Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11201/2024 del 18/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano del 13/06/2023 che aveva rigettato la richiesta di permesso premio ex art. 30-ter Ord. pen.; il ricorrente sosteneva che il giudice avesse reiterato motivazioni già annullate dalla Cassazione, che avesse reintrodotto una presunzione di pericolosità del non collaborante e che, per effetto delle disposizioni transitorie, non potesse applicarsi la nuova disciplina di cui al d.l. n.162/2022 (art. 4-bis Ord. pen.) nei procedimenti pendenti

La decisione

Ricorso rigettato. La Corte ha ritenuto applicabile la modifica normativa di cui al d.l. n.162/2022 (conv. l. n.199/2022) e ha confermato che, per i condannati per 416-bis non collaboranti, è previsto un onere di "istruttoria rafforzata": devono essere prodotti elementi specifici, ulteriori e diversi dalla mera buona condotta carceraria, dalla partecipazione a percorsi rieducativi e dalla mera dichiarazione di dissociazione, nonché la dimostrazione dell'adempimento delle obbligazioni civili o dell'impossibilità assoluta di tale adempimento e, ove rilevante, iniziative riparatorie a favore delle vittime. Il Tribunale aveva accertato l'assenza di prove sufficienti in tal senso (pagamenti modesti non collegati alle vittime, nessuna iniziativa riparatoria significativa, nessuna prova di assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata) e ha correttamente escluso la concessione del permesso premio; il ricorrente è stato anche condannato alle spese.

Norme richiamate

  • art. 4-bis Ord. pen. (introdotto/modificato dal d.l. 31/10/2022, n.162, conv. l. 30/12/2022, n.199)

    l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento e allegano elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione ... che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata ... nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti ... Al fine della concessione dei benefici, il giudice accerta altresì la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa.

    Per i condannati per 416-bis che non collaborano è previsto un onere probatorio rafforzato: servono elementi concreti e specifici oltre alla buona condotta e alla dissociazione. La norma si applica ai procedimenti in corso per la natura processuale dei benefici (principio del tempus regit actum).

  • art. 30-ter Ord. pen.

    Norma che disciplina il permesso premio; applicata congiuntamente alle condizioni rafforzate imposte dall'art. 4-bis nel caso di condannati non collaboranti.

  • art. 627 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai rilievi della Cassazione e ai principi cui il giudice di rinvio deve attenersi; la Corte ha rilevato che il ricorrente non ha contrastato gli specifici rilievi istruttori del Tribunale di sorveglianza.

  • art. 3, comma 2, d.l. n.162/2022 (disposizioni transitorie)

    Le disposizioni transitorie non hanno impedito l'applicazione delle modifiche dell'art. 4-bis ai procedimenti pendenti, atteso il carattere processuale delle norme sui benefici e il principio tempus regit actum; il Tribunale ha quindi correttamente applicato la disciplina nuova.

  • Sentenza Corte Costituzionale n.253/2019

    Rilevata dal ricorrente come limite all'uso della mancata collaborazione come presunzione assoluta di pericolosità; la Corte amministrativa di merito ne tiene conto ma ha ritenuto che la nuova disciplina legislativa abbia modificato il quadro normativo, imponendo un diverso onere probatorio per i non collaboranti.

  • Cass. Sez. 1, n. 38278 del 20/04/2023 (Perrone)

    Precedente citato che conferma l'applicabilità delle modifiche normative sui benefici ai procedimenti in corso, con richiamo al principio tempus regit actum.

Massime di principio

  • Le modifiche dell'art. 4-bis Ord. pen. introdotte dal d.l. n.162/2022 si applicano anche ai procedimenti pendenti relativi a benefici penitenziari, per il principio tempus regit actum, salvo diversa disciplina transitoria espressa.
  • Per i condannati per reati ostativi di "prima fascia" (416-bis) che non collaborano, l'accesso a benefici (es. permessi premio) richiede un'istruttoria rafforzata: occorre produrre elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla sola buona condotta, alla partecipazione a percorsi trattamentali e alla mera dichiarazione di dissociazione.
  • La dimostrazione dell'adempimento delle obbligazioni civili e di iniziative riparatorie verso le vittime è rilevante e, se assente o generica, può legittimamente determinare il rigetto della richiesta di beneficio.
  • La mera dichiarazione di dissociazione o la partecipazione a iniziative generiche non sono sufficienti per escludere collegamenti attuali con la criminalità organizzata; servono elementi concreti e verificabili.
  • La valutazione del ruolo avuto nell'associazione (apicale o gregario) e l'attualità dell'operatività del clan sono fattori decisivi: un ruolo significativo o la presenza di attività della cosca possono rafforzare il diniego se non si provano collegamenti cessati.
  • Quando si prepara una richiesta di beneficio per un non collaborante, la difesa dovrebbe allegare e documentare: prove di riparazione diretta alle vittime, elementi oggettivi sullo stato dei collegamenti con la mafia (es. pareri, accertamenti investigativi), evidenze economiche che dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili o l'impossibilità assoluta di adempiere, e la partecipazione a iniziative trattamentali con valenza riparatoria.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.