Cassazione Penale, Sentenza n. 31904/2023 del 24/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per detenzione abusiva di numerose armi (alcune con matricola abrasa) rinvenute durante perquisizione del 13.11.2022. Il ricorrente ha proposto sei motivi: 1) vizio del procedimento e nullità del provvedimento per mancata autonoma valutazione del GIP; 2) omissione di valutazione di elementi favorevoli (le armi sarebbero appartenute al fratello deceduto); 3) mancata valutazione che il sequestro delle armi e l'assenza di armi in altri luoghi escluderebbero il pericolo di reiterazione e l'impossibilità di influenzare testimoni; 4) carenza di motivazione sul pericolo di reiterazione (astrattezza, mancata prova di "occasioni prossime"); 5) carenza di motivazione riguardo al pericolo di inquinamento probatorio (art. 274 lett. a)); 6) mancata motivazione sulla scelta della misura e sulla inidoneità degli arresti domiciliari con presidio elettronico.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che: il Tribunale e il GIP hanno espresso una autonoma e visibile valutazione dei fatti e delle esigenze cautelari, l'uso di riferimenti per relationem ad atti noti non determina nullità se è evidente l'elaborazione autonoma; le censure sulla mancata considerazione di elementi a discarico erano generiche e irrilevanti alla luce dell'arsenale effettivamente rinvenuto, del numero e della tipologia delle armi e di un precedente specifico; il pericolo di reiterazione può essere ragionevolmente desunto dalle modalità del fatto e dalla personalità dell'indagato senza che occorra dimostrare "occasioni prossime"; il sequestro non annulla automaticamente il pericolo di reiterazione; la doglianza sull'inquinamento probatorio è generica e non decisiva, e il rifiuto di misure meno afflittive è adeguatamente motivato dalla mancanza di fiducia nella capacità di autocontrollo dell'indagato. Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen. (costituzione del Tribunale)
Richiamata per indicare la composizione del Tribunale della Libertà che ha deciso l'ordinanza; utilizzo formale per inquadrare il giudice competente.
art. 274 co.1 lett. c cod. proc. pen. (presupposti della custodia cautelare - pericolo di reiterazione)
La Corte interpreta il requisito della "concretezza" e "attualità" del pericolo di reiterazione come un endiadi che rafforza il dovere argomentativo: il giudice può desumere il pericolo dalle modalità del fatto e dalla personalità dell'indagato senza dover individuare "occasioni prossime" esterne che rendano certa la ripetizione.
art. 292 co.1 lett. c cod. proc. pen. (nullità per difetto di motivazione, novellato dalla legge n.47/2015)
La Corte chiarisce che la previsione di autonoma valutazione del GIP non impone la riscrittura integrale degli atti d'indagine: è sufficiente una 'visibile' elaborazione autonoma anche se il giudice fa riferimento per relationem ad atti noti.
legge n. 47 del 2015 (modifiche al sistema cautelare)
Richiamata come contesto della riforma che ha introdotto l'enfasi sull'attualità del pericolo; la Corte interpreta la riforma come rafforzamento del dovere motivazionale ma non come modifica sostanziale del criterio prognostico.
art. 203 cod. pen. (schema logico del giudizio prognostico)
Richiamato per spiegare la natura del giudizio prognostico: si fonda sulla componente storica (modalità del fatto, precedenti, condotta) e ammette una dose di incertezza, ma deve poggiare su elementi concreti emersi fino al momento della decisione.
Massime di principio
- La presenza di un numero elevato e di particolari tipologie di armi, con elementi che denotano consapevolezza e disponibilità, può fondare il pericolo di reiterazione anche se le armi sono state sequestrate.
- Il giudice può richiamare per relationem atti d'indagine (richieste del PM, schede tecniche) purché risulti una visibile e autonoma elaborazione motivazionale; la mera conformità grafica non determina nullità.
- La valutazione della concretezza e attualità del pericolo di reiterazione si basa principalmente sulle caratteristiche storiche del fatto e della persona (modalità dell'illecito, precedenti), non sull'accertamento di "occasioni prossime" esterne e difficilmente prevedibili.
- Argomentazioni difensive generiche o non specificamente fondate sui fatti emersi sono spesso ritenute inammissibili o infondate in sede di legittimità; il ricorso deve indicare in modo preciso dove la motivazione manca o è illogica.
- La semplice assenza di armi in altri luoghi o il sequestro non sono automaticamente idonei a escludere il pericolo cautelare; il giudice valuta l'insieme degli elementi sul profilo della personalità e del rischio.
- La scelta di misure meno afflittive (es. arresti domiciliari con braccialetto elettronico) può essere rifiutata se la motivazione documenta insufficiente fiducia nella capacità di autocontrollo dell'indagato.
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