Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 22099/2021 del 03/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso tre avvisi di accertamento nei confronti di un imprenditore agricolo per gli anni d'imposta 2002, 2003 e 2004, recuperando IVA, IRPEF e IRAP, oltre sanzioni, in relazione alla cessione di terreni agricoli acquisiti per successione e ritenuti suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo il PRG comunale. La cessione era stata effettuata nel 2004 dopo un contratto preliminare del 2002. Il contribuente aveva contestato, nei gradi di merito e poi in cassazione, l'assoggettamento a IVA della vendita del terreno, sostenendo che il bene, divenuto edificabile, fosse uscito dalla sfera strumentale dell'impresa agricola; aveva inoltre censurato la tassazione IRPEF delle plusvalenze sugli acconti percepiti nel 2003, assumendo che il presupposto d'imposta si realizzasse solo con il definitivo trasferimento del bene, e aveva dedotto l'erronea applicazione retroattiva dell'art. 36, comma 2, D.L. n. 223 del 2006 come norma interpretativa autentica.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, cassando la sentenza impugnata e decidendo nel merito: ha annullato l'avviso di accertamento limitatamente alle riprese a fini IVA e IRAP, ritenendo che la cessione del terreno edificabile da parte dell'imprenditore agricolo non fosse operazione imponibile IVA e non concorresse alla base imponibile IRAP. Ha respinto il secondo e il terzo motivo, ma ha corretto la motivazione della sentenza impugnata: ha affermato che la plusvalenza IRPEF si realizza solo con il contratto definitivo di compravendita, mentre gli acconti percepiti prima del trasferimento sono tassabili nell'anno di incasso solo una volta verificatosi il presupposto traslativo, sicché la ripresa relativa all'annualità degli acconti è stata ritenuta corretta. Le spese sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato per denunciare l'omessa pronuncia e il vizio di minuspetizione, ritenuto sussistente sul tema dell'assoggettamento a IVA della cessione del terreno.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia.

  • art. 384 c.p.c.

    Consente alla Corte, quando non occorrano ulteriori accertamenti in fatto, di decidere la questione nel merito e di correggere la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge in materia di imposte sui redditi e di qualificazione della norma urbanistico-fiscale.

  • art. 36, comma 2, D.L. n. 223 del 2006, conv. in L. n. 248 del 2006

    È richiamato come disposizione interpretativa della nozione di area fabbricabile ai fini fiscali, ma la Corte precisa che il momento impositivo della plusvalenza resta ancorato al trasferimento definitivo del bene.

  • art. 81, lett. b), D.P.R. n. 917 del 1986

    La plusvalenza derivante dalla cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria concorre al reddito imponibile; tuttavia il reddito si realizza solo con l'atto di trasferimento a titolo oneroso.

  • art. 82, comma 1, D.P.R. n. 917 del 1986

    È applicato il principio di cassa per l'imputazione temporale del reddito una volta verificatosi il presupposto impositivo.

  • art. 1 d.P.R. n. 633 del 1972

    La cessione del terreno edificabile da parte dell'imprenditore agricolo non rientra tra le operazioni imponibili IVA quando il bene ha perduto la qualità di bene strumentale all'impresa.

  • art. 7 L. n. 448 del 2001

    È richiamato come conferma della tassabilità delle plusvalenze su terreni edificabili con destinazione agricola.

  • art. 1 dello Statuto del Contribuente

    È evocato dal ricorrente per contestare la retroattività dell'art. 36 D.L. n. 223 del 2006, ma il motivo viene respinto.

  • art. 385, comma 2, c.p.c.

    È la base per la regolazione delle spese di lite, compensate integralmente per reciproca soccombenza.

Massime di principio

  • La cessione di un terreno agricolo divenuto edificabile, effettuata da un imprenditore agricolo, non è soggetta a IVA quando il bene abbia perso la sua strumentalità rispetto all'impresa; in tale ipotesi l'operazione resta assoggettata all'imposta proporzionale di registro e non incide sulla base imponibile IRAP.
  • Nelle cessioni onerose di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, la plusvalenza imponibile ai fini IRPEF sorge solo con il trasferimento della proprietà mediante contratto definitivo, perché il preliminare produce soltanto effetti obbligatori e non realizza il presupposto d'imposta.
  • Il principio di cassa disciplina l'imputazione temporale del reddito solo dopo che il fatto generatore dell'imposta si è verificato: gli acconti percepiti prima del trasferimento non fanno sorgere, da soli, un'autonoma imponibilità della plusvalenza.
  • L'art. 36, comma 2, D.L. n. 223 del 2006 va letto nel senso che un'area è fabbricabile se il PRG vigente consente l'edificazione, indipendentemente dall'approvazione regionale o da strumenti attuativi, ma tale qualificazione non altera il diverso tema del momento di realizzazione della plusvalenza.
  • Quando il giudice di merito ometta di esaminare una questione ritualmente dedotta, la Corte di cassazione può cassare la decisione e decidere nel merito se non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImposte sui redditiIVAIRAP
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.