra automaticamente tutti i presupposti dell'accertamento. L'Amministrazione deve acquisire e indicare ulteriori prove concrete sul carattere inesatto del certificato e sulla responsabilità dell'esportatore.
Massime di principio
- Un accertamento doganale non può fondarsi esclusivamente su un rapporto OLAF o su un generico richiamo a un'indagine amministrativa.
- L'Amministrazione deve provare con elementi specifici e verificabili l'inesattezza dell'origine dichiarata e il collegamento causale con dichiarazioni false o inesatte dell'esportatore.
- Quando il contribuente contesta la validità di una rettifica doganale, è rilevante verificare se l'autorità abbia prodotto prove autonome oltre alla relazione investigativa.
- La mera inattendibilità o insufficienza del certificato di origine non implica automaticamente una responsabilità dell'importatore o dell'esportatore: tale imputabilità deve essere dimostrata.
- In caso di motivazione basata soltanto su conclusioni OLAF non corredate da elementi supplementari, l'accertamento può essere annullato per difetto di prova.
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