Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 6139/2026 - Roma, Sezione 4B

per l’annullamento - del decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, avente ad oggetto la certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - del decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante la “adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; nonché, ove possa occorrere e in parte qua: - della Circolare MEF – MDS prot. n. 1341 del 19 febbraio 2016; - della Circolare MEF – MDS prot. n. 3251 del 21 aprile 2016; - della Circolare MEF – MDS prot. n. 21179 dell’8 febbraio 2019; - della Circolare MEF – MDS prot. n. 22413 del 29 luglio 2019; - della Circolare MEF – MDS prot. n. 7435 del 17 marzo 2020; - dell’Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, recante i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto dei dispositivi medici e modalità di ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - del provvedimento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano n. prot. 22/179/CR6/7 del 14 settembre 2022; - dell’Intesa della Conferenza delle Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. prot. 6546/C7SAN del 27 settembre 2022; - dell’Intesa della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28 settembre 2022; - del decreto del Ministero della Salute del 15 giugno 2012, recante nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale; - del decreto del Ministero della Salute del 24 maggio 2019, recante nuovi modelli di rilevazione economica “Conto Economico” (CE), “Stato Patrimoniale” (SP); - del decreto n. 24681 del 14 dicembre 2022 della Regione Toscana;

Giustizia amministrativa202303163

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, nonché gli atti presupposti e il provvedimento regionale di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento, i decreti ministeriali del 6 luglio 2022, relativo alla certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015-2018, e del 6 ottobre 2022, concernente le linee guida per l’adozione dei provvedimenti regionali e provinciali di ripiano. Sono stati inoltre impugnati, ove occorrente e in parte qua, gli atti presupposti, tra cui circolari ministeriali, l’Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, atti e intese della Conferenza delle Regioni e della Conferenza Stato-Regioni, i decreti ministeriali sui modelli di rilevazione economica del Servizio sanitario nazionale e il decreto della Regione Toscana del 14 dicembre 2022, con il quale sono stati individuati i fornitori di dispositivi medici soggetti al ripiano e i relativi importi dovuti. Il testo della sentenza non espone in dettaglio i singoli vizi di legittimità dedotti, poiché la ricorrente ha successivamente dichiarato di non avere più interesse alla decisione di merito.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione resa dalla società ricorrente all’udienza straordinaria del 27 marzo 2026 circa l’assenza di un persistente interesse alla definizione nel merito della controversia. Non è stata quindi svolta alcuna valutazione sulla legittimità dei decreti ministeriali, degli atti presupposti o del provvedimento regionale di ripiano. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità e delle circostanze della controversia.

Norme richiamate

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, convertito

    È richiamato quale base normativa del meccanismo di ripiano del superamento dei tetti di spesa relativi ai dispositivi medici e dell’individuazione delle aziende fornitrici soggette al ripiano.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    È richiamato in relazione allo svolgimento dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato in modalità telematica.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente dichiara, nel corso del giudizio, di non avere più interesse alla decisione di merito, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esame dei motivi di illegittimità dedotti.
  • La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito non comporta necessariamente la condanna alle spese, potendo il giudice disporne la compensazione integrale in ragione della peculiarità e delle circostanze della controversia.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.