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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-372/20

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 25 novembre 2021. — QY contro Finanzamt Österreich. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzgericht. — Rinvio pregiudiziale – Articoli 45 e 48 TFUE – Libera circolazione dei lavoratori – Parità di trattamento – Prestazioni familiari erogate ai cooperanti che portano con sé i propri familiari nel paese terzo cui sono stati assegnati in servizio – Soppressione – Articolo 288, secondo comma, TFUE – Atti giuridici dell’Unione – Portata dei regolamenti – Normativa nazionale il cui ambito di applicazione ratione personae è più ampio di quello di un regolamento – Presupposti – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 11, paragrafo 3, lettere a) ed e) – Ambito di applicazione – Lavoratrice subordinata cittadina di uno Stato membro impiegata in qualità di cooperante da un datore di lavoro stabilito in altro Stato membro e inviata in missione in un paese terzo – Articolo 68, paragrafo 3 – Diritto del richiedente prestazioni familiari di depositare una domanda unica presso l’istituzione dello Stato membro competente in via prioritaria o presso l’istituzione dello Stato membro competente in via subordinata. — Causa C-372/20

Giurisprudenza europea62020CJ0372

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce che, nel caso di una cooperante assunta in Austria e inviata in Uganda dopo una fase di formazione e con rientro per reinserimento, la legislazione applicabile resta quella austriaca ai sensi del regolamento n. 883/2004. Esclude inoltre che il diritto UE impedisca all'Austria di adottare una norma nazionale di equiparazione più ampia, purché non si disapplichi il primato del regolamento. La domanda di prestazioni familiari deve essere unica e il coordinamento tra istituzioni avviene d'ufficio; infine, la soppressione generale degli assegni familiari per i cooperanti con famiglia in paese terzo non viola gli articoli 45 e 48 TFUE se non introduce discriminazioni fondate sulla cittadinanza o sull'esercizio della libera circolazione.

Coordinamento della sicurezza sociale: determinazione della legislazione applicabile a una cooperante distaccata in un paese terzo, cumulabilità e presentazione della domanda di assegni familiari, nonché compatibilità con il diritto UE della soppressione nazionale delle prestazioni familiari per i cooperanti all'estero.

La questione giuridica

Il giudice del rinvio chiede, in sintesi: 1) se una cooperante assunta in Austria e assegnata in un paese terzo dopo un periodo di formazione e con successivo reinserimento debba essere considerata soggetta alla legislazione austriaca quale lavoratrice subordinata ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 883/2004, oppure rientrare nella regola residuale della residenza; 2) se il diritto UE osti a una norma nazionale che estende ai cittadini SEE un regime di equiparazione più ampio del regolamento n. 883/2004; 3) se, in caso di cumulo di diritti, la domanda di prestazioni familiari debba essere presentata una sola volta presso un'unica istituzione con successiva trasmissione tra istituzioni oppure con due domande distinte; 4) se gli articoli 45 e 48 TFUE ostino alla soppressione generale delle prestazioni familiari per i cooperanti che portano la famiglia nel paese terzo di missione.

Principio di diritto

La Corte afferma che una lavoratrice assunta da un datore di lavoro stabilito in uno Stato membro e inviata, dopo formazione e successivo reinserimento in quello Stato, a svolgere la missione in un paese terzo resta soggetta, ai fini del regolamento n. 883/2004, alla legislazione dello Stato membro del datore di lavoro ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera a), senza applicazione della regola residuale di residenza. Inoltre, il diritto dell'Unione non vieta a uno Stato membro di adottare una normativa nazionale di applicazione personale più ampia del regolamento, purché sia interpretata conformemente al diritto UE e non ne sia compromesso il primato; la domanda di prestazioni familiari va presentata una sola volta presso una sola istituzione, che deve poi attivare il coordinamento con l'eventuale istituzione competente in via subordinata. Infine, gli articoli 45 e 48 TFUE non ostano alla soppressione generale delle prestazioni familiari per i cooperanti all'estero, se la misura è applicata indifferentemente ai cittadini nazionali e agli altri cittadini UE e la differenza di trattamento dipende dal luogo di residenza dei figli in uno Stato membro o in un paese terzo, non dall'esercizio della libera circolazione.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 288, secondo comma, TFUE
  • Articolo 45 TFUE
  • Articolo 48 TFUE
  • Articolo 4, paragrafi 2, 3 e 4, TUE
  • Regolamento (CE) n. 883/2004
  • Regolamento (CE) n. 987/2009
  • Regolamento (UE) n. 492/2011

