Sentenza n. 735/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'accertamento - dell'illegittimità del silenzio/inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito, nel procedimento avente ad oggetto la domanda di riconoscimento del titolo di abilitazione su materia conseguito all’estero e segnatamente in Romania, iniziato con istanza presentata dal ricorrente come di seguito indicato e non concluso entro il termine previsto dall’art. 16 co. 6 Del Dgs 206/2007 come indicato nella tabella: GHEORGHE ELENA Titolo di abilitazione su materia conseguito in Romania su munito dei certificati di adeverinta Domanda inviata mediante il portale Istanze on Line in data 24.05.2024 nr domanda 4265 120G 21.09.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza di riconoscimento di un titolo di abilitazione su materia conseguito in Romania
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare di titolo estero)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia del Ministero dell'Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento di un titolo di abilitazione su materia conseguito in Romania, presentata tramite il portale Istanze on Line il 24 maggio 2024. Ha dedotto la violazione dell'obbligo di concludere il procedimento, sostenendo che erano inutilmente decorsi sia il termine generale previsto dalla legge n. 241/1990 sia il termine speciale previsto dall'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007. In particolare, il comma 6 dell'art. 16 prevede un termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa per l'adozione del provvedimento di riconoscimento, mentre il comma 2 stabilisce che entro trenta giorni l'autorità deve verificare la completezza della documentazione e, ove necessario, richiedere integrazioni. Secondo il ricorso, anche considerando l'eventuale richiesta di integrazioni, il procedimento avrebbe dovuto concludersi entro il termine massimo di quattro mesi.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso quanto all'accertamento dell'inerzia amministrativa. Ha ritenuto integrati i presupposti dell'azione avverso il silenzio: l'esistenza di un obbligo dell'amministrazione di provvedere su un'istanza del privato, la titolarità in capo alla ricorrente di una situazione giuridica legittimante e la scadenza del termine per la conclusione del procedimento. Il giudice ha rilevato che erano decorsi inutilmente sia il termine generale previsto dalla legge n. 241/1990 sia il termine speciale di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, quantificato in tre mesi dalla documentazione completa, oltre al termine di trenta giorni per la verifica della completezza e l'eventuale richiesta di integrazioni. Ha quindi ordinato al Ministero di adottare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. In caso di ulteriore inottemperanza, ha nominato quale Commissario ad acta il dirigente generale competente del Ministero, senza facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli un ulteriore termine di 120 giorni. L'amministrazione e il commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai principi enunciati dalle sentenze dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 1.500 euro per spese di lite, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
Il decorso del termine di conclusione del procedimento, in presenza di un obbligo di provvedere su un'istanza del privato, consente di accertare il silenzio-inadempimento dell'amministrazione.
art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni
L'autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e può richiedere le integrazioni necessarie.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato
Il procedimento di riconoscimento del titolo conseguito all'estero deve concludersi con un provvedimento espresso entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando il termine per la verifica e l'eventuale integrazione documentale, il termine complessivo può arrivare al massimo a quattro mesi.
artt. 31 e 117 c.p.a.
L'accertamento dell'inerzia comporta l'ordine all'amministrazione di provvedere entro un termine assegnato dal giudice e consente la nomina preventiva di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.
Massime di principio
- In presenza di un'istanza privata idonea ad attivare un procedimento amministrativo e di una situazione giuridica legittimante, la scadenza del termine di conclusione previsto dalla legge determina un silenzio-inadempimento accertabile dal giudice amministrativo.
- Nel procedimento di riconoscimento di un titolo di abilitazione professionale conseguito in un altro Stato membro dell'Unione europea, l'autorità competente deve verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni e adottare il provvedimento di riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; il termine complessivo può giungere al massimo a quattro mesi quando siano richieste integrazioni documentali.
- L'accertamento dell'inerzia amministrativa comporta l'ordine all'amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro il termine fissato dal giudice; in caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, assegnandogli un ulteriore termine per provvedere.
- Nel decidere sulla domanda di riconoscimento di un titolo professionale conseguito in altro Stato membro dell'Unione europea, l'amministrazione e l'eventuale commissario ad acta devono conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai pertinenti principi elaborati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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