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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23325/2022 del 15/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che aveva dichiarato la prescrizione per i reati di falsificazione (artt. 476-482 c.p.) e confermato la condanna per riciclaggio (art. 648-bis c.p.), contestando: (1) l'utilizzabilità dell'interrogatorio reso il 14/04/2010 in assenza di un avvocato abilitato (era presente un praticante), invocando violazioni degli artt. 63, 64, 179, 185 e 191 c.p.; (2) la mancata acquisizione di una perizia calligrafica necessaria a dimostrare la verità delle dichiarazioni dell'imputato e a confutare la qualificazione del fatto come riciclaggio; (3) l'erronea qualificazione giuridica dell'evento come riciclaggio invece che ricettazione; (4) la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex artt. 62-bis e 133 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato l'attacco all'interrogatorio: al tempo dei fatti l'art. 7 della L. 479/1999 consentiva talune attività ai praticanti per specifiche fattispecie (tra cui la ricettazione) e, comunque, il ricorrente non ha dimostrato che l'esclusione del verbale compromettesse la "prova di resistenza" data la convergenza di molteplici indizi acquisiti. Sul secondo e terzo motivo (esaminati congiuntamente) ha ritenuto le censure generiche o non ammesse: la Corte territoriale aveva motivato la qualificazione in riciclaggio valorizzando accertamenti della RG, la documentazione falsa, la punzonatura alterata del telaio, lo spostamento del bene e la mancata indicazione della provenienza; la richiesta generica di una perizia calligrafica non giustificava la rinnovazione istruttoria. Sul quarto motivo la Cassazione ha ritenuto fondata la valutazione dei giudici di merito che avevano negato le attenuanti generiche per i numerosi precedenti dell'imputato, correttamente richiamando i parametri dell'art. 133 c.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 648-bis c.p.

    Norma centrale per la qualificazione del fatto quale riciclaggio; la Corte d'Appello e la Cassazione hanno ritenuto sussistente il dolo qualificato dalla condotta volta a ostacolare l'identificazione della provenienza del bene (punzonatura alterata e documento falso), nonostante le versioni difensive dell'imputato

  • artt. 476-482 c.p.

    Riferite alle ipotesi di falsificazione di documenti; la Corte d'Appello ha dichiarato la prescrizione per tali reati

  • art. 7 L. 479/1999 (punto B, n.2)

    Ai tempi dei fatti consentiva ai praticanti avvocati di svolgere attività in ambito penale per specifiche tipologie di reato (tra cui la ricettazione), motivo per cui la mancata presenza di un avvocato abilitato non ha reso automaticamente nullo l'interrogatorio

  • L. 247/2012

    Normativa sopravvenuta che la Corte territoriale ha citato erroneamente; la Cassazione osserva che alla data dell'interrogatorio la norma applicabile era la L. 479/1999

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condanna alle spese e al versamento in favore della Cassa delle Ammende

  • art. 62-bis c.p.

    Previsione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che non fossero applicabili alla luce dei precedenti penali dell'imputato e della valutazione effettuata con i parametri dell'art. 133 c.p.

  • art. 133 c.p.

    Criteri per la determinazione delle circostanze attenuanti generiche; i giudici di merito hanno richiamato i parametri e motivato la negazione delle attenuanti richiamando i precedenti dell'imputato

  • art. 648 c.p.

    Fattispecie di ricettazione originariamente ipotizzata nelle fasi iniziali e richiamata nella valutazione della legittimità della presenza del praticante; la Corte ha distinto la ricettazione dal riciclaggio ritenendo più adeguata la qualificazione quest'ultima

  • artt. 63, 64, 179, 185, 191 c.p.

    Norme richiamate dal ricorrente nella censura sull'utilizzabilità dell'interrogatorio; la Cassazione ha ritenuto la questione manifestamente infondata o non decisiva alla luce della normativa applicabile al tempo e della prova complessiva

Massime di principio

  • La validità di atti processuali compiuti in assenza di un difensore abilitato va valutata secondo la normativa vigente al momento in cui l'atto è stato compiuto; una norma sopravvenuta non annulla automaticamente atti precedenti
  • Chiunque impugni l'utilizzabilità di una prova deve dimostrare l'incidenza che l'eventuale esclusione avrebbe sulla "prova di resistenza": se le residue risultanze sono convergenti e sufficienti, l'impugnazione rischia di essere dichiarata manifestamente infondata
  • La rinnovazione dell'istruttoria in appello è eccezionale: la richiesta di acquisizione di perizia (es. calligrafica) deve essere adeguatamente specificata e motivata per giustificare l'apertura di ulteriori accertamenti
  • La qualificazione tra ricettazione e riciclaggio dipende dalla valutazione complessiva delle prove (comportamento volto a ostacolare l'identificazione della provenienza del bene, messa in circolazione con documenti falsi, spostamento del bene), non dalle sole dichiarazioni difensive; il giudice ha ampia discrezionalità se motiva in modo logico e coerente
  • Per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche occorre che il giudice si riferisca ai parametri dell'art. 133 c.p.; non è necessario esaminarli tutti, ma deve indicare quale parametro ha considerato e motivarne l'esclusione o l'applicazione, tenendo conto dei precedenti penali

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