Cassazione Civile, Sentenza n. 6078/2024 del 06/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., deducendo un errore di fatto (errore di percezione/lettura) della Corte di cassazione: il Collegio avrebbe ritenuto che il processo-verbale di verifica (PVC) fosse stato notificato dopo il 2 settembre 2015 e quindi avrebbe applicato la disciplina posteriore (d.lgs. n. 128/2015), escludendo il regime transitorio e il raddoppio dei termini decadenziali. In realtà il PVC era stato redatto il 5 giugno 2015 (secondo gli atti), mentre la notifica degli avvisi avvenne in dicembre 2015; da tale svista deriverebbe la falsa supposizione che avrebbe inciso sulla decisione. In subordine il ricorrente censurava anche l'erronea applicazione delle norme sul raddoppio dei termini decadenziali, sull'onere della prova e sulla necessità della denuncia penale per poter beneficiare del raddoppio.
La decisione
La Corte accoglie il motivo di revocazione relativo all'errore di percezione: rileva che dal ricorso per cassazione emergeva chiaramente che il PVC era redatto il 5 giugno 2015 e che la corte aveva equivocato attribuendo a quella data la notificazione degli avvisi. Per tale errore di lettura la precedente ordinanza di cassazione viene revocata e si procede al giudizio rescissorio. Nel giudizio rescissorio la Corte dichiara però inammissibile il motivo che mirava a rinnovare la valutazione di merito circa l'insufficienza della prova fornita dall'Ufficio (quarto motivo), rilevando che esso richiedeva un sindacato di fatto vietato in cassazione. Di conseguenza la sentenza di merito (CTR) risulta consolidata in relazione alla decisione di merito che aveva rigettato la pretesa erariale per mancato assolvimento dell'onere probatorio, e l'originario ricorso per cassazione viene infine rigettato. Le spese del giudizio sono integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 395, n. 4, cod. proc. civ.
Fondamento della revocazione per errore di fatto: è riconosciuta la revocazione quando la decisione è stata fondata su una supposizione di fatto la cui verità è incontrovertibilmente esclusa dagli atti interni; qui applicata al caso di errore di percezione della data del PVC.
art. 43, terzo comma, D.P.R. n. 600/1973
Norma rilevante per la decadenza/termine di accertamento; la questione era quale formulazione (anteriore o posteriore alle modifiche del d.lgs. 128/2015) fosse applicabile in base alla data del PVC/degli atti di conoscenza.
art. 57, D.P.R. n. 633/1972
Richiamato in relazione alla disciplina dell'IVA e alla possibilità di recupero di detrazioni/indeducibilità in presenza di operazioni inesistenti; la Corte valuta la questione congiuntamente alle norme sulla decadenza.
art. 2, comma 3, d.lgs. n. 128/2015
Riferimento alla disciplina entrata in vigore il 2 settembre 2015; la corretta applicazione della disposizione dipendeva dalla data di redazione/notifica del PVC e la Corte ha ritenuto che la precedente lettura fosse viziata da errore percettivo.
art. 1, commi 130-132, L. n. 208/2015
Norme richiamate in relazione alla disciplina fiscale e ai termini applicabili; il loro effetto era connesso alla determinazione temporale degli atti di verifica.
art. 37, commi 24-26, D.L. n. 223/2006 (conv. L. n. 248/2006)
Norma sul raddoppio dei termini decadenziali evocata dal ricorrente quale disciplina applicabile in presenza di PVC redatti anteriormente alla modifica normativa; la Corte verifica la rilevanza temporale del PVC per stabilire l'applicabilità.
art. 2697, art. 2727 e art. 2729 cod. civ.
Richiamati in relazione al riparto dell'onere della prova; la Corte osserva che contestare la valutazione probatoria di merito in cassazione equivale ad un sindacato di fatto inammissibile.
art. 109, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.)
Riferimento alle norme fiscali sul reddito d'impresa/partecipazioni in tema di riparto degli oneri probatori; la Corte non accoglie la censura che richiederebbe rivalutazione di merito.
art. 19, D.P.R. n. 633/1972
Richiamata in tema di fatturazione e detraibilità IVA; la sua applicazione è stata valutata nel contesto della prova dell'inesistenza dell'operazione.
art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.; art. 118 disp. att. cod. proc. civ.; art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiami procedurali usati dal ricorrente per sostenere la meramente apparente motivazione sulla denuncia penale; la Corte ritiene che la questione sia stata correttamente esaminata e che la censura fosse in realtà una rimessione di merito.
art. 2 e art. 8, d.lgs. n. 74/2000
Norme penali in tema di fatture per operazioni inesistenti; il ricorrente ha sostenuto che tali fattispecie non contemplino soglie di punibilità, ma la Corte ha ritenuto la questione attinente alla verifica dei presupposti penali e non idonea a mutare l'esito del giudizio di merito in sede di cassazione.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. è ammissibile quando la decisione è fondata su un fatto la cui falsità è incontrovertibilmente dimostrabile dagli atti interni al fascicolo di cassazione (es. errori di lettura del ricorso o di altri atti processuali).
- Un errore percettivo del giudice di legittimità (es. confusione tra data di redazione del PVC e data di notifica degli avvisi) può integrare il vizio revocatorio quando sia decisivo per l'applicazione di una diversa disciplina normativa.
- In tema fiscale, la qualificazione temporale del PVC (data di redazione e data di notifica) è fondamentale per stabilire quale normativa sui termini decadenziali si applichi (regime transitorio vs. disciplina successiva): attenzione a citare e riferire date in modo chiaro negli atti.
- La Corte di cassazione non può essere utilizzata per un nuovo sindacato di merito: la censura che implica rivalutazione delle prove o nuova valutazione fattuale è inammissibile e va respinta come trasformazione del giudizio di legittimità in un terzo grado di merito.
- Nelle controversie tributarie l'Ufficio deve fornire adeguata attività istruttoria e non limitarsi a riferimenti per relationem a informative altrui; la mancanza di autonoma prova documentale può determinare il rigetto dell'accertamento in sede di merito, e tale valutazione di fatto tende a stabilizzarsi e risultare insindacabile in cassazione.
- In un ricorso per revocazione è necessario richiamare e circoscrivere chiaramente, nei motivi, gli atti interni dai quali emerge l'errore; la produzione di documenti attinenti al merito o acquisiti fuori dal fascicolo di cassazione può essere dichiarata inammissibile.
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