Sentenza del 23/09/2016 n. 18634 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva contestato, per l'anno 2004, un minor credito IVA di circa 2 milioni di euro e applicato sanzioni per circa 3 milioni di euro. Il credito derivava da una fattura di 10.300.000 euro emessa dall'amministratore e gestore di fatto della società quale acconto per la futura acquisizione di un complesso immobiliare. L'Amministrazione aveva ritenuto l'operazione simulata, oggettivamente inesistente e finalizzata a creare un credito IVA fittizio, evidenziando la genericità della scrittura privata, il mancato rispetto della forma richiesta per gli immobili, la coincidenza sostanziale tra promittente e acquirente, il mancato versamento dell'IVA da parte del professionista, l'assenza dei pagamenti concordati e l'assenza di un immobile concretamente individuato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società. Ha ritenuto corretta la decisione della Commissione tributaria regionale, secondo cui la scrittura relativa alla vendita di cosa futura immobiliare doveva avere forma scritta ad substantiam mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata; inoltre, le anomalie accertate costituivano elementi sufficienti per confermare la natura simulata e inesistente dell'operazione. Le doglianze riguardanti la valutazione delle prove e la motivazione sono state dichiarate inammissibili o infondate. La società è stata condannata a rimborsare all'Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 20.000 euro oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 1472 c.c.
La vendita di cosa futura immobiliare è una vendita obbligatoria idonea a produrre l'effetto traslativo quando il bene viene ad esistenza.
Art. 1350 c.c.
I contratti aventi ad oggetto diritti reali immobiliari devono essere stipulati per iscritto, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, a pena di nullità.
Art. 1351 c.c.
Il contratto preliminare deve avere la stessa forma richiesta per il contratto definitivo; pertanto, anche il preliminare relativo a una vendita immobiliare futura richiede la forma scritta qualificata.
Art. 1418 c.c.
La violazione della forma richiesta dalla legge ad substantiam determina la nullità del contratto.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis
La norma è stata richiamata dalla Commissione tributaria regionale in relazione alla possibile natura elusiva dell'operazione, ma la Cassazione ha considerato tale argomento una ratio decidendi aggiuntiva, non necessaria, poiché la decisione era già fondata sulla nullità, simulazione e inesistenza dell'operazione.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18, 22, 53 e 57
Le contestazioni relative alla completezza, sottoscrizione e conformità dell'atto di appello, nonché al divieto di nuove eccezioni in appello, non hanno determinato l'inammissibilità dell'impugnazione dell'Ufficio; alcune censure sono state ritenute inammissibili perché dirette contro la valutazione delle prove o formulate sotto una rubrica processuale non appropriata.
Art. 360 c.p.c.
Il giudizio di cassazione è a critica vincolata e non consente una nuova valutazione dei fatti e delle prove già esaminati dal giudice di merito.
Massime di principio
- Quando un'operazione riguarda beni immobili, anche futuri, occorre verificare rigorosamente il rispetto della forma scritta qualificata richiesta dalla legge; una semplice scrittura privata non autenticata può essere nulla.
- La detrazione o il credito IVA richiedono un'operazione reale, concreta e documentata. Una fattura formalmente emessa non è sufficiente se il negozio sottostante è simulato, generico o privo di effettiva esecuzione.
- La coincidenza o stretta identità tra le parti dell'operazione, l'assenza di pagamenti, il mancato versamento dell'IVA, la mancata individuazione dei beni e la genericità dei contratti possono costituire presunzioni concordanti di inesistenza dell'operazione.
- Il fatto che il credito IVA non sia stato ancora utilizzato o chiesto a rimborso non esclude l'irregolarità: può rilevare anche la mera potenzialità del vantaggio fiscale indebito.
- Il condono o la definizione agevolata del debito del soggetto che ha emesso la fattura non dimostrano la reale esistenza dell'operazione e possono essere ritenuti irrilevanti rispetto alla mancata corresponsione dell'IVA effettivamente dovuta.
- In cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio: le contestazioni devono riguardare effettive violazioni di legge o vizi motivazionali decisivi, adeguatamente specificati.
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