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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-259/18

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 2 maggio 2019. — Sociedad Estatal Correos y Telégrafos SA contro Asendia Spain SLU. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Juzgado de lo Mercantil n° 3 de Madrid. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 97/67/CE – Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali – Fornitura del servizio postale universale – Diritti esclusivi dell’operatore designato – Emissione di mezzi di affrancatura diversi dai francobolli. — Causa C-259/18

Giurisprudenza europea62018CJ0259

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, su rinvio pregiudiziale spagnolo, ha chiarito che la direttiva 97/67, come modificata dalla direttiva 2008/6, impedisce di attribuire all’operatore postale universale un diritto esclusivo sulla distribuzione di mezzi di affrancatura diversi dai francobolli. La seconda questione è stata dichiarata manifestamente irricevibile per carenza di motivazione e di elementi di contesto. La pronuncia conferma l’impostazione pro-concorrenziale del mercato postale e l’interpretazione restrittiva delle eccezioni di cui all’articolo 8.

Servizi postali: incompatibilità con la direttiva 97/67 di un diritto esclusivo dell’operatore designato per la distribuzione di mezzi di affrancatura diversi dai francobolli

La questione giuridica

Se l’articolo 7, paragrafo 1, e l’articolo 8 della direttiva 97/67/CE ostino a una normativa nazionale che riserva all’operatore designato per il servizio postale universale un diritto esclusivo di distribuire mezzi di affrancatura diversi dai francobolli; in via subordinata, se sia compatibile con il diritto dell’Unione imporre agli operatori postali privati l’obbligo di disporre di punti vendita fisici aperti al pubblico per la distribuzione e commercializzazione di tali mezzi.

Principio di diritto

L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 97/67, letto alla luce dell’articolo 8 e dell’evoluzione normativa operata dalla direttiva 2008/6, vieta agli Stati membri di riconoscere o mantenere diritti esclusivi o speciali a favore dell’operatore designato per il servizio postale universale, anche con riguardo alla distribuzione di mezzi di affrancatura diversi dai francobolli. L’articolo 8 costituisce un’eccezione di stretta interpretazione limitata a cassette postali, emissione di francobolli e invii raccomandati nelle procedure amministrative e giudiziarie, e non consente di giustificare un monopolio su altri mezzi di affrancatura.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 97/67/CE
  • Direttiva 2008/6/CE
  • Articolo 7, paragrafi 1-4, direttiva 97/67/CE
  • Articolo 8 direttiva 97/67/CE
  • Articolo 33, lettera e), legge spagnola 43/2010

Diritto esclusivo per i mezzi di affrancatura diversi dai francobolli

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale proposto dallo Juzgado de lo Mercantil n. 3 de Madrid in una controversia tra Correos, operatore designato per il servizio postale universale in Spagna, e Asendia Spain, operatore autorizzato che commercializzava mezzi di affrancatura diversi dai francobolli. La questione centrale era se il diritto dell’Unione consenta a uno Stato membro di riservare in via esclusiva all’operatore universale la distribuzione di tali mezzi di affrancatura.

Contesto fattuale e procedimento principale

Correos aveva agito in concorrenza sleale contro Asendia Spain, contestandole tre comportamenti:

  • commercializzazione di mezzi di affrancatura o etichette prepagate simili ai francobolli di Correos, tali da poter essere confusi con essi;
  • vendita di tali prodotti al di fuori della rete postale interna di Correos;
  • insufficiente informazione agli utenti circa il fatto che la corrispondenza affrancata con tali mezzi può essere depositata solo in determinate cassette postali.

Il giudice del rinvio ha ritenuto che la soluzione della controversia dipendesse dalla portata delle garanzie riconosciute a Correos dall’articolo 33, lettera e), della legge spagnola 43/2010, la quale attribuiva all’operatore designato la distribuzione di francobolli o di altri mezzi di affrancatura.

Normativa dell’Unione rilevante

La Corte ha richiamato in particolare:

  • la direttiva 97/67/CE, come modificata dalla direttiva 2008/6/CE;
  • l’articolo 7, paragrafi 1-4, della direttiva 97/67;
  • l’articolo 8 della direttiva 97/67;
  • i considerando 8, 16 e 20 della direttiva 97/67;
  • i considerando 2, 10, 11, 13 e 25 della direttiva 2008/6;
  • l’articolo 267 TFUE per il quadro del rinvio pregiudiziale.

Ricevibilità delle questioni

La Corte ha distinto le due questioni sollevate.

La prima questione è stata dichiarata ricevibile, perché dal rinvio emergeva chiaramente che il giudice nazionale doveva valutare la liceità della pratica commerciale di Asendia Spain alla luce dell’eventuale diritto esclusivo attribuito a Correos.

La seconda questione è stata invece dichiarata manifestamente irricevibile. Il giudice del rinvio non aveva descritto il contesto fattuale e normativo da cui sarebbe derivato l’obbligo, per gli operatori postali privati, di disporre di punti vendita fisici aperti al pubblico; inoltre non aveva indicato con precisione quali disposizioni del diritto dell’Unione intendesse sottoporre all’interpretazione della Corte.

Ragionamento della Corte sul merito

Nel merito della prima questione, la Corte ha osservato che l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 97/67 dispone in termini chiari che gli Stati membri non possono concedere né mantenere diritti esclusivi o speciali per l’instaurazione e la fornitura di servizi postali.

La Corte ha valorizzato anche l’evoluzione storica della disciplina:

  • nella versione originaria della direttiva, il settore riservato era concepito come strumento di finanziamento del servizio universale;
  • con la direttiva 2008/6, il legislatore dell’Unione ha ritenuto che il servizio universale potesse essere garantito senza ricorrere a settori riservati, affermando che era opportuno porre fine al ricorso ai diritti speciali come modo per finanziare il servizio universale.

La Corte ha inoltre precisato che, anche quando sia necessario finanziare il costo netto del servizio universale, l’articolo 7, paragrafi 2-4, contempla strumenti specifici di finanziamento, ma non la concessione di diritti esclusivi o speciali all’operatore designato.

Quanto all’articolo 8 della direttiva 97/67, la Corte ne ha dato un’interpretazione restrittiva: tale disposizione riguarda soltanto il collocamento di cassette postali sulla via pubblica, l’emissione di francobolli e il servizio di invii raccomandati utilizzato nelle procedure amministrative e giudiziarie. I mezzi di affrancatura diversi dai francobolli non rientrano nel suo ambito di applicazione, sicché l’articolo 8 non può essere invocato per giustificare un monopolio su tali prodotti.

Decisione e principio affermato

La Corte ha quindi dichiarato che l’articolo 7, paragrafo 1, e l’articolo 8 della direttiva 97/67 devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che riserva all’operatore designato per il servizio postale universale un diritto esclusivo per la distribuzione di mezzi di affrancatura diversi dai francobolli.

Sul piano pratico, la sentenza esclude che gli Stati membri possano utilizzare il servizio universale come base per riservare all’operatore nazionale un monopolio sulla commercializzazione di strumenti di affrancatura alternativi ai francobolli, rafforzando così l’apertura concorrenziale del mercato postale.

Come è indicizzato

Materieservizi postaliservizio universaleconcorrenza nel mercato internoaffrancatura e francobollidiritto esclusivo

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