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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26581/2026 del 15/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato condannato in primo grado e la Corte di appello aveva confermato la condanna a otto mesi di reclusione per il reato di falsa denuncia aggravata o comunque falsa denuncia prevista dall'art. 367 c.p. La vicenda, ricostruita nei provvedimenti di merito, riguardava una denuncia di furto con strappo di un telefono cellulare presentata il 22 agosto 2020; successivamente l'imputato aveva depositato un'integrazione in cui sosteneva che il telefono gli fosse stato restituito dal padre di uno dei presunti autori minorenni. La difesa ha ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla responsabilità, sostenendo che la Corte territoriale avesse valorizzato in modo illogico l'esito negativo delle videocamere, i tabulati telefonici e l'asserita mancanza di movente, senza considerare che il luogo del fatto era stato successivamente chiarito e che i controlli sui tabulati erano stati eseguiti solo su una SIM e non sull'IMEI o sull'altra utenza; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., assumendo che la falsa denuncia non avesse arrecato danni e che l'attività investigativa fosse stata limitata, oltre ad essere stata poi comunicata la restituzione del telefono con l'indicazione dell'IMEI.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero sostanzialmente diretti a contestare la ricostruzione fattuale e la valutazione delle prove già compiute dai giudici di merito, nell'ambito di una doppia conforme sorretta da motivazione logica e non contraddittoria. In particolare, ha giudicato plausibile e coerente la valorizzazione dei dati oggettivi (assenza di riscontri video nel luogo e nell'orario indicati, incongruenze sulla localizzazione del furto, assenza di traffico sull'utenza indicata come inserita nel telefono, inverosimiglianza della successiva narrazione sulla restituzione del cellulare) e ha escluso che il mancato accertamento del movente potesse incidere sulla tenuta del quadro probatorio. Ha inoltre ritenuto corretta la negazione della particolare tenuità del fatto, perché la falsa denuncia aveva determinato l'avvio di articolate indagini per un fatto di significativa gravità in pieno centro, e la successiva comunicazione della restituzione del telefono non eliminava l'offensività della condotta originaria. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 367 c.p.

    Norma incriminatrice del reato contestato, ritenuto integrato sulla base della denuncia falsamente presentata e degli elementi oggettivi acquisiti.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto è stata esclusa perché la condotta ha determinato l'avvio di indagini articolate per un fatto di rilevante gravità, risultando incompatibile con l'offensività minima richiesta dalla causa di non punibilità.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiamato solo per la sintesi dei motivi di ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità.

  • art. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218

    Richiamo giurisprudenziale sulla c.d. doppia conforme e sull'integrazione reciproca delle motivazioni di merito.

Massime di principio

  • In presenza di doppia conforme, le motivazioni di primo e secondo grado si integrano reciprocamente; in cassazione non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio.
  • La falsa denuncia può essere desunta da un complesso di elementi oggettivi anche indiretti, purché convergenti e logicamente coerenti, senza che l'assenza di prova del movente sia di per sé idonea a escludere la responsabilità.
  • Le censure che prospettano una lettura alternativa dei fatti, senza evidenziare manifeste illogicità o contraddizioni della motivazione, sono inammissibili perché risolvono una contestazione di merito.
  • La particolare tenuità del fatto va esclusa quando la condotta, per modalità e conseguenze, abbia provocato l'avvio di un'attività investigativa non marginale per un fatto di apprezzabile gravità; la successiva rettifica o comunicazione dell'intervenuta restituzione del bene non elimina retroattivamente l'offensività della falsa denuncia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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