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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22753/2025 del 17/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per detenzione di stupefacenti ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 309/1990. Con l'unico motivo ha chiesto, in sostanza, una rivisitazione del materiale probatorio e la riqualificazione del fatto nella fattispecie di lieve entità, sostenendo che le modalità concrete della detenzione avrebbero giustificato l'applicazione del comma 5. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura era generica, meramente fattuale e ripetitiva di quanto già dedotto in appello, mentre la Corte territoriale aveva già motivato in modo non illogico valorizzando l'eterogeneità delle sostanze e il loro quantitativo come elementi decisivi per escludere la lieve entità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo mirasse impropriamente a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove, non consentita in sede di legittimità, e che la motivazione della sentenza di appello fosse congrua e non illogica nel negare la riqualificazione nel fatto di lieve entità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    fattispecie incriminatrice per la quale l'imputato era stato condannato in appello

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    la lieve entità richiede una valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione, nonché a quantità e qualità delle sostanze e al grado di purezza, secondo i principi di offensività e proporzionalità

  • art. 616 cod. proc. pen.

    in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva in una mera richiesta di rivalutazione del fatto e del compendio probatorio già esaminato dai giudici di merito.
  • È altresì inammissibile il motivo che si limiti a riproporre censure già dedotte in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La configurabilità della lieve entità nei reati in materia di stupefacenti impone una valutazione globale della condotta, che tenga conto di mezzi, modalità, circostanze dell'azione, quantità e qualità delle sostanze e del loro grado di purezza.
  • L'eterogeneità delle sostanze detenute e il loro quantitativo possono costituire elementi decisivi per escludere la lieve entità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo ragioni di esonero, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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