Sentenza n. 40/2026 - Aosta, Sezione 1
per l’annullamento “- dell'Ordinanza n. 1/2025 del 17.9.2025 notificata in pari data con la quale il Responsabile dell'UT comunale ha disposto il “Ripristino dello stato dei luoghi relativo a trasformazione urbanistico edilizia in Villaggio Etolin”; - della Diffida sindacale 4.12.2024 prot. 14131 a ripristinare i luoghi, in parte qua, con riferimento ai manufatti poi divenuti oggetto dell'ordinanza 1/2025; - dell'atto portante `Riattivazione del procedimento sanzionatorio … con riferimento alla diffida del 4.12.2024 prot. 14131 relativamente al solo punto 2 …” notificato il 29.7.2025; - di tutti gli atti, pareri o provvedimenti antecedenti, presupposti, consequenziali, successivi o comunque connessi”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di ripristino dello stato dei luoghi relativa a una struttura metallica tipo cantilever installata in un insediamento produttivo, nonché diffida e atto di riattivazione del procedimento sanzionatorio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'ordinanza di ripristino, la precedente diffida sindacale e l'atto di riattivazione del procedimento sanzionatorio, deducendo violazione o falsa applicazione dell'art. 59 della l.r. Valle d'Aosta n. 11/1998 e della D.G.R. n. 378 del 12 aprile 2021, nonché travisamento o erroneità dei fatti, vizio istruttorio e difetto di motivazione. La ricorrente sosteneva che il cantilever, destinato allo stoccaggio di materiali e attrezzature, fosse una mera scaffalatura funzionale all'attività artigianale già assentita con il permesso di costruire n. 228/2021, installata su piazzali autorizzati, priva di chiusure laterali e di volumetria edilizia, amovibile e ancorata al suolo soltanto per ragioni di sicurezza. Il Comune ha eccepito, tra l'altro, la tardività e l'inammissibilità delle censure rivolte contro la diffida del dicembre 2024 e ha sostenuto nel merito che la struttura fosse stabilmente installata, destinata a esigenze permanenti dell'impresa e non prevista dal titolo edilizio originario.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, esaminando direttamente il merito in applicazione del principio della ragione più liquida e prescindendo dalle eccezioni preliminari del Comune. Ha ritenuto non decisiva la compatibilità dell'opera con la destinazione produttiva dell'area, poiché tale compatibilità riguarda l'astratta assentibilità dell'intervento ma non esclude la necessità di ottenere previamente il titolo edilizio. Ha inoltre escluso che la presenza di strutture analoghe prive di titolo possa costituire un valido parametro di comparazione, non potendo eventuali illegittimità amministrative fondare una pretesa alla parità nell'illegittimità. Nel merito, la struttura, avente ingombro di circa 12 x 6 metri e altezza superiore a 6 metri, ancorata al suolo e destinata allo stoccaggio continuativo, è stata ritenuta incompatibile con la nozione di mera scaffalatura precaria. L'assenza di tamponamenti laterali e di volumetria edilizia in senso stretto non esclude la qualificazione come nuova costruzione, poiché rilevano la trasformazione stabile del territorio, le dimensioni, l'ancoraggio e la permanenza temporale dell'opera. Il permesso di costruire originario aveva assentito il fabbricato artigianale, le aree verdi, la viabilità interna e i parcheggi, ma non depositi permanenti o strutture per lo stoccaggio all'aperto. Pertanto il cantilever costituiva un manufatto autonomo, non coperto dal titolo originario, la cui realizzazione richiedeva un previo titolo edilizio, pacificamente mancante. L'ordinanza è stata quindi ritenuta immune dai vizi dedotti. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 59 l.r. Valle d'Aosta n. 11/1998
La ricorrente ne ha invocato la violazione, ma il TAR ha ritenuto legittima la qualificazione dell'opera come intervento edilizio soggetto a previo titolo.
D.G.R. Valle d'Aosta n. 378 del 12 aprile 2021
“trasformazione o occupazione permanente del suolo e del sottosuolo”
La disciplina regionale ricomprende tra gli interventi di nuova costruzione le trasformazioni o occupazioni permanenti del suolo e l'installazione di manufatti destinati a deposito o magazzino quando non soddisfino esigenze meramente temporanee; rilevano anche opere non configurabili come edifici in senso stretto ma stabilmente incidenti sull'assetto del territorio.
art. 3, comma 1, lett. e.5) ed e.7), d.P.R. n. 380/2001
Le fattispecie relative a strutture utilizzate come depositi o magazzini e alla realizzazione di depositi di merci o materiali sono richiamate a sostegno della riconducibilità delle scaffalature di rilevanti dimensioni alla categoria della nuova costruzione.
Massime di principio
- La compatibilità di un manufatto con la destinazione urbanistica produttiva dell'area dimostra, al più, la sua astratta assentibilità, ma non esclude la necessità di ottenere previamente il titolo edilizio richiesto dalla legge.
- La nozione di nuova costruzione non coincide con quella di edificio chiuso o produttivo di volumetria: comprende ogni opera idonea a determinare una trasformazione stabile e non precaria del territorio, anche se priva di tamponamenti laterali e realizzata senza opere murarie in senso stretto.
- Una struttura metallica di rilevanti dimensioni, stabilmente ancorata al suolo e destinata allo stoccaggio continuativo di materiali o attrezzature per esigenze durevoli dell'impresa, non è qualificabile come opera precaria o mera scaffalatura, ma può costituire nuova costruzione soggetta a previo titolo edilizio.
- La precarietà dell'opera deve essere valutata in relazione alla funzione concreta e alla durata dell'esigenza soddisfatta: l'amovibilità materiale o l'assenza di volumetria non sono sufficienti quando il manufatto è destinato a una funzione permanente di deposito.
- Il titolo edilizio che autorizza un fabbricato produttivo e le relative sistemazioni esterne non copre automaticamente la realizzazione successiva di depositi permanenti o strutture di stoccaggio all'aperto non previste dagli elaborati progettuali.
- Eventuali opere analoghe realizzate senza titolo o tollerate dall'amministrazione non costituiscono un valido parametro di comparazione per ottenere l'annullamento di un provvedimento legittimo, poiché non può invocarsi la parità di trattamento nell'illegittimità.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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