Coordinamento della sicurezza sociale e assegni familiari per una cooperante in missione in Uganda

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Bundesfinanzgericht (Austria) in una controversia tra una lavoratrice cooperante e l'amministrazione tributaria austriaca sul diritto agli assegni familiari. La Corte affronta, da un lato, la determinazione della legislazione applicabile ai sensi del regolamento n. 883/2004 e, dall'altro, la compatibilità con il diritto UE della soppressione nazionale delle prestazioni familiari per i cooperanti assegnati in un paese terzo.

Fatti e procedimento principale

La ricorrente, cittadina tedesca, lavorava dal 2002 come cooperante e nel 2016 aveva concluso un contratto con un'organizzazione non governativa austriaca. Il lavoro prevedeva un periodo di preparazione a Vienna, una missione in Uganda accompagnata dalla famiglia e un successivo periodo di reinserimento in Austria; il datore di lavoro era stabilito a Vienna e la ricorrente era iscritta al regime previdenziale austriaco. Dopo che le autorità tedesche avevano cessato gli assegni familiari per i primi due figli, la ricorrente aveva chiesto gli assegni familiari in Austria. L'amministrazione tributaria aveva respinto le domande sostenendo che l'attività svolta in Uganda non costituiva attività subordinata in Austria ai fini del regolamento n. 883/2004 e che, comunque, non sussisteva un diritto nazionale.

Questioni pregiudiziali rilevanti

Il giudice del rinvio ha sottoposto alla Corte diverse questioni, tra cui:

  • se la ricorrente dovesse essere considerata lavoratrice subordinata in Austria ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 883/2004 oppure soggetta alla regola residuale della residenza di cui alla lettera e);
  • se una norma nazionale come l'articolo 53, paragrafo 1, del FLAG fosse incompatibile con l'articolo 288, secondo comma, TFUE;
  • se per le prestazioni familiari fosse necessaria una sola domanda presso un'unica istituzione o due domande distinte;
  • se la soppressione generale degli assegni familiari per i cooperanti con famiglia in paese terzo violasse gli articoli 45 e 48 TFUE.

Normativa UE richiamata

La Corte richiama in particolare il regolamento n. 883/2004, soprattutto:

  • articolo 1, lettera z), sulla nozione di prestazione familiare;
  • articolo 3, paragrafo 1, lettera j), sull'ambito materiale;
  • articolo 4 sulla parità di trattamento;
  • articolo 5 sull'assimilazione di fatti e prestazioni;
  • articolo 7 sulla totalizzazione e esportabilità delle prestazioni in denaro;
  • articolo 11, paragrafo 3, lettere a) ed e), sulla legislazione applicabile;
  • articoli 67 e 68 sulle prestazioni familiari e sulle regole di priorità in caso di cumulo. Richiama inoltre il regolamento n. 987/2009, in particolare l'articolo 11 sulla residenza e l'articolo 60, paragrafi 2 e 3, sulla gestione delle domande di prestazioni familiari, nonché il regolamento n. 492/2011 e gli articoli 45 e 48 TFUE.

Ragionamento della Corte sulla prima questione

La Corte ricorda che il fatto che l'attività lavorativa sia svolta fuori dal territorio dell'Unione non esclude di per sé l'applicazione delle norme UE sulla libera circolazione dei lavoratori, se il rapporto di lavoro conserva un collegamento sufficientemente stretto con l'Unione. Nel caso di specie tale collegamento sussisteva con l'Austria: il datore di lavoro era stabilito in Austria, il contratto era soggetto al diritto austriaco, la ricorrente aveva svolto formazione e reinserimento a Vienna ed era iscritta al sistema previdenziale austriaco. La Corte conclude che, in una situazione siffatta, la ricorrente deve essere considerata soggetta alla legislazione dello Stato membro del datore di lavoro ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 883/2004. Non occorre quindi ricorrere alla norma residuale dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera e).

Ragionamento sulla seconda questione

Quanto alla norma nazionale che estende l'equiparazione ai cittadini degli Stati SEE, la Corte ricorda che gli Stati membri possono adottare misure di applicazione di un regolamento se esse non ostacolano l'applicabilità diretta dell'atto UE, non ne dissimulano la natura e non compromettono il primato del diritto dell'Unione. In concreto, il diritto UE non osta all'adozione della disposizione nazionale, purché essa sia interpretata in modo conforme al regolamento n. 883/2004 e non ne sia rimesso in discussione il primato.

Questioni quinta e sesta: irricevibilità

La Corte dichiara irricevibili le questioni sulla decisione provvisoria da adottare dal giudice nazionale, poiché il giudice del rinvio aveva già adottato una decisione provvisoria e, in ogni caso, dalla risposta alla prima questione risultava che l'Austria era lo Stato competente in via prioritaria. Le questioni risultavano quindi ipotetiche e non necessarie per la soluzione della controversia.

Ragionamento sulla settima questione: una sola domanda di prestazioni familiari

La Corte interpreta l'articolo 68, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 883/2004 e l'articolo 60 del regolamento n. 987/2009 nel senso che il richiedente deve presentare una sola domanda presso una sola istituzione competente. Spetta poi a tale istituzione, a seconda che si ritenga competente in via prioritaria o subordinata, erogare le prestazioni oppure trasmettere immediatamente la domanda all'istituzione dell'altro Stato membro e informare il richiedente. Il sistema mira a garantire un trattamento rapido e coordinato della domanda.

Ragionamento sulle questioni ottava e nona: soppressione delle prestazioni familiari per i cooperanti

La Corte osserva anzitutto che gli articoli 45 e 48 TFUE e il regolamento n. 883/2004 non impongono l'armonizzazione dei sistemi previdenziali, ma soltanto il loro coordinamento, lasciando agli Stati membri la competenza di disciplinare le condizioni di concessione delle prestazioni nel rispetto del diritto UE. Nel caso concreto, la soppressione delle prestazioni familiari per i cooperanti che portano con sé la famiglia nel paese terzo di missione non appare, in linea di principio, discriminatoria se si applica indifferentemente ai cittadini austriaci e a quelli degli altri Stati membri. Inoltre, non costituisce una discriminazione indiretta fondata sulla cittadinanza quando la differenza di trattamento dipende dal fatto che i figli risiedano in uno Stato membro oppure in un paese terzo, e non dall'esercizio del diritto alla libera circolazione. La Corte aggiunge che eventuali effetti sfavorevoli sulla mobilità non sono sufficienti, da soli, a rendere incompatibile la misura con gli articoli 45 e 48 TFUE.

Dispositivo

La Corte risponde che:

  • la cooperante è soggetta alla legislazione austriaca ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 883/2004;
  • l'articolo 288, secondo comma, TFUE non osta a una norma nazionale di equiparazione più ampia, se interpretata conformemente al regolamento e senza pregiudicare il primato di quest'ultimo;
  • la domanda di prestazioni familiari si presenta una sola volta presso una sola istituzione;
  • gli articoli 45 e 48 TFUE non ostano alla soppressione generale delle prestazioni familiari per i cooperanti con famiglia in un paese terzo, alle condizioni indicate dalla Corte.

Come è indicizzato

Materiesicurezza socialeprestazioni familiarilibera circolazione dei lavoratoricoordinamento dei sistemi di sicurezza socialediscriminazione

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